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Editoria on line: una nuova soluzione

9 Gennaio 2006 Commenta

Con Internet l’editoria cambia pelle. Non si tratta solo del fatto che si possono trovare i giornali sul web oltre che su carta, ma proprio di un cambio radicale della natura del prodotto e della relazione tra i giornali e i propri lettori.


1. La situazione attuale
Sono ormai piu’ di 10.000 le iniziative di on line publishing nel mondo. In Europa sono in rete prevalentemente quotidiani, riviste (o e-zine se hanno solo la versione su Internet) mentre negli Stati Uniti sono presenti anche diverse iniziative di informazione a tutto raggio sulle citta’ (city guide), siti di radio e servizi di informazione multi-source. 
Da un’indagine dell’Osservatorio del Centro di Documentazione Giornalistica – che proponeva un’analisi delle rilevazioni fatta con spirito “giornalistico” e quindi diverso per vocazione dall’indagine di tipo statistico – i media on line in Italia rilevati al giugno del 2000 erano cosi’ ripartiti:
78 quotidiani –pari al 3%
56 agenzia di stampa – pari al 2%
95 televisioni- pari al 4%
284 radio- pari al 12%
1212 periodici- pari al 52%
512 electronic magazine- pari al 22%
96 reti civiche- pari al 4%
26 portal- pari al 1%
per un totale di 2.359 media censiti.

Ormai la situazione dopo ben 5 anni e’ cambiata anche alla luce delle recenti e numerose iniziative di carattere governativo nel campo delle nuove tecnologie ed ha visto una notevole evoluzione dell’editoria on line pur dovendo riconoscere che gli editori europei sono piu’ restii degli editori americani a costruire siti on line indipendenti o comunque con materiale autonomo dalle iniziative su carta (nel nostro paese pero’ ci sono autorevoli eccezioni a questa regola). Allo stesso tempo pero’ nelle redazioni americane l’ integrazione tra le attivita’ per la carta e le attivita’ per Internet e’ molto piu’ alta che in Europa.
Un’altra differenza e’ che negli USA i giornalisti delle redazioni su Internet usano molto l’email e altre forme di interattivita’ per comunicare con i propri lettori; fenomeno non cosi’ comune in Europa per gli inevitabili problemi di privacy.
Anche per la pubblicita’ ci sono diversita’. In Europa lo sviluppo dell’ offerta commerciale di spazi on line e’ molto inferiore a quello degli Stati Uniti. Probabilmente cio’ e’ dovuto alla storica separazione tra management e redazione, molto piu’ forte nel nostro continente. Cio’ puo’ portare i nuovi progetti di prodotto ad essere sempre piu’ focalizzati sul contenuto che sulle opportunita’ di raccolta pubblicitaria.

La formula editoriale di un progetto di web publishing comprende decisioni che riguardano sia il prodotto che il pricing delle iniziative, le modalita’ di distribuzione e il modello di business.
Il contenuto di un sito web puo’ essere di produzione diretta (come nel caso di un electronic newspaper) o includere contenuto di terzi (ad es. rassegne stampa). Le modalita’ di distribuzione devono tener conto delle aspettative della domanda relativamente al grado di automatismo previsto nel ricevere le informazioni (es. nel caso del newspaper ricevuto via e-mail l’ utente dopo essersi abbonato non deve fare nulla per andare a scaricarsi il contenuto degli articoli, se non aprire la sua casella postale).  Prima di decidere il prezzo del contenuto offerto (e le modalita’ di calcolo del prezzo che possono essere sia a forfait che a consumo) e’ inoltre necessario assumere decisioni relativamente al modello di business da adottare (cioe’ decidere quanto e se dare peso alla vendita di pubblicita’ nel sito). 

In effetti nello specifico dell’ Internet publishing bisogna scegliere tra diverse opzioni di costruzione del flusso di fatturato:
1. modello di business content-based (che prevede il pagamento del contenuto da parte degli utenti);
2. modello di business advertising-based (che prevede la vendita di pubblicita’ per finanziare la produzione di contenuto gratuito).

La maggior parte delle iniziative, pero’, si basa su modelli di business misti e quindi la scelta vera di fatto riguarda il peso delle diverse opzioni nella formula.
In Italia, secondo i risultati della ricerca dell’ Osservatorio Internet Italia, non sembrano esserci resistenze culturali al pagamento dell’ informazione on line, anche se le aspettative degli utenti si rivolgono verso prezzi sicuramente inferiori ai prezzi dei prodotti su carta. Sapere che non ci sono resistenze nel mercato pero’ non basta per prevedere il successo di una operazione a pagamento.
Basti pensare che molte delle iniziative di successo in rete sono basate sulla raccolta di pubblicita’ (v. CNN negli USA ma anche le iniziative dei maggiori quotidiani italiani). Wall Street Journal invece segue il modello basato sul supporto dei lettori, e infatti ha piu’ di 250.000 abbonati paganti. Proprio recentemente il San Jose’ Mercury News e il New York Times hanno abbandonato l’ idea di far pagare il consumo di contenuto (rimangono a pagamento pero’ alcuni servizi).
Considerando che allo stesso tempo gli editori si sono anche accorti della velleita’ delle enormi aspettative riposte nell’ esclusivo supporto da parte del fatturato pubblicitario (v. ad esempio Pathfinder di Time Warner) e’ cominciata la ricerca di modelli completamente nuovi e piu’ complessi degli attuali. Contemporaneamente il quadro si e’ complicato perche’ la ricerca di fatturato (soprattutto pubblicitario)  da parte di soggetti diversi (giornali, motori di ricerca, siti di ingresso al web degli Internet  provider, associazioni, comunita’ on line, etc.) ha creato turbolenza competitiva.

Sono quindi apparse alcune nuove formule di business nel mercato del publishing e della pubblicita’ on line:
1. il modello di business multirevenue;
2. il modello di business portal;
3. il modello di business mind-merchant.

Il modello di business multirevenue ha le sue basi nel riconoscere che la relazione che un giornale on line instaura con i suoi lettori e’ un patrimonio di fiducia che puo’ generare sempre maggiore valore e reddito. Con questa formula sul sito del giornale on line si possono acquistare anche altri prodotti e servizi. All’ inizio queste nuove funzioni di e-commerce facevano riferimento soprattutto all’ area della comunicazione e della cultura (acquisto di libri e ricerca, prenotazioni di spettacoli ed eventi culturali) ma sempre piu’ si stanno spostando in ambiti diversi. CNN e Wall Street Journal vendono viaggi. Il sito di Time Warner Pathfinder, che include la maggiori pubblicazioni dell’ editore, ha da tempo abbracciato questa impostazione e oggi vende oltre a libri e CD anche computers, viaggi, oggetti da giardinaggio, e altro. Il Sole 24 ore in Italia vende libri e rapporti. 

La differenza tra il modello advertising-based e il modello di intermediazione e’ che nel primo caso il sito di publishing ospita pubblicita’ in cambio del pagamento degli spazi, mentre nel secondo caso il giornale promuove (anche solo ospitando l’ ingresso ai negozi on line) beni e servizi di terzi, che ripagano questo servizio con il pagamento di una commissione di vendita (v. ad esempio il programma commerciale di Amazon.com, la libreria on line).
Il modello di business portal si basa, invece, sulla possibilita’ di costruire grandi flussi di traffico a partire dall’ offerta di servizi di ingresso (anche personalizzati) a tutto il web.
Il modello di business mind-merchant si basa sullo spostamento di reddito pubblicitario dall’ editore a nuovi soggetti che possono essere definiti “intermediari di attenzione”.

Questi sono servizi (come nel caso di NetFraternity.net) che, in cambio della possibilita’ di navigare gratuitamente sul web, dopo aver richiesto una registrazione personale, rilasciano sul PC del singolo utente un software di tracking della navigazione, che permette di mandare banner targettizzati sullo schermo del computer.  L’effetto sugli editori online e’ che rischiano di essere spinti sempre piu’ verso la vendita dei contenuti a causa della ridotta disponibilita’ di reddito da pubblicita’, a meno che non imitino essi stessi il nuovo modello (operazione difficile per chi non fa parte del mondo pubblicitario).
In sintesi la vera novita’ del settore sui modelli di business e’ la consapevolezza che non c’e’ un unico modello di business vincente ; deve essere studiato per la singola combinazione prodotto-mercato. Ma qualsiasi possa essere la soluzione adottata e’ necessario che il livello di traffico del sito debba essere molto alto, in caso contrario non c’e’ modello di business che tenga.


2. Situazione normativa
Di editoria elettronica si parla gia’ nella legge n. 249 del 1997 (c.d. legge Maccanico), istitutiva dell’Autorita’ garante delle comunicazioni, dove per la prima volta viene disciplinato in maniera unitaria tutto il sistema delle comunicazioni, riunendo in un unico testo normativo, le discipline fino ad allora separate e distinte, dell’editoria, dell’audiovisivo e delle telecomunicazioni, settori che attraverso una serie di processi di trasformazione, legati in primo luogo allo sviluppo dell’informatica e del sistema digitale, sono entrati, secondo un’espressione di comune impiego, in convergenza multimediale. Difatti la tecnologia digitale permette ormai di fornire, su reti diverse, i servizi tradizionali e quelli nuovi (trasmissioni vocali, dati, suoni o immagini) e il mercato mostra che gli operatori dei settori interessati dalla convergenza (telecomunicazioni, media e tecnologie dell’informazione) stanno cogliendo le opportunita’ offerte dai progressi tecnologici per migliorare i servizi tradizionali e per sviluppare nuovi prodotti quali, a titolo di esempio, comunicazioni vocali via internet, servizi on-line e servizi televisivi in comune, diffusione via web di informazioni, notizie, concerti ecc.

La legge n. 62/2001 mantiene l’approccio unitario del sistema delle comunicazioni seguendo la linea tracciata dalla legge Maccanico.


Tuttavia, il riferimento all’editoria elettronica e digitale, considerata come parte integrante del sistema delle comunicazioni e l’affermarsi della convergenza multimediale, hanno finito per mettere in crisi i principi della tradizionale normativa del settore editoriale, rendendo sempre piu’ urgente la soluzione normativa di problematiche attinenti al superamento del concetto di stampato, alla certezza della qualita’ dei messaggi informativi diffusi in rete, alla distinzione rispetto a messaggi di diversa natura, alla necessita’ di un compiuto inquadramento dei diversi prodotti editoriali, sia tradizionali che innovativi, nonche’, infine, alla definizione di impresa editrice, con specifico riguardo agli obblighi di registrazione e alla revisione del sistema delle provvidenze (FINOCCHIARO).
Sebbene la nuova legge possa ad un una prima superficiale indagine apparire in grado di dare risposte alle numerose problematiche appena ricordate, in realta’ contribuisce a complicare il quadro giuridico di riferimento senza dare un reale apporto chiarificatorio.

Essa, infatti ridefinisce si’ la nozione di prodotto editoriale alla luce dello sviluppo del sistema informatico e digitale, ma solo ai fini della legge n. 62/2001, e cioe’ al fine di usufruire di certe provvidenze. In piu’ la seconda parte del terzo comma dell’art. 1, aggiunge che se il prodotto editoriale, nel quale come si vedra’ rientra anche il prodotto on line, viene diffuso al pubblico con “periodicita’ regolare” ed e’ contraddistinto da “una testata, costituente elemento identificativo del prodotto”, e’ sottoposto, altresi’, agli obblighi previsti dall’art. 5 della legge 47/1948, ossia, in particolare, all’obbligo di registrazione presso la cancelleria del tribunale, pena incorrere nel reato di stampa clandestina, come previsto dall’art. 16, legge 47/’48. Tale registrazione, che e’ anche condizione per l’inizio della pubblicazione, puo’ avvenire solo nell’ipotesi in cui vi siano una serie di requisiti, tra i quali, per esempio, la presenza di un direttore responsabile iscritto all’albo dei giornalisti professionisti o pubblicisti (norma legittima secondo la sentenza n.98/1968 della Corte Costituzionale).

Ovviamente una simile disposizione fa nascere lo spettro della piena equiparazione del prodotto editoriale on line a quello tradizionale con difficolta’ non indifferenti. In effetti la legge 62/2001 all’art. 1 per prodotto editoriale, al fine di comprendere piu’ fattispecie possibili, fornisce una definizione estremamente generica “prodotto realizzato………su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico……”.

Ma, a dire il vero, riesce davvero molto difficile far rientrare nella nozione di prodotto editoriale qualsiasi tipologia di flusso di informazioni che contraddistingue la nostra societa’. La dottrina prevalente, ha quindi, sin dall’inizio dell’operativita’ della legge, contestato questa definizione di prodotto editoriale ritenendola vaga ed imprecisa, giustificata solo dalla necessita’ di fornire al mondo dell’editoria dei meccanismi di erogazione di provvidenze o di agevolazioni pubbliche. D’altronde la legge 62/01 non puo’ ricondurre ad una stessa realta’ un prodotto informativo telematico e quello cartaceo in quanto quest’ultimo e’ caratterizzato da fattori fisici, mentre l’informazione telematica e’ caratterizzata dalla virtualita’. In effetti, come e’ stato giustamente specificato in dottrina, l’informazione si articola ed e’ la materia prima di determinati prodotti, dando vita ad imprese e specializzazioni professionali essenzialmente a partire dal mezzo: i prodotti cartacei si differenziano in relazione al supporto (quotidiano, libro ecc.), quelli radiofonici e televisivi in relazione alla dimensione temporale, quelli elettronici alle modalita’ di fruizione (cd, on-line). Vi sono dei prodotti informativi che combinano le diverse caratteristiche (si pensi alle opere multimediali), ma solitamente attorno a ciascun mezzo si organizza un’industria con proprie specifiche caratteristiche che si presentano con sistematicita’ e servono a distinguere l’una dall’altra.
Per questo motivo e’ stato argutamente osservato che al massimo la rete, considerata la sua dimensione globale, puo’ essere vista come un grande canale di “distribuzione” del prodotto editoriale, ma mai quest’ultimo puo’ essere identificato con un sito internet.

Anche se l’allarme sollevato dalla stessa normativa, e’ parzialmente rientrato con l’avvento della legge comunitaria 2001, che prevede esplicitamente all’art. 31 lett. a) che l’obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attivita’ per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta (tale disposizione e’ stata confermata dall’art. 7 del d.lgs. n. 70/2003), non si puo’ fare a meno di osservare che in questo modo non viene di certo liberalizzata la diffusione delle informazioni tramite Internet in quanto subordinando comunque l’elargizione delle provvidenze statali all’adempimento dell’obbligo della registrazione, conferma un regime vincolistico e diciamolo pure clientelare dal punto di vista politico con un’ingerenza dello Stato nell’attivita’ economica dei privati, che in alcuni casi si sostanzia in un vero e proprio controllo pubblico. E’ vero che una simile politica assistenzialistica produce effetti aberranti nei confronti dello spirito concorrenziale che, come e’ noto, anima il mercato e produce, come ulteriore effetto indiretto, un notevole miglioramento della qualita’, ma e’ pur vero che l’introduzione di provvidenze statali crea, sia da un punto di vista formale che sostanziale, una produzione editoriale di serie A e una produzione editoriale di serie B e una volta che tale sistema dovesse affermarsi (nonostante la limitazione della portata dell’obbligo di registrazione) anche nella rete, non pochi sarebbero i riflessi negativi nei confronti di quei principi sacri di Internet come l’autonomia, l’indipendenza, la liberta’ dell’informazione.

Si consideri, inoltre, che la tesi della registrazione finalizzata alla fruizione di provvidenze viene a creare un doppio regime di dubbia legittimita’ costituzionale che vede, da un lato, imprese editoriali interessate ai finanziamenti pubblici soggette al rispetto di determinati requisiti ed obblighi penalmente sanzionati, e dall’altro imprese non interessate alle sovvenzioni pubbliche, magari perche’ finanziate da grandi gruppi industriali, le cui testate risultano esonerate dal rispetto dell’art. 5 della legge n. 47/48 e dai vincoli conseguenti senza incorrere in alcuna sanzione (FINOCCHIARO).

Come se non bastasse esiste sempre e lo ricorda l’art. 16 della legge n.62/2001 l’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (ROC), ai sensi dell’articolo 1 (comma 6, lettera a, numero 5) della legge 31 luglio 1997 n. 249, ed anzi chi si iscrive al ROC comunque e’ esentato dall’osservanza degli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948 n. 47.


3. Una nuova soluzione
La diffusione di Internet rappresenta un mezzo di comunicazione che una parte ormai rilevante dei cittadini italiani puo’ usare per diffondere le proprie idee, ma una serie di disposizioni vecchie e nuove tende a impedire il godimento di questo diritto.
L’equivoco nasce dal fatto di aver introdotto una nozione eccessivamente generica di prodotto editoriale che ha lasciato in sospeso vari problemi legati al diritto di informazione in rete, quali la distinzione tra siti di informazione professionale ed amatoriale e la necessita’ di introdurre, nel rispetto dei valori costituzionalmente tutelati, un quadro normativo nuovo in grado di far propri i caratteri peculiari dell’editoria elettronica e soprattutto la sua spiccata dimensione sovranazionale. Anche il parlamento europeo, del resto, ha palesato l’esigenza di introdurre uno specifico quadro legislativo sull’editoria elettronica proprio in considerazione dei progressi tecnologici raggiunti nel settore (Si veda “Risoluzione del Parlamento europeo sulle nuove frontiere della produzione libraria: editoria elettronica e stampa su richiesta”in Bollettino UE 1/2-2001).

A livello comunitario il contesto normativo in cui opera l’editoria e’ molto limitato. Numerosi controlli sui media radiotelevisivi si applicano anche al settore dell’editoria (in particolare alla stampa) perche’ riflettono gli obiettivi di interesse pubblico comuni ad entrambi i settori. Nell’editoria, tuttavia, alcuni principi vengono applicati da organismi di autoregolamentazione quali albi professionali e codici di comportamento, in contrasto con i piu’ ampi poteri d’intervento normativo nel campo delle emissioni radiotelevisive, mentre la normativa generale (morale pubblica, pubblicita’, protezione dei diritti intellettuali, accesso ai documenti ecc.) si applica in buona parte anche al settore dell’editoria.

La nascita di nuovi servizi e lo sviluppo di quelli esistenti ha ampliato il mercato mondiale dell’informazione e aperto nuove strade ai cittadini sfruttando il ricco patrimonio culturale europeo, il suo potenziale innovativo e le sue ambizioni creative. Lo sviluppo dei nuovi servizi della societa’ dell’informazione e in particolare dell’editoria elettronica, rischia, peraltro, di essere ostacolato dal sopravvivere di barriere di tipo normativo. Le norme attuali sono state create in un contesto nazionale analogico e per lo piu’ monomediale, ma i servizi vanno sempre piu’ spesso al di la’ dei tradizionali limiti di settore e geografici e possono essere diffusi su una gran varieta’ di piattaforme di comunicazione. Nonostante cio’ ed eccettuata la normativa sull’autorita’ garante delle comunicazioni, il legislatore nazionale non ha mai affrontato in una visione globale i problemi legati ai singoli comparti informativi, sebbene abbia avuto piu’ volte la possibilita’ di provvedere in tal senso, ad esempio quando si e’ apprestato a dettare gli specifici quadri normativi entro cui regolare i vari strumenti di comunicazione; per cio’ che concerne l’editoria, poi, neppure l’esplicito superamento del concetto di stampato e la contestuale introduzione dell’ampia nozione di prodotto editoriale sono stati sufficienti per ridisciplinare, in un contesto multimediale, l’editoria in quanto servizio della societa’ dell’informazione. Cio’ non significa, tuttavia, che la convergenza nelle tecnologie, nei servizi o nei mercati richieda necessariamente una normativa uniforme, in quanto le caratteristiche specifiche di ciascun settore relativo all’informazione ha bisogno di essere regolato separatamente se se ne vuole garantire l’efficacia e la qualita’. E’ necessario, dunque affrontare i problemi e indicare soluzioni tenendo conto degli interessi specifici dell’editoria on-line dimenticando per un attimo la necessita’ di creare a tutti i costi un’uniformita’ tra mondo on line e mondo off line che puo’ solo danneggiare ed imbrigliare l’editoria on line.

A questo punto, pero’, e’ necessario fare un’altra importante precisazione: l’editoria on line fa parte della piu’ ampia categoria dell’editoria digitale, ma da questa si differenzia per una serie significativa di elementi distintivi. Riportando la definizione del Garante per le comunicazioni“per editoria elettronica si intendono tutti i prodotti mediali non a stampa, pubblicati in formato digitale e indirizzati ad un pubblico identificabile, che presentano tre componeneti strutturali: a) multimedialita’; ipertestualita’; interattivita’” . Nella citata relazione del Garante troviamo la distinzione tra editoria on line ed editoria off line: “La pubblicazione puo’ essere diffusa e resa accessibile on line, oppure mediante supporti off line (Cd-rom, Dvd, consolle di gioco)”. Nella legge 62/2001 invece con quella ampia definizione di prodotto editoriale si fa un discorso troppo vago e generico.
Un’importante osservazione va fatta sulla distinzione tra prodotto elettronico o digitale in linea e fuori linea. Indipendentemente dalla tecnologia digitale usata, che puo’ essere comune ad entrambe le categorie, la differenza principale consiste nelle modalita’ di accesso, da un lato e dalla virtualita’ dell’uno contro la materialita’ dell’altro mezzo.

Nel tener conto, quindi, di questa rilevanza e peculiarita’ dell’editoria on line non si puo’ far a meno di sottolineare che una delle novita’ che erano contenute nel disegno di legge iniziale della 62/2001, era il fatto che ai fini del concorso dell’accesso al sistema delle provvidenze veniva sostituito il criterio della tiratura con quello della diffusione, questo elemento di forte innovazione, invece, non e’ passato, cioe’ non e’ passata la sostituzione del criterio della tiratura col criterio della diffusione per motivi collegati alla difficolta’ di precisare il concetto effettivo di diffusione, difficolta’ che sostanzialmente avrebbe ritardato i lavori e dunque l’approvazione della legge. Il problema rimane tuttavia in piedi, in quanto il criterio della tiratura ha portato a notevoli distorsioni nella materia delle misure di sostegno, ponendo la necessita’ di una sua sostituzione, al fine in primo luogo di un buon funzionamento del nuovo meccanismo, che ne potrebbe rimanere inceppato.

In sintesi l’editoria della carta stampata ha collaudato un equilibrio, difettoso quanto si vuole, ma funzionante, tra produttori e consumatori di notizie. Sappiamo che ci sono le imprese editoriali (con proprieta’ piu’ o meno “pure”) e che i giornali che mandano in edicola sono finanziati in due modi fondamentali: le copie acquistate dai lettori e la pubblicita’. Ora, l’editoria on line sembra avere nei suoi cromosomi una caratteristica nuova: i lettori non comprano, guardano gratis. Dal momento che Internet offre tanti contenuti gratis e che una legge fondamentale della “webonomics” e’ “get it free”, ovvero “prendi gratis”, succede che viene meno quel misuratore efficace e diretto del gradimento del pubblico che e’ l’edicola, un posto dove si paga. Rimane sicuramente la pubblicita’, ma anche altro come si e’ visto, ad alimentare l’editoria on line ed il tutto si misura in contatti. Questo schema assomiglia a quello della televisione che i contatti li chiama “audience”. Anche in questo caso va pero’ trovato, innanzitutto, un ente che abbia una funzione indiscussa di certificazione tenuto conto, poi, della validazione dei visitatori e del totale delle pagine aperte rilevate sul sito di ogni singolo editore, o con sistemi interni successivamente certificati, o ad opera di societa’ terze, secondo parametri omogenei e concordati, quali quelli elaborati da Audiweb (
www.audiweb.it).

PARAMETRI AUDIWEB
Le metriche indicate sono valide sia per i sistemi server based sia per quelli browser based.
Le modalita’ di fornitura dei dati al mercato dovranno consentire la possibilita’ di identificare e scorporare determinate tipologie di traffico, per permettere una corretta confrontabilita’ dei dati e analizzare il peso dei singoli fenomeni (come ad esempio traffico interno, traffico generato da pagine con autorefresh, chat, forum, ecc.).
Le metriche proposte andranno prodotte sia per traffico lordo che per traffico netto (al netto cioe’ degli indirizzi IP delle reti o server interni della property *, dell’editore e della concessionaria) e sono:
VISITA – una o piu’ richieste consecutive fatte dallo stesso visitatore all’interno di un sito con un tempo limite di inattivita’ di 30 minuti. La ripresa dell’attivita’ dopo 30 minuti sara’ conteggiata come una seconda visita. Non devono essere considerate le attivita’ di robot e spider.

BROWSER UNICI – il numero di browser diversi che, in un determinato arco temporale, effettuano una o piu’ visite a un sito. Sono convenzionalmente identificati da un cookie unico nel caso dei sistemi browser based, o nel caso dei sistemi server based da una combinazione unica di IP address + un altro indicatore che puo’ essere uno user agent, un cookie, un registration_ID. Deve essere comunque sempre disponibile, per eventuali controlli, il dato relativo al numero degli IP univoci nel medesimo arco temporale.
Il numero dei BROWSER UNICI deve essere depurato dalle attivita’ di robot e spider.
Questa definizione e’ stata modificata anticipando una definizione internazionale che meglio identifica cio’ che viene effettivamente misurato.

PAGINE VISTE – si intende per pagina un documento che contiene testo, immagini, suoni o altri oggetti. Si intende per PAGINA VISTA una richiesta esplicita, fatta da un utente, depurata dalle attivita’ di robot, spider ecc, da eventuali codici di errore. Nel caso il sistema lo consenta, il tag di misurazione deve essere posizionato in fondo alla pagina e quindi sara’ considerata pagina vista quella interamente scaricata e visualizzata sullo schermo dell’utente.
Si considera PAGINA VISTA anche quella proveniente da cache e da proxy, se puntualmente misurabile. Nella misurazione di una pagina e nello stabilire le regole del processo di misurazione e’ molto importante decidere come considerare le varie tipologie di pagine.
Autorefreshed pages = sono misurate tutte. Quelle con un tempo di refresh inferiore ai 15’ dovranno essere esposte in modo separato e identificabile rispetto alle altre. Dovra’ in ogni caso essere dichiarato dall’editore il tempo di refresh applicato.
Pagine a frame = per ogni pagina non puo’ essere conteggiato piu’ di un frame. Anche in questo caso sara’ importante la corretta dichiarazione dell’editore su quale e’ il frame considerato piu’ rilevante e che quindi deve essere conteggiato.
Le pagine generate da sistemi chat, forum, instant message, personal pages sono misurate ma devono poter essere identificabili anche separatamente, se necessario.

TEMPO MEDIO SPESO PER PAGINA – il tempo in minuti e secondi trascorso sulla pagina.
DURATA DELLA VISITA – il tempo in minuti e secondi della visita.


Intervento proposto
L’intervento proposto e’ semplice e si fonda esclusivamente sulla modifica ed integrazione dell’art. 1 della legge 62/2001 prevedendo accanto alla figura generica del prodotto editoriale una piu’ specifica figura di prodotto editoriale elettronico che a sua volta si distingue in prodotto on line e off line.
Il senso di questa ulteriore distinzione e’ quello di favorire l’elargizione di provvidenze a favore solo di quel prodotto editoriale elettronico che abbia una minima diffusione on line da certificare secondo criteri uniformi dettati da codici di autoregolamentazione elaborati dalle parti piu’ rappresentative del settore.
Appare ormai del tutto anacronistico ed inopportuno subordinare all’osservanza di criteri formali e validi per il prodotto editoriale classico l’elargizione di provvidenze a favore del prodotto editoriale on line.

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