Difficile convivenza di privacy e progresso tecnologico
Si sta tenendo presso la sede del Garante in Piazza Monte Citorio un convegno per discutere di nuovi diritti e sviluppo tecnologico. L’incontro su “Innovazioni tecnologiche e privacy. Il diritto alla protezione dei dati tra sicurezza, efficienza e sviluppo†è in corso sino a domani 18 giugno.
Si parlera’, in particolare, di sicurezza informatica e nuove reti di comunicazione elettronica, di tecniche Rifd (le cosiddette “etichette intelligenti”) e applicazioni biometriche, di nuovi diritti ed efficienza socio-economica, di tutela della persona e sviluppo tecnologico.
Ai lavori, aperti da Stefano Rodota’ e divisi in tre sessioni presiedute rispettivamente da Giuseppe Santaniello, Mauro Paissan e Gaetano Rasi, parteciperanno il Ministro delle Comunicazioni, Maurizio Gasparri, il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, Lucio Stanca, esperti italiani ed internazionali, docenti universitari e giornalisti specializzati.
Il convegno sara’ chiuso dal Nobel Carlo Rubbia.
Il progressivo sviluppo delle comunicazioni elettroniche ha determinato la crescita esponenziale di nuovi servizi e tecnologie.
Se cio’ ha comportato, da un lato, indiscutibili vantaggi in termini di semplificazione e rapidita’ nel reperimento e nello scambio di informazioni, dall’altro, ha provocato un enorme incremento del numero e delle tipologie di dati personali trasmessi e scambiati, nonche’ dei pericoli connessi al loro illecito utilizzo da parte di terzi non autorizzati.
Si e’ cosi’ maggiormente diffusa l’esigenza di assicurare una forte tutela dei diritti e delle liberta’ delle persone, con particolare riferimento all’identita’ personale e alla vita privata degli individui che utilizzano le reti telematiche.
Anche sul fronte dell’e-government esistono indubbie difficolta’ non solo in Italia ma anche in Europa e in un documento recentemente reso pubblico i Garanti europei hanno analizzato la situazione corrente e le prospettive di sviluppo in tema di e-government, sottolineandone le implicazioni in chiave di protezione dei dati personali e richiamando l’attenzione sui possibili rischi del mancato coordinamento fra governi nazionali e autorita’ di protezione dati.
Lo sviluppo di moderne tecnologie e di nuovi servizi di comunicazione elettronica ha reso, quindi, necessario un ulteriore adeguamento della normativa sulla protezione dei dati personali in ambito italiano ed internazionale.
Sul punto, in Italia, il recente Codice per la protezione dei dati personali ha compiuto una ricognizione innovativa delle preesistenti norme sul trattamento dei dati nel settore delle telecomunicazioni (d.lgs. n. 171/1998, come modificato dal d.lgs. n. 467/2001), completando nello stesso tempo il recepimento della direttiva n. 2002/58/CE, relativa alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.
La disciplina introdotta in materia dal Codice, riproponendo un criterio gia’ presente nella normativa comunitaria, adotta un approccio “tecnologicamente neutroâ€, ossia valido ed applicabile a tutte le forme di comunicazione elettronica a prescindere dal mezzo tecnico utilizzato.
Naturalmente rimane il rischio che la diffusione dei documenti elettronici come la Carta Nazionale dei Servizi e l’interconnessione di archivi informatici possano comportare una riduzione dei diritti della persona e della riservatezza dei dati personali.
Cio’ anche in considerazione del fatto che su questi profili l’Italia non e’ dotata di una legislazione in tutto idonea a contemperare le esigenze di semplificazione e razionalizzazione dell’attivita’ economica e commerciale con quelle di tutela della persona, anche in attuazione delle prescrizioni e dei principi generali gia’ contenuti nella normativa comunitaria.
Al riguardo, l’Autorita’ Garante per la tutela dei dati personali, nell’esercizio della funzione consultiva di cui e’ titolare, ha piu’ volte segnalato, negli anni precedenti, la necessita’ di individuare con maggiore attenzione e proporzionalita’ la tipologia dei dati da inserire nei documenti elettronici, i soggetti che possono eventualmente accedere alle varie categorie di dati e le garanzie per gli interessati.
Lo sviluppo della rete ha inoltre contribuito, secondo il Garante, alla concezione di un “corpo elettronico†della persona ripartito in diverse banche dati.
Oggi le potenziali aggressioni del diritto all’identita’ personale non provengono esclusivamente da atti, fisici o immateriali, che comportano un’invasione della propria sfera privata. L’evoluzione tecnologica, infatti, se da un lato ha reso sempre piu’ semplici ed accessibili i meccanismi attraverso i quali la pretesa di solitudine dell’individuo tende ad essere compressa, dall’altro ha offerto forme di protezione e di prevenzione dalle intrusioni indesiderate che consentono di risolvere o quanto meno di attenuare in radice questo fenomeno.
Cosicche’ diventa essenziale non tanto evitare che altri violino il pur diritto fondamentale di essere lasciati soli, quanto consentire che ogni individuo possa disporre di un agile diritto di controllo rispetto alle tante informazioni di carattere personale che altri possano aver assunto.
Difatti, nell’attuale era tecnologica le caratteristiche personali di un individuo possono essere tranquillamente scisse e fatte confluire in diverse banche dati, ciascuna di esse contraddistinta da una specifica finalita’.
Su tale presupposto puo’ essere facilmente ricostruita la c.d. persona elettronica attraverso le tante tracce che lascia negli elaboratori che annotano e raccolgono informazioni sul suo conto.
Ma e’ necessario ed auspicabile che le giuste preoccupazioni del Garante vadano risolte sul piano istituzionale facendo tra l’altro ricorso a quegli strumenti che lo stesso Codice mette a disposizione.
Si deve ricordare innanzitutto che l’obiettivo delle nuove tecnologie e’ quello di migliorare la qualita’ della vita dei cittadini nel rispetto della sicurezza e della privacy. Qualsiasi problematica inerente i rapporti tra nuove tecnologie e privacy va sempre risolta inquadrandola nell’ambito di una considerazione globale dei benefici socio-economici che scaturiscono dall’innovazione tecnologica.
Ad esempio non possono trascurarsi i grandi vantaggi rappresentati dalle banche dati presenti in Rete oltre che nello svolgimento dell’attivita’ amministrativa, anche nel migliorare in generale la qualita’ della vita dei cittadini e nel promuovere le attivita’ produttive ed economiche.
Come e’ stato precisato dallo stesso Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca, le banche dati, per la loro stessa natura, non sono un male; cio’ che e’ preoccupante, ai fini della tutela dei diritti delle persone e della sicurezza delle informazioni, e’ sicuramente l’uso che delle stesse puo’ farsi. Diventa, quindi, necessario sotto questo profilo governare i processi di sviluppo e promuovere le regole per il rispetto dei diritti.
Per questo, bisogna ammettere che il nuovo codice della privacy costituisce un avanzamento della consapevolezza civile in un’era di accelerata e pervasiva evoluzione tecnologica.
Con l’approvazione del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, il quadro delle misure di protezione dei dati personali e’ stato profondamente modificato.
I meccanismi di adeguamento previsti renderanno il Codice meno soggetto all’obsolescenza di fronte all’avanzare delle tecnologie, restando peraltro immune da tecnicismi e mantenendo invece una sufficiente generalita’ e indipendenza da specifiche tecnologie.
In questo senso, il Codice ha fatto proprio l’obiettivo di ripristino del principio giuridico della norma a carattere generale ed astratto che sia applicabile anche alle fattispecie future che l’evoluzione tecnologica puo’ presentare.
Un altro punto qualificante l’intero approccio alla protezione dei dati personali nei settori piu’ esposti all’innovazione tecnologica e’ sicuramente rappresentato dalla promozione, che compete al Garante, dei codici deontologici di settore, il cui rispetto e’ una precondizione di liceita’ del trattamento dei dati personali.
Si pensi ai trattamenti di dati effettuati tramite Internet, ovvero per la gestione del rapporto di lavoro, per fini di direct marketing, come pure da parte delle “centrali rischi†private o, ancora, con riguardo alla videosorveglianza.
Per taluni di essi, in particolare quelli riferiti ai trattamenti effettuati nell’ambito di sistemi informativi gestiti da “centrali rischi†private, come pure per quelli concernenti l’attivita’ di investigazione privata o relativi agli scopi statistici e di ricerca scientifica perseguiti in ambito privato, i lavori sono sostanzialmente terminati o in fase di avanzata elaborazione.
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