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Rivoluzione per la gestione digitale dei diritti d’autore: disponibile il primo standard DRM

4 Aprile 2004 Commenta

La rivoluzione dei contenuti digitali e’ iniziata: una schiera di circa venti industrie operanti nel settore dei contenuti digitali ha reso noto la nascita del primo standard in assoluto per la tutela digitale dei diritti d’autore.

La ISO (International Organization for Standardization) ha formalmente approvato il primo standard in assoluto per la gestione dei diritti d’autore in formato digitale. Il formato di linguaggio si chiama MPEG REL (MPEG Rights Expression Language) ed e’ parte del progetto di lavoro denominato MPEG-21, che rappresenta un framework che si occupa appunto della gestione digitale dei media.
MPEG REL e’ nato con la partecipazione di numerose societa’ che si occupano del settore, fra cui si ricordano ContentGuard, Inc., IFPI, the Motion Picture Association of America, Microsoft, NTT, SAMSUNG Electronics Co., VeriSign, Inc., Warner Bros, ed altre. La nascita di questo formato per la gestione dei diritti d’autore nell’epoca di Internet rappresenta davvero una svolta per la futura amministrazione dei contenuti digitali in rete. Prima di questo standard, infatti, vi era la possibilita’ di proteggere opere intellettuali dalla copia abusiva, ma era difficile diffondere quei contenuti protetti, proprio a causa della pluralita’ di linguaggi utilizzati. Insomma, era un po’ come tradurre un testo in inglese per renderlo disponibile a tutto il mondo, ma trovarsi di fronte a degli interlocutori che non parlano inglese, bensi’ solo altre lingue.
Finalmente oggi si puo’ affermare che gli sforzi diretti verso la realizzazione di una univocita’ di linguaggio hanno raggiunto il risultato tanto agognato in questi ultimi anni.
Ma per gli utenti quotidiani della rete questo che cosa significa? Cio’ significa che in futuro si potranno liberamente divulgare su Internet opere dell’ingegno senza avere il timore che altri intervengano a modificarne i contenuti o che altri possano appropriarsi della paternita’ di quelle opere. D’ora in poi ci si potra’ dotare di strumenti tecnologicamente avanzati per proteggere un testo, una canzone, un video, ecc. da noi prodotto avendo la certezza che chi utilizzera’ quei supporti avra’ gia’ ottenuto a monte la nostra autorizzazione.
Tutto cio’ sara’ possibile appunto con la tecnologia, che ha fatto passi da gigante per superare il paradosso venutosi a creare da quando la rete e’ divenuta parte integrante della nostra vita quotidiana.
La diffusione dei collegamenti a Internet, infatti, ha rappresentato indubbiamente un ammodernamento tecnologico generalizzato, al quale, purtroppo, si sono affiancati problemi di difficile risoluzione. Si pensi appunto alla impossibilita’ per un creativo di mettere a disposizione in rete un proprio contenuto con la certezza che quell’opera non possa essere manipolata o copiata indebitamente da qualcun altro.

Ebbene, oggi e’ possibile conciliare finalmente l’importanza che la protezione dei diritti d’autore ha (e deve avere) nel mondo virtuale con lo sviluppo tecnologico. Tutti i soggetti che partecipano a questa innovazione devono essere tutelati, altrimenti si creano squilibri ingiusti che recano danni a quei creativi che sono proprio lo stimolo per il progresso della nostra societa’.

DRM e’ l’acronimo per Digital Rights Management, ovvero la disciplina che si occupa dello studio e della gestione digitale dei diritti d’autore nell’epoca attuale, cioe’ quella della comunicazione digitale di massa. Internet ha dato il la alla diffusione dei contenuti digitali fra milioni di persone che navigano in rete. Se da un lato questa diffusione e questo incremento delle comunicazioni telematiche ha fatto raggiungere interessanti traguardi per la attuale Societa’ dell’Informazione, dall’altro lato, pero’, questa stessa innovazione ha danneggiato inequivocabilmente i diritti degli autori le cui opere sono distribuite in rete molto spesso illecitamente.
Gli autori di qualunque opera dell’ingegno, come si sa, hanno una protezione legislativa di ampio respiro. Si passa dai diritti patrimoniali d’autore (quelli prettamente economici, cioe’ legati alla divulgazione delle licenze d’uso delle opere) ai diritti morali d’autore (quelli di natura non patrimoniale, che afferiscono alla sfera personale e piu’ intima, ovvero al rapporto di paternita’ che ciascun autore ha con la propria opera).
Con il fenomeno della digitalizzazione delle opere dell’ingegno si sono svelati numerosissimi problemi per i titolari dei diritti d’autore.
Il termine digitalizzazione indica la trasformazione in formato digitale (insiemi di 1 e 0) di qualunque contenuto (si pensi alle canzoni in formato Mp3, che sono la versione digitale delle stesse canzoni memorizzate su supporti analogici, come il vinile e le musicassette). Questo fenomeno ha cambiato la rappresentazione tradizionale di informazioni e conoscenze (rappresentazione lineare e statica) in raffigurazioni dinamiche e multidimensionali (per esempio, opere multimediali e realta’ virtuali).
La digitalizzazione e’ certamente l’aspetto piu’ importante nell’ambito della protezione del diritto d’autore, non tanto per gli aspetti giuridici della trasformazione in formato digitale o della creazione in formato digitale di un’opera, quanto per le conseguenze che ne derivano nell’ambito delle violazioni delle leggi sul copyright.
L’opera in formato digitale puo’ velocemente attraversare le c.d. autostrade dell’informazione senza grossi ostacoli e puo’ essere, soprattutto, manipolata in tutti i suoi componenti e copiata in maniera pressoche’ perfetta rispetto all’originale. Mentre le copie tradizionali delle opere dell’ingegno risultavano di qualita’ piuttosto scarsa, quelle digitali sono qualitativamente identiche alle originali.

Di conseguenza e’ difficile non solo qualificare l’originale come tale, in presenza di diverse copie identiche, ma anche mantenere sulla propria opera la signoria che lega indissolubilmente l’autore alla creazione, poiche’ chiunque effettui una copia potrebbe esserne considerato autore .
La digitalizzazione, inoltre, rende quasi invisibile la distinzione fra diritto di riproduzione, diritto di diffusione e diritto di messa in circolazione delle opere. Questi diritti, che una volta erano facilmente individuabili per la presenza di un supporto materiale dell’opera, adesso, con il venir meno di un simile elemento empirico, non lo sono piu’. Il diritto di messa in circolazione che su di esso si basa e’ difficilmente distinguibile dai vari diritti di esecuzione, rappresentazione, ecc. che si riferiscono alla diffusione del contenuto dell’opera; per quanto concerne il diritto di riproduzione, questo si somma alla diffusione, e dunque alla circolazione, per ragioni tecniche: la comunicazione fra computer genera nella memoria temporanea copie dei dati, anche se questi vogliano essere semplicemente letti.

L’utilizzo di uno standard univoco per la memorizzazione e per la distribuzione di qualunque contenuto digitale si rivelera’ incredibilmente vantaggioso per tutti i soggetti operanti nel settore dei diritti d’autore.
Infatti, questo standard (che si avvale del linguaggio XML), da un lato, sara’ utilizzato dalle industrie del divertimento per veicolare in tutta sicurezza contenuti protetti dalle leggi sul copyright, mentre dall’altro lato, anche gli utenti finali potranno usufruire di quei prodotti in piena legalita’ e con tutti i requisiti di riservatezza e confidenzialita’ che d’ora in poi saranno possibili.
Come afferma Leonardo Chiariglione, stratega della MPEG (Moving Picture Experts Group), uno standard internazionale per la divulgazione dei contenuti protetti dai diritti d’autore significa che le regole del business possono essere espresse in maniera flessibile e innovativa e gli utenti finali potranno usufruire di quei contenuti in piena autonomia e in maniera del tutto legale.

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