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Piu’ Vicina L’Applicazione Del Codice Delle Comunicazioni Elettroniche

2 Febbraio 2004 Commenta

ROMA. L’Autorita’ garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorita’ perle garanzie nelle comunicazioni hanno sottoscritto un accordo perl’attuazione delle disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche.L’intesa, siglata dai presidenti Giuseppe Tesauro e Enzo Cheli, definisce lemodalita’ operative della collaborazione tra le Autorita’, prevedendo loscambio di pareri e l’acquisizione delle informazioni necessarie allosvolgimento dei compiti richiesti dal decreto, tra le quali l’analisi deimercati rilevanti e il trasferimento dei diritti d’uso delle radiofrequenze.Importante accordo concluso tra le due Authority fondamentali in tema dicomunicazioni elettroniche che in primo luogo prevede una cooperazione tral’AGCOM e l’AGCM per l’applicazione delle norme di cui all’articolo 19 deldecreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “Codice dellecomunicazioni elettroniche”. In particolare l’art. 19 prevedel’effettuazione da parte dell’AGCOM dell’analisi dei mercati rilevantisentita l’Autorita’ garante della Concorrenza e del Mercato.Ma l’art. 3 dell’accordo prevede che l’AGCOM puo’ chiedere un parereall’AGCM anche su altre questioni attinenti alle materie disciplinate dalCodice delle comunicazioni elettroniche nel termine di cui all’articolo 1,commi 3 e 4, dell’intesa, (quarantacinque giorni dalla ricezione dellarichiesta completa della relativa documentazione; decorso tale terminel’AGCOM puo’ procedere anche in assenza, a meno che l’AGCM non richieda periscritto ulteriori informazioni o documenti) salva la facolta’ per l’AGCM diindicare un termine diverso.L’art. 4 dell’accordo, prevede, inoltre che le due Authority, al fine diattuare una piena cooperazione possano scambiarsi le informazionistrettamente necessarie all’applicazione delle direttive europee sullecomunicazioni elettroniche ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Codice, neilimiti di quanto consentito dal Reg. CE 1/2003 e dei relativi provvedimentidi attuazione.Il codice delle comunicazioni elettroniche ha rappresentato un interventolegislativo di particolare rilevanza, in quanto ha sostituito il codicepostale, di bancoposta e telecomunicazioni del 1973.Il provvedimento, innanzitutto, garantisce i diritti inderogabili diliberta’ delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica,nonche’ il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime diconcorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche (art. 3). Vienesancito, inoltre, il principio generale della liberta’ della fornitura direti e servizi di comunicazione elettronica, considerata di preminenteinteresse generale.Il codice presenta nei primi due titoli, dedicati ai principi generali edalle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, la partepiu’ significativa e maggiormente innovativa per il mercato. Il titolo III,invece, disciplina le reti e servizi di comunicazione elettronica ad usoprivato. Il titolo IV ed il titolo V disciplinano realta’ piu’ particolari ecioe’ rispettivamente gli impianti sottomarini di comunicazione elettronicae gli impianti radioelettrici, mentre il titolo VI contiene le disposizionifinali.

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Piu’ vicina l’applicazione del codice delle comunicazioni elettroniche

2 Febbraio 2004 Commenta

L’Autorita’ garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni hanno sottoscritto un accordo per l’attuazione delle disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche. L’intesa, siglata dai presidenti Giuseppe Tesauro e Enzo Cheli, definisce le modalita’ operative della collaborazione tra le Autorita’, prevedendo lo scambio di pareri e l’acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti richiesti dal decreto, tra le quali l’analisi dei mercati rilevanti e il trasferimento dei diritti d’uso delle radiofrequenze.

Importante accordo concluso tra le due Authority fondamentali in tema di comunicazioni elettroniche che in primo luogo prevede una cooperazione tra l’AGCOM e l’AGCM per l’applicazione delle norme di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”. In particolare l’art. 19 prevede l’effettuazione da parte dell’AGCOM dell’analisi dei mercati rilevanti sentita l’Autorita’ garante della Concorrenza e del Mercato.
Ma l’art. 3 dell’accordo prevede che l’AGCOM puo’ chiedere un parere all’AGCM anche su altre questioni attinenti alle materie disciplinate dal Codice delle comunicazioni elettroniche nel termine di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, dell’intesa, (quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta completa della relativa documentazione; decorso tale termine l’AGCOM puo’ procedere anche in assenza, a meno che l’AGCM non richieda per iscritto ulteriori informazioni o documenti) salva la facolta’ per l’AGCM di indicare un termine diverso.
L’art. 4 dell’accordo, prevede, inoltre che le due Authority, al fine di attuare una piena cooperazione possano scambiarsi le informazioni strettamente necessarie all’applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Codice, nei limiti di quanto consentito dal Reg. CE 1/2003 e dei relativi provvedimenti di attuazione.
Il codice delle comunicazioni elettroniche ha rappresentato un intervento legislativo di particolare rilevanza, in quanto ha sostituito il codice postale, di bancoposta e telecomunicazioni del 1973.
Il provvedimento, innanzitutto, garantisce i diritti inderogabili di liberta’ delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonche’ il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche (art. 3). Viene sancito, inoltre, il principio generale della liberta’ della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, considerata di preminente interesse generale.

Il codice presenta nei primi due titoli, dedicati ai principi generali ed alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, la parte piu’ significativa e maggiormente innovativa per il mercato.
Il titolo III, invece, disciplina le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato. Il titolo IV ed il titolo V disciplinano realta’ piu’ particolari e cioe’ rispettivamente gli impianti sottomarini di comunicazione elettronica e gli impianti radioelettrici, mentre il titolo VI contiene le disposizioni finali.

Tra le principali novita’ si ricordano: si abbandona il regime della licenza e viene introdotto il regime unico dell’autorizzazione generale, vale a dire una autorizzazione che consegue automaticamente, in assenza di un diniego dell’amministrazione, alla dichiarazione dell’operatore, consentendo di dare inizio all’attivita’ senza attendere un formale provvedimento di abilitazione; gli obblighi posti a carico degli ex monopolisti e degli operatori, individuati dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni come aventi un significativo potere di mercato, dipendono dall’esito di una analisi di mercato effettuata dalla stessa Autorita’, che indica, caso per caso, le misure occorrenti, volte ad apportare i necessari correttivi alle eventuali distorsioni del mercato; vengono promossi l’innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda; in questo settore rivestono un ruolo di grande rilievo le Regioni e gli Enti locali che dovranno individuare i livelli avanzati di reti e servizi a larga banda, definire quelli minimi di disponibilita’ a livello locale, promuovere iniziative per fornire un sostegno agli anziani, ai disabili, ai consumatori a basso reddito, utilizzando i fondi pubblici che si renderanno disponibili; viene introdotto il cosiddetto trading delle frequenze, vale a dire la possibilita’ per gli operatori di cedere sul mercato frequenze loro assegnate ad altri operatori muniti dei necessari requisiti; restano in piedi tutti gli obblighi di servizio universale (fornitura di postazione telefonica fissa, elenco abbonati, telefoni pubblici a pagamento, misure per i disabili, numeri di emergenza, tra cui il numero unico di emergenza europeo 112); la completa depenalizzazione della violazione originariamente prevista dall’art.195 del codice postale per l’esercizio di un impianto di telecomunicazione senza autorizzazione, salvo quando l’impianto sia destinato alla radiodiffusione, ipotesi questa in cui permane il reato.

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