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L’E.Mail E’ “Forma Scritta”?

2 Febbraio 2004 Commenta

LECCE. Nelle ML e nei “Circoli” giuridici non si parla d’altro: l’e.mailequivale, oppure no, a un documento cartaceo sottoscritto e puo’ essereprodotta in giudizio? Il contributo di molti studiosi sta arricchendo taledibattito secondo una corretta dialettica che vede l’incontro di piu’ tesisostenute sia da giuristi, sia da tecnici dell’informatica e, la presenza diqualche nota stonata che vorrebbe chiudere la questione tacciando didistrazione quanti l’hanno portata all’attenzione del grande pubblico sicommenta da se’. Il dibattito deve essere sempre alimentato, una pluralita’di prospettive e’ sintomo di amore per la ricerca e lo studio: e quindiandiamo avanti con ulteriori considerazioni!Come e’ noto la questione e’ sorta con la pubblicazione sul web del decretoingiuntivo n. 848/03 emesso dal Tribunale di Cuneo sulla base della solaproduzione di uno scambio di e.mail dalle quali si deduceva unriconoscimento di debito.Poiche’ una voce solitaria ha contestato con forza la pubblicazione deldecreto e, quindi, i commenti che ne sono seguiti, allora sembra inevitabilefare chiarezza:1) Il decreto ingiuntivo e’ un provvedimento emesso da un Giudice in unprocedimento di natura sommaria e, quindi, per definizione non e’ “di parte”come qualcuno ha arditamente riferito in questi giorni (salvo a voleravallare le argomentazioni di una certa corrente politica che vorrebbe “diparte” qualsiasi provvedimento di un giudice.ma qui si cerca di parlare didiritto e non di politica!).2) Il Giudice emette un decreto ingiuntivo se sono presenti i requisiticontenuti nell’art. 633 c.p.c. (e non art. 663 c.p.c. come era apparsoinizialmente sull’articolo soprariportato, forse, scritto troppo in fretta esenza meditare): tra questi requisiti al punto 1) c’e’ anche la “provascritta”!3) Nel suo provvedimento il Giudice di Cuneo dice testualmente “visti gliartt. 633, 634 ingiunge (.)”: il Giudice, quindi, ha deciso di emettere ildecreto sulla base del combinato disposto di due norme: gli artt. 633 e 634c.p.c., e l’art. 634 c.p.c. altro non e’ che una “spiegazione” del nostrolegislatore su cosa e’ la “prova scritta”.quindi, e’ indubbio che il Giudiceha sostenuto la tesi secondo la quale l’e.mail e’ equipollente a undocumento scritto. D’altronde, questa tesi (secondo la quale ID e PW possonoin qualche modo rappresentare una forma di autenticazione informatica e,quindi, costituire una “firma elettronica”) e’ stata gia’ avallata darecente autorevole dottrina (si veda, ad esempio, la posizione di A.Graziosi, AA. VV. Il documento informatico e la sua efficacia probatoria nelprocesso civile, in un recente testo edito dalla Giappichelli dal titoloCommercio Elettronico Documento Informatico e Firma Digitale a cura di C.Rosello, G. Finocchiaro e E. Tosi pg. 543 e ss. o il recente articolo diVito Amendolagine a commento del “famoso” decreto dal titolo “Il valoreprobatorio dell’e-mail nel ricorso per ingiunzione di pagamento” apparso direcente su Diritto e Giustizia, Giuffre’ editore) e gia’ c’erano state inproposito decisioni di altri giudici meno pubblicizzate (citiamo, a titolodi esempio, il decreto ingiuntivo n. 704/2002 emesso il 26 marzo 2002 dalTribunale di Venezia su presupposti molto simili).In realta’ dall’esame della normativa vigente si deduce che in Italia mancaun coordinamento tra le norme che regolano i rapporti tra PA e cittadino ele norme che regolano il mero commercio elettronico tra privati. Per ilcommercio elettronico tra privati non e’ necessario imporre sistemi divalidazione e sicurezza identici a quelli indispensabili per i rapporti chesi consumano con la PA.

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