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L’e-mail e’ “forma scritta” anche per il CNIPA

1 Giugno 2004 Commenta

Non si attenuano le polemiche seguite alla pubblicazione dell’ormai famoso decreto ingiuntivo n. 848/03 emesso dal Tribunale di Cuneo sulla base di un semplice riconoscimento di debito avvenuto via e-mail (si rammenta, a titolo di cronaca, che anche un altro Tribunale, quello di Bari, ha emesso un decreto ingiuntivo su identici presupposti).

L’avv. Marco Cuniberti aveva ottenuto, si ricorda, l’emissione del decreto producendo le e-mail a sostegno dei diritti di credito della societa’ cliente in formato elettronico e cartaceo e sostenendo che esse integrassero i requisiti di forma scritta (previsti dal legislatore ex art. 634 c.p.c. per l’emissione di un decreto ingiuntivo).
Infatti, secondo l’avv. Cuniberti: per quanto invece riguarda la richiesta forma ex art. 2702 c.c., occorre rifarsi al T.U. (D.P.R.) 445/2000 (cosi’ come modificato dal D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dal D.P.R. 7 aprile 2003, n.137).
Ai sensi dell’art. art. 1, primo comma, lett. b), il documento informatico e’ la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti: l’email quindi, con il suo contenuto, rappresenta senza dubbio un documento informatico.
Il successivo art. 8 stabilisce la piena validita’ giuridica di tale documento, disponendo che il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico.
L’art. 10, comma 2, prescrive poi che il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta (benche’ con valore probatorio liberamente valutabile dal Giudice: ma questo non riguarda la fase monitoria, bensi’, al limite, l’eventuale fase di merito); per quanto riguarda la definizione ed il significato di firma elettronica, occorre ritornare all’art. 1, comma primo, lett. cc) (relativo appunto alle definizioni), a norma del quale essa e’ l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica.
Si e’ sostenuto, quindi, che un sistema di autenticazione basato su ID e PW, associato agli headers del messaggio di posta elettronica e alla stessa “firma” in calce al documento possano certamente integrare i requisiti generici previsti dal legislatore per la piena equiparabilita’ del documento informatico (dotato di firma elettronica cd. leggera) alla “forma scritta”!Tali considerazioni sono state ampiamente approfondite in numerosi nostri articoli e a quelli si rimanda per riflessioni e delucidazioni (“L’e-mail dal commercio elettronico alle aule di giustizia”, “L’e-mail e’ forma scritta?”, “Essere o non essere: i moderni dubbi amletici di una e-mail anonima”, “Il documento informatico “scritto” (ma non sottoscritto) nel commercio elettronico internazionale: le ultime conferme in Italia e in Europa”).

La novita’ e’ che queste nostre considerazioni hanno trovato un inaspettato avallo nelle parole dell’Ing. Giovanni Manca, responsabile funzione certificazione CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione)!

Infatti, durante il convegno “Lo Studio Legale nella Societa’ dell’Informazione” – svoltosi a Brindisi, 28 e 29 maggio 2004, e promosso dall’Ordine degli Avvocati di Brindisi – il relatore di turno, Gianluigi Lazari, ha parlato proprio di e-mail e firma elettronica leggera, sostenendo la teoria che l’e-mail equivalga a forma scritta (liberamente valutabile dal giudice sotto il profilo probatorio e della sicurezza)… e mi sono piu’ volte “stropicciato” gli occhi per essere sicuro di quanto leggevo nelle sue slides, utilizzate per l’intervento: “andate a vedere la e-lesson, sulla firma digitale sul sito del CNIPA!


Il modulo e’ il IX del 27.3.2003, Minuto 8′ (se vi volete sorbire tutta la lezione sin dall’inizio, visualizzatela direttamente su realplayer e mandatela avanti!).
Dopo aver dato la definizione di firma elettronica cd. leggera, mutuandola dal D.Lgs. 10/2002, l’Ing. Giovanni Manca, responsabile funzione certificazione CNIPA, aggiunge: … stiamo parlando anche dello user name e della password che ci consentono di accedere  al nostro sistema di posta elettronica. Quindi, INVIARE UNA MAIL AD UN DESTINATARIO E’ UNA FIRMA ELETTRONICA, ovviamente relativa ai dati contenuti in quel messaggio di posta elettronica…”.

Insomma, sembra che per il CNIPA, l’unico esempio di documento munito di firma elettronica leggera sia proprio l’e-mail!


Come ben spiegato da Lazari, durante il suo intervento al Convegno e come piu’ volte ribadito in diversi articoli:


  • Il legislatore comunitario e quello nazionale hanno voluto introdurre nei relativi ordinamenti un’ampia tipologia di firme elettroniche (non si puo’ ridurre l’intero discorso sulle firme elettroniche alla sola firma digitale che, in virtu’ dell’elevato grado di sicurezza assicurato, riveste una particolare rilevanza specialmente nei rapporti tra le P.A. e tra privati e P.A.; e anche qui le cose stanno cambiando…);


  • In particolare, il legislatore nazionale ha voluto assicurare, al documento informatico, munito di firma elettronica leggera, sia rilevanza giuridica formale (soddisfa il requisito legale della “forma scritta”) sia ammissibilita’ come mezzo di prova (liberamente valutabile dal giudice);
  • L’e-mail puo’ essere considerata documento informatico munito di firma elettronica leggera nei casi in cui per il suo invio sia necessario ricorrere ad un un metodo di autenticazione informatica (tra i metodi di autenticazione possiamo annoverare il sistema di codice di identificazione o user id e parola chiave o password, senza dimenticare gli headers associati al messaggio).


Effettivamente o il legislatore ha con il “vituperato” TUDA avviato un nuovo processo che mira ad accreditare nel nostro ordinamento nuove forme di firma elettronica, anche diverse dalla firma digitale (come previsto anche dalla legislazione comunitaria di riferimento) oppure molti articoli ivi contenuti non hanno alcun senso.
Se non esistono altre firme elettroniche, oltre alla firma digitale, perche’ continuare a parlarne in un testo di legge?

Ma si pensi anche (e a solo titolo di esempio) al comma 6 dell’art. 43 nel momento in cui opera un’importante parificazione tra mezzi informatici/telematici e telefax affermando che “i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”. Qualsiasi sistema piu’ o meno sicuro, purche’ idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento, dovrebbe portare al soddisfacimento della cd. “forma scritta”.

Ad avviso di chi scrive, l’appartenenza del documento ad un soggetto e’ determinata ormai non solo dalla “fisicita’” della grafia (come nel caso della sottoscrizione cartacea, che caratterizza il documento come “un’impronta personale”) o dalla “sigillazione” (il famoso “sigillo” o “impronta di hash” impressa sul documento informatico con la firma digitale), ma anche e soprattutto dal potere di gestione dello strumento di comunicazione utilizzato.

Ormai la questione “firma” va anche letta alla luce della normativa sul trattamento “sicuro” dei dati personali, dove viene imposto un processo di autenticazione per qualsiasi strumento che noi utilizziamo e non potremo piu’ con tranquillita’, in futuro, sostenere: “ho inviato una e-mail, ma questa non mi appartiene perche’ non e’ sottoscritta”.
Oppure che ho mandato a quel paese con una e-mail il mio datore di lavoro, ma questo strumento non vale!
O ancora: Ti ho inviato una proposta contrattuale via e-mail, ma facevo per finta…. andra’, di volta in volta, dimostrata l’estraneita’ di quel documento alla nostra sfera di appartenenza (o eventualmente il suo contenuto evidentemente scherzoso).
Cosi’ come chi vorra’ produrre in giudizio l’e-mail a sostegno delle sue ragioni dovra’ preoccuparsi di dimostrare la sua provenienza e appartenenza a qualcuno.Il diritto si evolve, anzi si va evolvendo, in considerazione di questo processo tecnologico legato all’appartanenza autenticata dello strumento che utilizziamo per vivere (professionalmente e non)… e occorre necessariamente leggere la normativa sulla firma elettronica anche in parallelo con quella relativa al trattamento dei dati personali che ormai sta creando concretamente questa “nuova forma di appartenenza” del dato (documentale, cartaceo, fotografico etc.) ad un soggetto.


Vogliamo veramente frenare o ostacolare questo processo?
A mio avviso si dovra’ fare di tutto per rendere piu’ sicuro quel senso di appartenenza, ma non certo riferire con tranquillita’ che l’e-mail non esiste o equivale alla scrittura su sabbia (come si e’ sentito dire ultimamente).
Anche la stessa posta certificata penso vada verso questa direzione.

Molti anni fa probabilmente i nostri remoti antenati utilizzavano mezzi oggi molto cari ai nostri animali domestici per “recintare” il loro territorio senza bisogno di steccati o moderne tecnologie di recinzione (tutti sistemi diversi e validissimi certamente!)… ma noi giuristi vogliamo fermarci alla sottoscrizione cartacea o vogliamo vedere un po’ oltre?

Andrea Lisi

Curatore di Scint,Titolare dello Studio Associato D.&L.

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