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Garante Privacy: Consulenze On Line Si’, Ma Solo Con Regole Precise

16 Dicembre 2003 Commenta

Roma – L’ esperto risponde on line potra’ fornire le sue consulenze, ma soloassicurando precise tutele alla privacy dei richiedenti. Lo ha precisatol’Autorita’ Garante, composta da Stefano Rodota’, Giuseppe Santaniello,Gaetano Rasi e Mauro Paissan, che ha autorizzato, definendo limiti egaranzie, una importante casa editrice a trattare dati sensibili relativianche a opinioni politiche, sindacali, religiose, appartenenza etnica dellepersone che richiedono servizi di consulenza on line, offerti a pagamentodalla stessa societa’ attraverso siti e pagine web di testategiornalistiche. Lo rende noto la newsletter del Garante per la protezionedei dati personali: medici, avvocati, psicologi, cuochi, architetti,pediatri, dietologi, consulenti del lavoro, consulenti matrimoniali, espertidi moda, personal trainer etc. potranno rispondere a richieste formulateanche per e-mail, ma nel rispetto delle regole indicate dal Garante. Isoggetti privati possono trattare i dati sensibili solo previaautorizzazione del Garante e con il consenso degli interessati, a pena disanzione penale: la specifica richiesta di autorizzazione avanzata dallasocieta’, si legge nella newsletter, riguarda l’eventualita’ che un utente,nel formulare un quesito, rilasci spontaneamente dati a carattere sensibilee che l’esperto ne venga quindi a conoscenza ai fini della risposta. Iquesiti verrebbero inviati agli esperti comunque privi dei dati anagraficie indirizzi e-mail e le risposte arriverebbero automaticamente airichiedenti attraverso dei codici identificativi, tramite il sistemainformativo. Nel caso poi che la domanda e la risposta dovessero essereinserite, previo consenso dell’utente, negli spazi consultabili liberamentedal pubblico (ad esempio in una rubrica delle domande piu’ frequenti, faq),la societa’ dovra’ altresi’ verificare prima della loro pubblicazione che,oltre al nome e all’indirizzo e-mail dell’interessato, non vi siano altridati, anche diversi da quelli sensibili, che possano rendere identificabilel’interessato. La societa’ dovra’, inoltre, impartire agli esperti (chevengono designati responsabili del trattamento) precise istruzioni per laverifica della pertinenza ed effettiva necessita’ dei dati sensibiliriportati nei quesiti, ma anche per la loro eliminazione nel caso nonfossero necessari. Gli esperti on line, conclude la nota, dovranno anchecontrollare che nelle risposte pubblicate non vi sia nessun elemento chepermetta di risalire all’identita’ della persona che ha richiesto laconsulenza.

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