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Qual’è il colmo per l’Informativa privacy? Essere una clausola vessatoria!

25 Luglio 2006 Commenta

Sembra la classica freddura, invece è quanto previsto come clausola contrattuale “a carico” del cliente, nelle Condizioni generali di contratto di una grande azienda editoriale, PMF News Editori S.p.A. alias ClassEditori, sul portale classeditori.com e su quelli del gruppo, cioè MilanoFinanza, ItaliaOggi, ovvero agenzia di stampa e tanto altro.


Se vuoi leggere i contenuti dei portali –sia gratuiti che in abbonamento– devi registrarti con il medesimo form, indicando una infinità di dati, tutti obbligatori, pertinenti forse per un abbonamento con fatturazione, ma assolutamente eccedenti per l’accesso gratuito … e dare vessatoriamente libero mandato a ClassEditori di utilizzare ogni informazione per finalità commerciali.
In un rapporto contrattuale non c’è bisogno del consenso, ma della sola informativa, se i dati sono utilizzati per la stretta esecuzione del contratto e libero è anche l’uso per finalità di marketing –seguendo precise regole– per pubblicizzare beni o servizi analoghi a quelli oggetto del contratto, da parte della medesima azienda.
Il primo obiettivo di ClassEditori è forzare, in modo vessatorio, un consenso obbligato e incondizionato –invece che libero e specifico– all’utilizzo dei dati personali per finalità commerciali, e costruire una mirata base dati a cui indirizzare direttamente campagne marketing di terzi. Mentre, per dare un tono di correttezza all’operazione, è chiesto il consenso libero e specifico per il “marketing di società terze”.


Ecco allora che partono gli invii di massa di e-mail –a chi ha rifiutato quest’ultima scelta– direttamente da ClassEditori che, in nome e per conto di BANCA SELLA, promuovono la sottoscrizione di un conto corrente. BANCA SELLA, omettendo una seria verifica, ha ottenuto una controproducente campagna, fatta di spamming. Non una risorsa, ma un costo.


Nei principi del Codice privacy ci sono valori come protezione, elevato livello di tutela, rispetto dei diritti; parole come correttezza, consenso libero e specifico, dati raccolti in modo lecito e secondo correttezza … per scopi determinati, espliciti e legittimi. Condizioni normative in palese antinomia con una clausola vessatoria (che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto).


Fin qui taluno potrebbe ancora conservare il classico sorriso da “freddura”. Leggendo veramente l’informativa (quella vessatoria) scorge –chiaro– anche altro disegno. Tutte le informazioni raccolte nel form sono incrociate, per il dichiarato scopo di profilare abitudini e preferenze. Web beacons e cookies (sistemi automatici) registrano informazioni di navigazione: articolo visualizzato, argomento preferito, frequenza di lettura, data/ora … ecc. Si ottiene così un quadro chiaro anche degli orientamenti politici, sociali, religiosi del cliente, da usare, ad esempio, per calibrare la pubblicità contestualmente visualizzata, ovvero offrire precisi target per campagne pubblicitarie in nome e per conto di terzi ovvero marketing direttamente da terzi e per altro ancora. La “profilazione” è cosa talmente seria e dirompente della riservatezza, che è prevista la notificazione preventiva al Garante privacy.


Non basta un nome … ci vuole classe per moltiplicare la “risorsa privacy” e rispettare la “risorsa cliente”… il resto è spamming!!

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