Intercettazioni – privacy: un problema risolvibile senza l’intervento del legislatore
Come e’ noto la materia delle intercettazioni telefoniche e’ diventata negli ultimi tempi molto delicata ed e’ assurta agli onori della cronaca a seguito delle proposte del Governo di modificare il “regime” delle intercettazioni telefoniche e di limitare la possibilita’ di divulgare notizie sulle stesse.
Diversi sono gli interessi in gioco tutti di rilevanza costituzionale quali la privacy dei cittadini, la fondamentale esigenza di giustizia che deve garantire la magistratura e il diritto all’informazione rivendicato dalla categoria dei giornalisti.
Da troppo tempo ormai il nostro Paese ha riconosciuto a magistrati e giornalisti il merito e la capacita’ di mettere in luce interi settori inquinati della vita civile ed istituzionale: l’inevitabile conseguenza e’ che si rinnova l’immancabile rituale delle reciproche accuse, soprattutto quando l’oggetto del contendere e’ rappresentato dalla attuazione e dalla pubblicazione delle intercettazioni telefoniche.
Ognuno imputa all’altro violazioni di norme di legge ovvero del senso della misura, invocando la corretta applicazione delle regole del diritto e della deontologia professionale.
Le ragioni della magistratura vengono, spesso, racchiuse nel seguente assioma: le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, oltre che previste e disciplinate dalla legge, sono mezzi di ricerca della prova insostituibili nell’epoca moderna, nella quale sovente chi delinque non lascia ulteriori tracce dei propri comportamenti.
Le ragioni del giornalismo sono solitamente riassumibili nel presunto obbligo deontologico di dover pubblicare tutto il materiale in qualunque modo acquisito, allo scopo di rispettare quella sorta di patto etico stipulato con i lettori, che impone la rivelazione della realta’ e della verita’, ancor piu’ dovuto quando sono coinvolte nei fatti persone di rilievo pubblico.
Diventa indispensabile, a questo punto, chiarire quali sono le regole che devono presiedere l’attivita’ dei giudici e alla conservazione da parte dei giudici delle informazioni che acquisiscono a fini di giustizia. Sono informazioni che possono essere comunicate ai cittadini e divenire oggetto di informazione nei limiti in cui sono rese conoscibili.
A fronte di tale considerazione va sottolineata la responsabilita’ etica e deontologica del giornalista e del direttore che devono valutare l’interesse pubblico a conoscere ed evitare di ledere inutilmente la dignita’ della persona, si tratta di un problema che rimane legato alla deontologia professionale.
Nel conflitto, quindi, tra interessi egualmente garantiti dalla Costituzione, il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza ed il diritto di informazione non pare, pero’, suscettibile di soluzioni aprioristiche ovvero di una qualsivoglia minuziosa codificazione di regole preventive.
In effetti, la molteplicita’ e la varieta’ delle vicende di cronaca e dei soggetti che ne sono coinvolti non consentono di stabilire ex ante ed in modo categorico quali particolari e quali notizie possano essere raccolti e diffusi.
Spesso, anzi, la pubblicazione che appare legittima in un determinato contesto, non potrebbe esserlo in un contesto diverso.
Come si e’ visto questo bilanciamento tra i diritti e le liberta’ di cui sopra resta in sostanza affidato in prima battuta al giornalista, ma il pericolo e’ che spesso anziche’ il diritto all’informazione venga privilegiato l’interesse, non altrettanto nobile e tutelato, al c.d. gossip ovvero, il che e’ ancor peggio, alla piu’ crudele curiosita’ legata alle miserie altrui, soprattutto se l’altro e’ un personaggio pubblico.
I rischi di una regolamentazione legislativa delle intercettazioni telefoniche sono evidenti. Difatti in un Paese nel quale l’illegalita’, soprattutto dei colletti bianchi, sembra moltiplicarsi in modo esponenziale, invocare un drastico ridimensionamento dello strumento d’indagine delle intercettazioni suonerebbe come un segnale di resa o di rassegnazione alla criminalita’ d’elite.
Parimenti, il diritto-dovere di informare e di essere informati potrebbe essere vanificato da astratte previsioni limitative, magari dettate dall’indignazione estemporanea di qualche potentato.
L’impressione e’ che a prescindere da drastici interventi di carattere normativo il giusto equilibrio tra necessita’ investigative, diritto di informazione e tutela della privacy puo’ essere assicurato innanzitutto dal rispetto, da parte dei magistrati, delle limitazioni di legge in materia di intercettazioni e l’utilizzo di tale strumento d’indagine solo in ipotesi di concreta ed effettiva necessita’, ne costituirebbero il necessario presupposto. Peraltro la normativa vigente gia’ richiederebbe (ma la norma non e’ sempre rispettata) la trascrizione delle sole conversazioni rilevanti per l’oggetto del processo, con la esclusione di tutte quelle riguardanti vicende personali non pertinenti (il 6° comma dell’art. 268 c.p.p. dispone che il giudice non acquisisca le conversazioni “manifestamente irrilevanti”). La stessa disposizione prevede lo stralcio anche dalla registrazione delle conversazioni di cui e’ vietata l’utilizzazione.
Inoltre l’effettivo adeguamento, da parte dei giornalisti, ai principi stabiliti nel Codice della Privacy e nel Codice Deontologico, ne rappresenterebbe il giusto completamento.
Michele Iaselli
Scritto da Redazione StudioCelentano.it
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