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RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE: Determinazione dei distacchi e permessi

11 Giugno 2002 Commenta

CALCOLO DELLA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE E DETERMINAZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE OO.SS..
UN CASO PARTICOLARE: IL PERSONALE ATA TRANSITATO DAI RUOLI DEGLI ENTI LOCALI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.
Il combinato disposto dagli articoli 42, 43 e 50 del T.U. sul pubblico impiego (che sostituiscono ed integrano gli articoli 47 e 47 bis del D.L.vo 29/93), rappresenta la base normativa su cui si fonda l’intero sistema dei criteri di verifica della rappresentatività delle OO.SS., attraverso la fissazione delle relative percentuali e in secondo luogo tramite l’affidamento all’ARAN del compito di regolamentare, attraverso appositi accordi, i meccanismi di costituzione e funzionamento delle RSU, nonché la materia dell’utilizzo dei permessi e dei distacchi sindacali. In particolare, il 6° comma dell’art. 43, letto alla luce dell’art. 50, determina che la concessione alle OO.SS. dei permessi, aspettative e distacchi, avvenga “in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1.”. D’altra parte con la stipulazione degli accordi quadro del 7/8/1998, relativi alle rappresentanze sindacali aziendali e dall’utilizzo dei permessi e dei distacchi e delle altre prerogative sindacali, furono portati a termine gli adempimenti previsti dei suddetti articoli 42, 43 e 50 T.U. pubblico impiego, la cui applicazione era propedeutica alla stagione dei rinnovi contrattuali 1998/2001 ed alla indizione delle elezioni per le RSU che si svolsero, ad esclusione del comparto scuola, nel mese di novembre del 1998. E’ superfluo qui ricordare le vicende del comparto scuola, con specifico riferimento alla mancata intesa fra le parti in virtù di molteplici ed irrisolti problemi (quali ad esempio la partecipazione degli insegnanti di religione ai fini dell’elettorato passivo, la scelta della sede RSU, da individuare a livello provinciale o di singola istituzione scolastica, etc..). Basterà solo ricordare come con legge n. 69 del marzo 1999 veniva stabilita una nuova e specifica tempistica per la rilevazione di rappresentatività.

Dopo solo qualche mese la legge n. 124/99 nel determinare il trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali alle dipendenze dello Stato, stabiliva al 4° comma dell’art. 8 che tale trasferimento: “avviene gradualmente, con tempi e modalità da stabilire con decreto del M.P.I., emanato di concerto con i Ministri.”. Nel corso di tale vicenda il decreto interministeriale 5 aprile 2001, recependo l’accordo ARAN./OO.SS. 20 luglio 2000, provvedeva a definire i criteri di inquadramento nell’ambito del comparto scuola del personale ATA transitato. Orbene l’art. 2 di tale accordo prevede al 1° comma che: “al personale di cui al presente accordo, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2000 il contratto collettivo nazionale lavoro 1° aprile 1999 di Regioni-Autonomie Locali e dalla stessa data di applica il CCNL 26 maggio 1999 della Scuola.”. Nulla di nuovo, naturalmente, visto che ad esempio già la nota M.P.I. del 9 marzo 2000 prevedeva che “.a far data dal 1° gennaio 2000 si applicano (al personale ATA trasferito dagli EE.LL. allo Stato) le disposizioni normative e contrattuali di natura giuridica ed economica riferite al CCNL della scuola e al CCNI.”. Nessun dubbio pertanto che il personale ATA transitato allo Stato appartenga al comparto scuola, applicandosi ad esso il CCNL 1999 e successive integrazioni.

E’ stato posto a questo punto il problema – a seguito delle elezioni per le RSU e delle necessarie rilevazioni in termini di rappresentatività per le OO.SS. di comparto (con tutte le conseguenze in termini di maturazione del diritto di queste a permessi, aspettative e distacchi sindacali) ed anche in considerazione del fatto che il personale ATA trasferito ha dapprima votato nell’ambito del comparto EE.LL. e successivamente in quello scuola – se le preferenze espresse dai “transitati” debbano o meno essere valutate ai fini delle verifiche di rappresentatività nel comparto scuola ai sensi dell’art. 43 del D.L.vo 165/2001. Orbene, si è già anticipato come la normativa di ogni livello abbia stabilito che a tutti gli effetti, con la disapplicazione del CCNL Enti Locali, e l’introduzione del CCNL del maggio 1999, il personale ATA transitato allo Stato faccia ormai parte del comparto scuola. D’altra parte la breve disamina delle norme del D.L.vo 165/2001 in materia di rappresentatività e prerogative sindacali, ha consentito di appurare come il diritto delle OO.SS. alle suddette prerogative, sia ricollegabile in quota proporzionale alla rappresentatività delle medesime OO.SS.. Pertanto poiché le rilevazioni di rappresentatività si effettuano come è noto anche sulla base del dato elettorale, giacché sono chiamati al voto tutti i lavoratori appartenenti al comparto, e dal momento che il personale ATA transitato fa ormai parte del comparto scuola, nulla sembrerebbe ostare al fatto che anche le preferenze del personale ATA transitato vengano calcolate ai fini della rilevazione di rappresentatività delle singole OO.SS., incrementando il numero complessivo dei votanti su cui aspettative, distacchi e permessi andranno appunto ad essere calcolati “in quota proporzionale” alla rappresentatività raggiunta dalle OO.SS.. Solo specifiche disposizioni di natura legislativa, o, al limite, a carattere di contrattazione collettiva di comparto, potrebbero di fatto ostare ad una simile conclusione. In sintesi, ove dalla normativa in materia non emergesse alcuna disposizione specifica che separasse il conferimento dell’elettorato attivo al personale ATA transitato, dall’obbligo di valutare le preferenze così espresse ai fini delle rilevazioni di rappresentatività sindacale, la tesi suesposta sarebbe confermata, e pertanto sarebbe oltremodo doveroso considerare le preferenze del personale ATA nel calcolo complessivo dei voti conseguiti dalle OO.SS. ai fini della rappresentatività. E’ necessario allora interpretare analiticamente gli accordi quadro del 7 agosto 1998 contenenti disposizioni in materia di costituzione delle RSU per il personale della P.A., e relativo annesso regolamento elettorale, nonché le regole per la distribuzione dei distacchi, dei permessi e delle aspettative, oltre alle più importanti note di chiarimento e comunicazioni dell’ARAN, al fine di escludere l’esistenza di disposizioni contrarie all’impostazione finora accolta e, ove possibile, di rintracciare invece altre disposizioni a tale tesi favorevoli. Dopo che nella prima parte dell’ “Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle P.A. e per la definizione del relativo regolamento elettorale” all’art. 6 comma 1, le parti contraenti ricordano come siano le sole associazioni sindacali rappresentative a poter essere intestatarie dei distacchi sindacali, la cui enumerazione è disposta dal comma 2°, nella seconda parte (Regolamento per la disciplina dell’elezione della RSU) si osserva, all’art. 3, rubricato “elettorato attivo e passivo” che: “hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell’Amministrazione alla data delle elezioni, ivi compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizioni di comando e fuori ruolo. Limitatamente al comparto scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale”. La disposizione riporta come legittimati attivi persino i soggetti provenienti da altra Amministrazione in comando o fuori ruolo: al di là di ogni possibile interpretazione, pertanto, sembra evidente che, se dal primo gennaio 2000 al personale ATA si applica il contratto scuola, e di conseguenza faccia parte del comparto scuola, il personale ATA transitato nei ruoli dello Stato ha senz’altro elettorato attivo nel comparto scuola. L’art. 17 del regolamento si ricollega peraltro ancora più direttamente alle disposizioni del T.U. sul pubblico impiego, prevedendo che “il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Nell’ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati.”. Ma è il 3° comma ad attirare la nostra attenzione: “i seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.”. Orbene quivi il riferimento, sia pure nella non estrema chiarezza della disposizione, è al numero complessivo dei votanti, che per quanto detto in precedenza involge senza dubbio anche il personale ATA transitato: la disposizione appare su questo aspetto chiara e non altrimenti interpretabile, e con ciò la tesi da cui ci si è mossi esce rinforzata. Né le disposizioni del “Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali” sulla ripartizione dei distacchi appaiono in contro tendenza: il 3° ed il 5° comma dell’art. 6 in materia di ripartizione del contingente dei distacchi in funzione della rappresentatività, si muovono infatti nel solco del T.U. sul pubblico impiego, mentre piuttosto dove si è voluto fornire, a seguito di altre movimentazioni fra comparti (si pensi ai segretari comunali, per cui dispone il 4° comma.), un nuovo quadro operativo – sia in termini di rappresentatività che di “contabilizzazione” effettiva dei distacchi – le parti contraenti “si sono espresse”. Ma ancora nulla si dice di specifico per il personale ATA transitato! Infine, nulla di nuovo aggiunge l’art. 16 comma 2° del medesimo contratto nel richiamare l’art. 9, trattandosi di norma meramente operativa per il comparto scuola, e riferendosi a disposizioni, quelle appunto dell’art. 9 e dell’art. 8, che nel solco delle disposizioni del T.U. sul pubblico impiego, si limitano a ricollegare la determinazione del contingente dei permessi sindacali e la modalità di ripartizione degli stessi ad una quota proporzionale delle preferenze ottenute dalle singole OO.SS.. La nota ARAN del 30 gennaio 2001 prot. 1299 si limita peraltro a confermareche: “le regole per la distribuzione dei permessi sono contenute, in via generale, nell’art. 8 e seguenti del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, mentre per quanto riguarda il monte, esso si calcola sulla base delle disposizioni speciali della scuola di cui all’art. 3 del CCNQ del 9 agosto 2000.”. Tale contratto collettivo quadro peraltro, nulla aggiunge con riferimento al problema in oggetto, limitandosi a prendere “atto dell’entrata a regime del sistema di rappresentatività di cui all’art. 47 bis del D.L.vo 29/93”. Qualche dubbio potrebbe essere fornito dalla nota ARAN di chiarimento 23 ottobre 1998 prot. 6632 che in materia di elettorato attivo e passivo afferma che “l’elenco dei dipendenti deve riportare tutti coloro che sono in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 30 settembre 1998. Il personale assunto dopo tale data esercita il diritto di voto senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo i componenti la RSU”; si ricordi infatti che al settembre 1998 il personale ATA non era ancora transitato nei ruoli dello Stato.. E tuttavia se per un verso la nota non poteva far riferimento in alcun modo al comparto scuola (per i noti motivi illustrati in premessa), peraltro successive note dell’ARAN affermano invece con pienezza quanto finora sostenuto come tesi, e che cioè il personale ATA fosse in possesso dell’elettorato attivo e passivo. Ed infatti la nota di chiarimenti del 3 ottobre 2000, prot. 10581, dettata in vista delle elezioni delle RSU nel comparto scuola del 13-16 dicembre 2000, afferma che “hanno diritto a votare tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l’istituto alla data delle elezioni.Il personale ATA, di recente confluito nel comparto scuola gode ovviamente dell’elettorato attivo e passivo”. Una conferma chiara ed esplicita, dunque, e su questo filone si pongono ulteriormente le note di chiarimento ARAN prot. 12022 del 2 novembre 2000 (punto 2), e prot. 14081 del 16 ottobre 2001, che ancora una volta afferma, in tema di elettorato attivo che “hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i dipendenti a tempo indeterminato in forza nell’Amministrazione alla data delle elezioni ivi compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni pubbliche che vi prestano servizio in posizione di comando o fuori ruolo, a cui si applicano i CCNL di comparto stipulati dall’ARAN.”. Nello specifico ed in conclusione è evidente che in sede di consultazione elettorale per la costituzione delle RSU, ed anche ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale, le preferenze espresse dal personale ATA transitato vadano computate – lo si ripete, ad ogni fine – nel comparto scuola. Conseguentemente nel calcolo necessario al fine di determinare l’entità di permessi, distacchi, etc. da attribuire alle varie sigle sindacali, andranno sicuramente computati i circa 100.000 appartenenti al personale ATA ex dipendenti degli Enti Locali trasferiti alle dipendenze dello Stato, così come peraltro dimostrato dall’assenza di qualsivoglia disposizione elettorale che disarticoli il diritto all’elettorato attivo – sicuramente rinvenibile in capo a tale personale – dalla necessità di valutare ogni preferenza accordata ai fini del calcolo della rappresentatività delle OO.SS.. Pertanto la normativa secondo cui hanno elettorato attivo tutti i soggetti appartenenti al comparto scuola, implica necessariamente che ai fini delle rilevazioni di rappresentatività (e sulla base della normativa in materia di determinazione dell’entità di permessi, distacchi e aspettative che ovviamente dalla prima dipende), anche le preferenze espresse dal personale ATA – che rientra nel comparto scuola e che sicuramente ha elettorato attivo – debbano essere valutate, insieme a tutte le altre, al fine di determinare la rappresentatività della sigla sindacale e conseguentemente l’entità dei permessi e distacchi attribuibili ad ogni OO.SS.
AVV. Alfredo Assisi

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