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I modelli di Online Dispute Resolution

5 Aprile 2005 Commenta

Le On Line Dispute Resolution (ODR), pur costituendo tecniche nuove di risoluzione delle controversie, si rifanno gia’ ad alcuni modelli cui si ispirano. Vediamo quali.


Arbitration on line
Anche nel mondo non virtuale possono essere utilizzati mezzi telematici nell’ambito dei tradizionali procedimenti arbitrali senza che questi ultimi perdano percio’ la natura di arbitrati off line.
La prima esperienza di arbitrato virtuale risale al 1996 quando il Center for Information and Practice presso la School of Law dell’Universita’ di Villanova di concerto con il National Center for Automated Information Research e la Amercan Arbitration Association diedero vita a un progetto chiamato Virtual Magistrate (V-MAG), con lo scopo di risolvere le controversie coinvolgenti gli operatori di sistema (i c.d. sysop).
Il sistema V-Mag si sviluppa prendendo in esame esclusivamente questo schema tipico di controversia: il denunciante A lamenta che il soggetto B ha immesso in un sistema o un server gestito dall’operatore di sistema C, un messaggio o un file dal contenuto illecito (violazione di diritti di proprieta’ intellettuale o industriale, divulgazione di informazioni riservate, diffamazione, atti di concorrenza sleale…); A chiede che tale contenuto venga rimosso dal sistema gestito dall’operatore C.
E’ certo che in generale, perlomeno fino a che non vi sia un provvedimento dell’autorita’ giudiziaria che vincoli a determinati adempimenti, l’operatore di sistema che sia messo a conoscenza di essere veicolo di diffusione di contenuti che danneggiano un certo soggetto, si trova di fronte a un problema. Avendo la possibilita’ tecnica di rimuovere il contenuto dannoso, la decisione di non fare nulla potrebbe essere vista come un suo accordo nel perpetuare gli effetti dannosi che discendano dal contenuto in questione. Viceversa, decidere unilateralmente di rimuovere tale contenuto potrebbe rivelarsi un abuso nei confronti del titolare del contenuto, soprattutto se, in esito ad un eventuale successivo giudizio, le doglianze del denunciante si rivelassero infondate.
Poiche’ il dilemma suddetto pone nelle mani dell’operatore di sistema la stessa esistenza o la cancellazione di una voce, di un soggetto nel mondo virtuale, la scelta di una delle due opzioni e’ quindi delicata e presuppone che l’operatore di sistema sia sufficientemente edotto delle ragioni di entrambe la parti.
L’operatore di sistema dovrebbe quindi attuare una prima fase di investigazione, di indagine, in merito alle posizioni delle parti ed ai fatti oggetto di controversia.
Il progetto V-MAG prevedeva poi un’apposita procedura, gestibile completamente via posta elettronica, secondo la quale l’arbitro riceveva dalle parti le rispettive memorie e si poneva l’obiettivo di emettere il proprio lodo entro 72 ore lavorative dal ricorso; il pagamento degli onorari, importi standard quasi simbolici, poteva avvenire pure on line.
Si trattava quindi di uno strumento del tutto consensuale e negoziale, una forma di arbitrato irrituale, con procedure proprie, in cui la decisione veniva presa secondo equita’. Cio’ evidentemente al fine di evitare conflitti di leggi e di giurisdizioni e offrire a coloro che si affidassero a tale soluzione alternativa uno strumento rapido e poco costoso.
Vi era poi il problema di come rendere vincolante il lodo dell’arbitro nei confronti delle parti. La soluzione ideata era quella di introdurre una clausola arbitrale nei contratti di accesso a internet che vincolava gli utenti, sottoscrivendo il contratto stesso, a deferire ogni controversia al V-MAG.
Il progetto V-MAG e’ rimasto, in linea di massima, un progetto pilota, che non ha avuto effettiva e sistematica attuazione, probabilmente perche’ e’ mancato un avvio iniziale che potesse man mano consolidarne il ruolo.


Altro esempio di arbitrato on line e’ quello gia’ citato della ICANN nel caso di controversie in ordine alla legittimazione a usare un determinato nome a dominio.

Mediation on line
Diversamente, nella mediation on line la decisione viene raggiunta sulla base dell’accordo delle parti inizialmente confliggenti che decidono autonomamente, sebbene in maniera piu’ o meno eterodiretta, di risolvere una controversia fra loro insorta .
Qualora la procedura conciliativa abbia esito positivo essa scaturisce, per l’appunto, in un verbale nel quale l’accordo raggiunto on line dalle parti con l’ausilio del conciliatore viene in sostanza a essere formalizzato.
La volonta’ di pervenire a un risultato secondo un’ottica doppiamente vincente (win-win) dovrebbe garantire, secondo il principio della buona fede nell’esecuzione di un accordo, anche la effettivita’ dell’accordo stesso. Rimane inteso, tuttavia, che ove una delle parti successivamente non voglia o non possa dare esecuzione all’accordo interpreso, l’unico rimedio consentito all’altra parte per far valere le proprie ragioni sara’ l’azione in giudizio per inadempimento.
La mediation on line si svolge, perlopiu’, in apposite chat room dove le parti si incontravano virtualmente e discutono sotto l’attenta osservazione e intervento del conciliatore. Internet svolge il suo compito fondamentale: permette lo scambio di informazioni in questo caso fra soggetti in conflitto fra loro.
La mancanza di incontri fisici fra le parti e il conciliatore puo’ dare vita a una algidita’ dei rapporti che, se da una parte, nei casi di acceso conflitto, puo’ rivelarsi positiva, dall’altra non permette l’utilizzo di tecniche ormai consolidate nella prassi della conciliazione off line, che fa del linguaggio corporeo, del tono di voce e di altri elementi materiali utili strumenti per il conciliatore che aiuta le parti a distinguere fra le loro pretese.


Blind negotiation
Nel 1996 due avvocati (Charles Brofman e James Burchetta, fondatori di Cybersettle.com) chiamati a difendere posizioni contrapposte in una causa di risarcimento danni decisero, come per gioco, di annotare su due foglietti di carta l’ammontare reale cui erano disposti a chiudere la controversia e consegnarono i foglietti a un terzo, decidendo di transigere se la differenza fra le due somme fosse risultata inferiore ai mille dollari. E cio’ avvenne .
Chi ritiene di avere diritto a un risarcimento in denaro invia al sito web di un fornitore di ODR una richiesta per raggiungere la composizione transattiva della vertenza. Il ODR Provider comunica l’esistenza della richiesta alla controparte e, se quest’ultima accetta di tentare la composizione della controversia, la procedura ha inizio.
Il software gestisce, quindi, lo scambio di offerte monetarie in sequenza fra le parti dando notizia l’un l’altra dell’arrivo di una nuova offerta e tenendone pero’ nascosto il preciso ammontare, fino a quando, raggiunto lo spread fra offerta e relativa contro-offerta predeterminato sulla base degli accordi contrattuali (per esempio, del 30%) o di una somma precedentemente concordata si da’ corso a uno split off, ovvero a una divisione che determini l’ammontare della transazione per l’esatto valore dell’ammontare della transazione per l’esatto valore di mezzo fra le offerte delle parti («modello cieco»).

Peer pressure
Infine, un altro modello di ODR che non ha precedenti nelle ADR «tradizionali» e’ quello noto sotto il nome di Peer Pressure. Tale procedura, utilizzando il grande potere mediatico di Internet, fornisce la risoluzione delle controversie in modo alquanto peculiare e puo’ essere compresa solo facendo riferimento a un certo modo di intendere il processo negli Stati Uniti in cui l’elemento del giudizio e’ sempre stato di primaria importanza .
Chi ha motivi di doglianza nei confronti di un venditore o di un fornitore di servizî, non necessariamente in rete, compila un modulo all’interno del sito web del ODR provider esponendo i termini della questione. Il provider senza effettuare una verifica sui contenuti della «denuncia», la inoltra al soggetto nei cui confronti e’ stata rivolta.
A questo punto se l’impresa non risponde o dichiara di non riconoscere alcun valore alla denuncia effettuata telematicamente o, se comunque non si raggiunge alcun accordo, il file della disputa viene pubblicato con invito alla comunita’ del web a esporre liberamente la propria opinione.
Se, invece, l’impresa risponde dichiarando di accettare la proposta transattiva formulata da controparte p proponendone una propria, ha inizio di fatto una trattativa che, non soggetta a pubblicita’, potrebbe sfociare in un accordo finale.
Qualora l’accordo venga raggiunto viene chiesto all’impresa se vuole renderlo noto attraverso la pubblicazione della vertenza sul web.
Il fatto che il merchant dimostri di avere realmente interesse alle eventuali vicissitudini della propria clientela e che intenda rendere pubblica tale sua attitudine potrebbe rivelarsi qualificante per il venditore professionale in un’ottica di customer care. Ed e’ proprio su questa convinzione e su tale meccanismo che si basa l’attivita’ degli ODR provider che si sono strutturati secondo il modello della Peer Pressure.

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