Home » Della proprietà della nave

Della proprietà della nave

TITOLO II
Della proprietà della nave

Capo I: Della proprietà

Art. 245 (Norme applicabili alle navi)

In quanto non sia diversamente stabilito, le navi sono soggette alle norme sui beni mobili.

Art. 246 (Pertinenze della nave)
Sono pertinenze della nave le imbarcazioni, gli attrezzi e gli strumenti, gli arredi ed in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento della nave.
La destinazione puÚ essere effettuata anche da chi non sia proprietario della nave o non abbia su questa un diritto reale.

Art. 247 (Regime delle pertinenze di proprietà aliena)
Ai terzi di buona fede, che hanno acquisto sulla nave, la proprietà aliena della pertinenza puÚ essere opposta solo quando risulta da scrittura avente data certa anteriore ovvero dall’inventario di bordo.
La cessazione della qualità di pertinenza di una cosa, la cui proprietà aliena non risultava da scrittura avente data certa anteriore o dall’inventario di bordo non Ë opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla nave.

Art. 248 (Diritti dei terzi sulle pertinenze)
La destinazione di una cosa al servizio o all’ornamento della nave non pregiudica i diritti preesistenti sulla cosa medesima a favore di terzi. Tuttavia tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore o dall’inventario di bordo.

Art. 249 (Forma degli atti relativi alla proprietà delle navi)
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi e loro carati devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. Tali atti, all’estero, devono essere ricevuti dall’autorità consolare.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

Art. 250 (Pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi)
Per gli effetti previsti dal Codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi sono resi pubblici, quando concernono navi maggiori o loro carati, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.

Art. 251 (Ufficio competente ad eseguire la pubblicità)
La pubblicità deve essere richiesta all’ufficio d’iscrizione della nave o del galleggiante.
Tuttavia, se trattasi di nave maggiore, la pubblicità puÚ essere richiesta all’ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova. A spese del richiedente, l’ufficio trasmette immeddiatamente all’ufficio d’iscrizione della nave per la trascrizione nella matricola i documenti presentati.

Art. 252 (Forma del titolo per la pubblicità)
La trascrizione e l’annotazione non possono compiersi se non in forza di uno dei titoli richiesti dall’art. 2567 del codice civile.
Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel 2f comma dell’art. 249, Ë sufficiente una dichiarazione dell’alienante, con sottoscrizione autenticata.

Art. 253 (Documenti per la pubblicità di atti tra vivi)
Chi domanda la pubblicità di atti tra vivi deve consegnare all’ufficio competente i documenti richiesti dagli artt. 2658, 2659 del codice civile; ma nel caso previsto nel 2f comma dell’art. 249 del presente codice, in luogo dei documenti richiesti nell’art. 2658 del codice civile, Ë sufficiente la dichiarazione di vendita di cui all’articolo precedente.
La nota di trascrizione deve contenere:
1. il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza delle parti;
2. l’indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e la data del medesimo;
3. il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o che ha autenticato le firme, ovvero l’indicazione dell’autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
4. gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante;
5. l’indicazione di cui all’ultimo comma dell’art. 2659 del Codice civile.

Art. 254 (Documenti per la pubblicità di acquisti a causa di morte)
Chi domanda la pubblicità di un acquisto a causa di morte deve consegnare all’ufficio competente i documenti rispettivamente richiesti dagli artt. 2660, 2661, 2662 del codice civile, per i casi in ciascuno di detti articoli indicati.
La nota di trascrizione deve contenere le indicazioni di cui all’articolo precedente, completate con quelle richieste dall’art. 2660 del codice civile.

Art. 255 (Esibizione dell’atto di nazionalità)
Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente, oltre a consegnare i documenti di cui agli artt. 253, 254, deve esibire all’ufficio al quale richiede la pubblicità, l’atto di nazionalità per la prescritta annotazione.
Tuttavia, quando la pubblicità Ë richiesta all’ufficio d’iscrizione se, trovandosi la nave fuori del porto di iscrizione, non Ë possibile esibire all’ufficio stesso l’atto di nazionalità, l’ufficio esegue la trascrizione sulla matricola e ne dà comunicazione telegrafica, a spese del richiedente, all’ufficio marittimo o consolare del porto nel quale la nave si trova o verso il quale Ë diretta, perchË sia ivi eseguita l’annotazione sull’atto di nazionalità.

Art. 256 (Esecuzione della pubblicità)
L’ufficio di iscrizione prende nota della domanda di pubblicità in un repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, facendovi menzione del giorno e dell’ora in cui Ë stata ad esso presentata la domanda o questa, nel caso previsto del 2f comma dell’art. 251, gli Ë pervenuta.
Se si tratta di nave maggiore, gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sull’atto di nazionalità a cura dell’autorità predetta ovvero, nei casi ivi previsti, a cura dell’autorità indicata nel 2f comma dell’art. 255.
Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, deve essere conservato negli archivi dell’ufficio nei modi stabiliti dal regolamento.
Dall’adempimento delle formalità suddette l’ufficio fa menzione sull’altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.

Art. 257 (Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni)
Nel concorso di pi~ atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti , la precedenza, agli effetti stabiliti dal codice civile, Ë determinata dalla data di trascrizione nella matricola e le annotazioni sull’atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola.

Art. 258 (Quote di comproprietà)
Le quote di partecipazione nella proprietà della nave sono espresse in carati.
I carati sono ventiquattro e sono divisibili in frazioni.

Art. 259 (Deliberazioni della maggioranza)
Le deliberazioni prese dalla maggioranza, previa convocazione di tutti i caratisti, vincolano la minoranza per tutto quanto concerne l’interesse comune dei comproprietari della nave, salvo il disposto degli articoli seguenti.
La maggioranza Ë formata dal voto dei comproprietari che hanno complessivamente pi~ di dodici carati della nave.
Quando la maggioranza Ë detenuta da un solo caratista, le determinazioni di questo vincolano la minoranza per quanto concerne l’ordinaria amministrazione, anche se prese senza convocazione degli altri caratisti, purchË siano a questi ultimi comunicate entro otto giorni con lettera raccomandata.

Art. 260 (Deliberazioni per innovazioni o per riparazioni straordinarie)
Per le innovazioni o riparazioni che importino spese eccedenti la metà del valore della nave, accertato dal Registro italiano navale o dall’ispettorato compartimentale ovvero in altro modo convenuto da tutti i comproprietari, la deliberazione deve essere presa con la maggioranza di almeno sedici carati.
I comproprietari dissenzienti possono chiedere lo scioglimento della comunione, ma questo non ha luogo se gli altri comproprietari dichiarano di acquistare, a giusto prezzo, le quote dei dissenzienti.

Art. 261 (Difetto di maggioranza)
Quando una deliberazione non puÚ essere presa per mancata formazione della maggioranza richiesta dagli articoli precedenti, il tribunale nella circoscrizione del quale Ë l’ufficio iscrizione, su domanda di uno o pi~ caratisti, assunte le necessarie informazioni e sentiti gli altri comproprietari, provvede con decreto secondo l’interesse comune.

Art. 262 (Ipoteca della nave)
La deliberazione di ipotecare la nave deve essere presa con la maggioranza di sedici carati. Se la maggioranza non raggiunge i sedici carati, l’ipoteca non puÚ essere costituita senza l’autorizzazione data dal tribunale con decreto, sentiti i dissenzienti.

Art. 263 (Ipoteca dei carati)
Il comproprietario della nave non puÚ ipotecare i suoi carati senza il consenso della maggioranza.

Art. 264 (Vendita della nave)
La deliberazione di vendita della nave deve essere presa all’unanimità.
Tuttavia, su domanda di tanti comproprietari che rappresntino almeno la metà dei carati, il tribunale, sentiti i dissenzienti, puÚ autorizzare con decreto la vendita della nave all’incanto.
Ove ricorrano gravi e urgenti motivi, l’autorizzazione del tribunale puÚ essere data anche su domanda di tanti comproprietari che rappresentino almeno un quarto dei carati, sentiti in contradditorio i comproprietari dissenzienti.

Commenta!

Aggiungi qui sotto il tuo commento. E' possibile iscriversi al feed rss dei commenti.

Sono permessi i seguenti tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>