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Telemarketing selvaggio, ora è legge

15 Gennaio 2010 Commenta

Il decreto legge Ronchi violato dall’emendamento Malan
Il mondo dei servizi di telemarketing aveva una data di scadenza: 31 dicembre 2009. Lo sapevano tutti nel settore. Con la legge 14/09, infatti, all’art. 44, si era posto un limite temporale al selvaggio diffondersi delle telefonate pubblicitarie, in deroga al Codice della Privacy. Con l’avvicinarsi della data di scadenza, il pressing politico si è fatto sempre più duro, nella speranza di far prorogare quella fatidica data. Quale migliore occasione della conversione di un decreto c.d. milleproroghe?
Il decreto legge 25/09/09 n. 135 del Ministro Ronchi era nato per far fronte a numerose correzioni normative, spalmate su una pletora di leggi. Nulla aveva a che fare con il sistema “privacy”. Ma doveva essere convertito in legge proprio un mese prima della temuta scadenza per il telemarketing. Con l’emendamento Malan, allora, si è introdotto un articolo (il 20-bis), che ha come obiettivo quello di “adeguare alla normativa comunitaria” le deroghe già concesse al mondo del commercio telefonico. Altro che adeguamento, si tratta di una ennesima proroga (a ulteriori sei mesi dopo l’entrata in vigore della legge che ha convertito il d.l. Ronchi, cioè la legge 20/11/09, n. 166).

Il Registro delle opposizioni
L’art. 20-bis della legge 166/09, dunque, ha introdotto (agli artt. 130, c. 3-bis, 3-ter, 3-quater, del Codice della Privacy) un Registro in cui dovranno iscriversi coloro che non vogliono essere disturbati dalle infinite ed esponenziali chiamate dei call centre. Sostanzialmente si va contro lo spirito del Codice della Privacy, il quale stabilisce l’esatto opposto, cioè che per poter effettuare comunicazioni commerciali il destinatario deve avere espresso il “preventivo” consenso. Si passa, dunque, alla legittimazione del principio dell’opt-out, in buona pace del più democratico opt-in. Fra le caratteristiche del Registro, a controbilanciare questo scempio normativo, comunque, vi sono dei principi di rispetto per il consumatore, come quello secondo cui vi è l’obbligo per i soggetti che fanno le telefonate di “garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e di fornire all’utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti”.

L’ira del Garante della Privacy
Grande disappunto da parte del Garante privacy, che, tramite una nota del 4 novembre di Mauro Paissan, componente del Garante, ha affermato: “I cittadini verranno disturbati da una quantità incredibile di telefonate pubblicitarie, anche se non hanno mai dato il loro consenso alle chiamate. Si tratta di un errore. Gli utenti telefonici verranno bombardati di messaggi e si vedranno costretti a iscriversi a un apposito registro per opporsi”.
“Infine – conclude Paissan – l’Italia con questa norma si rende responsabile di un’ulteriore infrazione comunitaria e Bruxelles ce la farà pagare”.

L’esclusione del Garante della Privacy
Il Garante è profondamente risentito anche perché non è stato chiamato a vagliare la legittimità di tale Registro. Il nostro Garante della Privacy si limiterà semplicemente a vigilare e a controllarne l’organizzazione e il funzionamento. Il Registro, invece, verrà creato e gestito da “un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia” (che paradossalmente non viene indicato nella figura istituzionale del Garante della Privacy). Per sapere quale sia tale ente, occorre attendere il d.P.R. istitutivo, che dovrà essere pubblicato entro il 25 maggio.

I più deboli
Le categorie su cui si abbatterà negativamente questa nuova disciplina saranno soprattutto quelle degli anziani. Per loro sarà difficile opporsi a questo attacco telefonico, poiché hanno poca dimestichezza con registri e opt-out…

Gerardo Antonio Cavaliere

Scritto da admin

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