Piu’ Vicina L’Applicazione Del Codice Delle Comunicazioni Elettroniche
ROMA. L’Autorita’ garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorita’ perle garanzie nelle comunicazioni hanno sottoscritto un accordo perl’attuazione delle disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche.L’intesa, siglata dai presidenti Giuseppe Tesauro e Enzo Cheli, definisce lemodalita’ operative della collaborazione tra le Autorita’, prevedendo loscambio di pareri e l’acquisizione delle informazioni necessarie allosvolgimento dei compiti richiesti dal decreto, tra le quali l’analisi deimercati rilevanti e il trasferimento dei diritti d’uso delle radiofrequenze.Importante accordo concluso tra le due Authority fondamentali in tema dicomunicazioni elettroniche che in primo luogo prevede una cooperazione tral’AGCOM e l’AGCM per l’applicazione delle norme di cui all’articolo 19 deldecreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “Codice dellecomunicazioni elettroniche”. In particolare l’art. 19 prevedel’effettuazione da parte dell’AGCOM dell’analisi dei mercati rilevantisentita l’Autorita’ garante della Concorrenza e del Mercato.Ma l’art. 3 dell’accordo prevede che l’AGCOM puo’ chiedere un parereall’AGCM anche su altre questioni attinenti alle materie disciplinate dalCodice delle comunicazioni elettroniche nel termine di cui all’articolo 1,commi 3 e 4, dell’intesa, (quarantacinque giorni dalla ricezione dellarichiesta completa della relativa documentazione; decorso tale terminel’AGCOM puo’ procedere anche in assenza, a meno che l’AGCM non richieda periscritto ulteriori informazioni o documenti) salva la facolta’ per l’AGCM diindicare un termine diverso.L’art. 4 dell’accordo, prevede, inoltre che le due Authority, al fine diattuare una piena cooperazione possano scambiarsi le informazionistrettamente necessarie all’applicazione delle direttive europee sullecomunicazioni elettroniche ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Codice, neilimiti di quanto consentito dal Reg. CE 1/2003 e dei relativi provvedimentidi attuazione.Il codice delle comunicazioni elettroniche ha rappresentato un interventolegislativo di particolare rilevanza, in quanto ha sostituito il codicepostale, di bancoposta e telecomunicazioni del 1973.Il provvedimento, innanzitutto, garantisce i diritti inderogabili diliberta’ delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica,nonche’ il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime diconcorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche (art. 3). Vienesancito, inoltre, il principio generale della liberta’ della fornitura direti e servizi di comunicazione elettronica, considerata di preminenteinteresse generale.Il codice presenta nei primi due titoli, dedicati ai principi generali edalle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, la partepiu’ significativa e maggiormente innovativa per il mercato. Il titolo III,invece, disciplina le reti e servizi di comunicazione elettronica ad usoprivato. Il titolo IV ed il titolo V disciplinano realta’ piu’ particolari ecioe’ rispettivamente gli impianti sottomarini di comunicazione elettronicae gli impianti radioelettrici, mentre il titolo VI contiene le disposizionifinali.
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