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Nuove regole del Garante in tema di videosorveglianza

23 Maggio 2004 Commenta

Con un provvedimento generale sulla videosorveglianza datato 29 aprile 2004 l’Autorita’ Garante (Stefano Rodota’, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha deciso di intervenire con  nuove regole che riguardano il settore pubblico e quello privato. Tali regole, rispetto alle prime linee guida sull’installazione di telecamere, emanate nel novembre del 2000 sono piu’ precise e tengono conto delle indicazioni emerse in sede internazionale e comunitaria.
Nel provvedimento, difatti, sono inequivocabilmente sanciti dei principi fondamentali da rispettare nel caso di installazione di telecamere.
In particolar modo viene precisato che l’installazione di telecamere e’ lecita solo se e’ proporzionata agli scopi che si intendono perseguire. Gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano insufficienti o inattuabili.
La proliferazione di questi sistemi rischia di rendere meno efficace la tutela della sicurezza dei cittadini.
L’eventuale conservazione delle immagini deve essere limitata nel tempo. I cittadini devono sapere sempre e comunque se un’area e’ sottoposta a videosorveglianza.
Se e’ vero che il diritto alla protezione dei dati personali non pregiudica l’adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza e l’accertamento degli illeciti e’ anche vero che l’installazione di sistemi di videosorveglianza non deve pero’ violare la privacy dei cittadini e deve essere conforme al recente codice in materia di protezione dei dati personali.
Purtroppo numerosi sono stati i reclami e le segnalazioni al Garante che lamentano un utilizzo crescente e non conforme alla legge di apparecchiature che rilevano immagini e suoni relative a persone identificabili. L’ovvia conseguenza e’ che l’uso illecito di sistemi di videosorveglianza espone all’impossibilita’ di utilizzare le immagini raccolte, a provvedimenti di blocco e divieto fino a sanzioni amministrative o penali.

La videosorveglianza rimane un tema di grande rilievo e interesse per l’ opinione pubblica. Difatti le videocamere ormai sono molto diffuse nelle nostre citta’ e gli utilizzi piu’ comuni dei sistemi di videosorveglianza possono essere classificati in: sistemi di rilevazione e controllo dei flussi di traffico; sistemi di rilevazione delle infrazioni al codice della strada; sistemi di vigilanza nel pubblico trasporto; sistemi di controllo dei perimetri e degli spazi di stabilimenti ed edifici pubblici da sottoporre a particolare tutela; aree a grande presenza di pubblico quali le stazioni, le aree aeroportuali e portuali, i grandi magazzini e centri commerciali, centri direzionali; filiali bancarie, sportelli automatici, farmacie e rivendite di merci di valore; stazioni di rifornimento; parcheggi e aree pubbliche ove si sono riscontrati frequenti episodi malavitosi.

Considerato che la normativa sulla privacy ha sempre ritenuto dato personale qualsiasi informazione che permette l’ identificazione della persona compresi i suoni e le immagini, e’ ovvio che anche una semplice installazione di videocamera, o una registrazione sonora per esempio, deve essere conforme alle disposizioni sulla privacy: a quale tipo di funzione o per quale finalita’ viene realizzata; la sicurezza e la conservazione delle immagini e delle riproduzioni; l’ uso appropriato rispetto alla finalita’; l’ informazione agli interessati.
Questa e’ l’originaria posizione del Garante resa nota, non solo, in diverse decisioni e pareri ma anche in una sorta di decalogo elaborato il 29 novembre 2000 che ha raccolto le regole da rispettare per non violare la privacy, in caso di attivita’ di videosorveglianza.
Di recente, poi, lo scorso 11 febbraio il Gruppo di lavoro che riunisce le autorita’ di protezione dati dell’UE ha approvato il parere 4/2004 redatto sulla base del documento predisposto dal segretario generale dell’Autorita’ italiana Giovanni Buttarelli.
Il Parere contiene un “decalogo” sulle cautele ed i principi da osservare in materia di videosorveglianza.
I Garanti hanno tenuto conto delle indicazioni giunte attraverso la consultazione pubblica conclusasi il 31 maggio 2003, alla quale hanno contribuito numerosi soggetti (aziende, studi legali) ed anche singoli cittadini.

Il documento affronta innanzitutto alcuni aspetti essenziali, quali l’esigenza di armonizzare il quadro normativo sulla base della direttiva europea per la protezione dei dati, ma anche di altri strumenti sovranazionali (Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d’Europa sulla protezione dei dati); la necessita’, per chi installa telecamere, di accertare in via preliminare se le immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza comportino il trattamento di dati personali, ossia se si riferiscano a soggetti identificabili (spesso, infatti, le immagini acquisite con le telecamere sono associate ad altri dati come impronte digitali, registrazioni sonore); l’obbligo di far riferimento alle regole elaborate dai Garanti, che si applicano anche ai trattamenti che non sono soggetti espressamente alle disposizioni della direttiva europea (ad esempio trattamenti effettuati per scopi di sicurezza pubblica o per il perseguimento di reati, oppure trattamenti effettuati da una persona fisica per scopi esclusivamente privati o familiari).
L’ultimo provvedimento del Garante ha quindi recepito in pieno il suggerimento del gruppo di lavoro comunitario dettando, innanzitutto dei principi di carattere generale validi sia per i soggetti pubblici che per quelli privati adottati nel rispetto di quelle fondamentali prescrizioni in tema di privacy di liceita’, necessita’, proporzionalita’ e finalita’.

Quindi i sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere  utilizzati dati anonimi.
La raccolta e l’uso delle immagini sono consentiti solo se fondati su presupposti di liceita’:  cioe’, per i soggetti pubblici, quando siano necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e, per i privati, quando siano necessari per adempiere ad obblighi di legge o effettuate per tutelare un legittimo interesse.
Inoltre, prima di installare un impianto di videosorveglianza occorre valutare se la sua utilizzazione sia realmente proporzionata agli scopi perseguiti o se non sia invece superflua. Gli impianti devono cioe’ essere attivati solo quando altre misure (sistemi d’allarme, altri controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi ecc.) siano realmente insufficienti o inattuabili.
I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati della rilevazione dei dati.
L’informativa (della quale il Garante ha anche messo a disposizione un modello semplificato: un cartello con un simbolo ad indicare l’area videosorvegliata) deve essere chiaramente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi.
In caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato: a poche ore o al massimo 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attivita’ particolarmente rischiose (es. banche) e’ ammesso un tempo piu’ ampio, che non puo’ superare comunque la settimana.
Chi installa telecamere deve perseguire finalita’ determinate e di propria pertinenza. Si e’ invece constatato che, da parte di amministrazioni comunali, vengono indicate indebitamente, come scopo della sorveglianza, finalita’ di sicurezza pubblica, prevenzione e accertamento dei reati che competono invece solo ad organi giudiziari o a forze armate o di polizia.

Quando si intende installare sistemi di videosorveglianza che prevedono un intreccio delle immagini con altri particolari (es.dati biometrici, voce) o in caso di digitalizzazione delle immagini o di sorveglianza che valuti percorsi e lineamenti (es. riconoscimento facciale) e’ obbligatorio sottoporre tali sistemi alla verifica preliminare del Garante.
Va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando e’ sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione (monitoraggio del traffico, controllo del flusso ad uno sportello ecc.).
Non risulta comunque giustificata un’attivita’ di rilevazione a fini promozionali, turistici o pubblicitari, attraverso web-cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Il provvedimento del Garante detta regole riservate anche ai soli soggetti pubblici. Difatti viene precisato che un ente puo’ effettuare attivita’ di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali. Anche quando un’amministrazione e’ titolare di compiti in materia di pubblica sicurezza o prevenzione dei reati, per installare telecamere deve comunque ricorrere un’esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti.
Non e’ quindi lecita, senza tale valutazione, una capillare videosorveglianza di intere aree cittadine.
In ambito privato viene inoltre sancito che si possono installare telecamere senza il consenso degli interessati, sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante, quando  chi intende rilevare le immagini deve perseguire un interesse legittimo a fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc.
Anche le riprese di aree condominiali da parte di piu’ proprietari o condomini, di studi professionali, societa’ ed enti sono ammesse esclusivamente per  preservare,  da concrete situazioni di pericolo, la sicurezza di persone e la tutela dei beni.
Viene inoltre ribadito dall’Autorita’ il divieto assoluto di controllo a distanza dei lavoratori nel rispetto delle garanzie previste in materia di lavoro, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro.
Si ricorda che anche il nuovo codice per la protezione dei dati personali prevede la delicata materia della videosorveglianza prevedendo all’art. 134 la promozione da parte del Garante della sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini.

Come si puo’ rilevare, quindi, il Garante ha prescritto per gli impianti di videosorveglianza il rispetto di tutte le cautele previste dalla normativa sulla privacy con qualche garanzia in piu’. Ma le difficolta’, anche di natura tecnologica, che comportano tali impianti non sempre sono facilmente risolvibili ed in alcuni casi il Garante ha dovuto affrontare questioni molto complesse.
Si pensi, ad esempio, a quando i vari istituti di credito hanno richiesto al Garante per la protezione dei dati personali l’autorizzazione ad utilizzare presso i propri sportelli sistemi di temporanea acquisizione cifrata delle impronte eventualmente associati ad immagini specie in relazione a determinate situazioni di rischio.
Il Garante a fronte di una tale richiesta ha dovuto decidere in maniera “salomonica” riflettendo l’orientamento emerso anche in quest’ultimo provvedimento.
Difatti da un lato ha sottolineato che l’utilizzo generalizzato ed indiscriminato di tali sistemi non e’ consentito, in quanto viola la normativa sulla privacy mentre dall’altro lato, ha ammesso che le esigenze di sicurezza degli Istituti bancari connesse a particolari circostanze di rischio possono giustificare l’utilizzo di sistemi di rilevazione cifrata di impronte digitali sul presupposto del rispetto di fondamentali garanzie.

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