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In Gazzetta Le Norme Per La Conservazione Informatica Dei Dati Contabili

11 Febbraio 2004 Commenta

Roma – Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n 27 del 3 febbraio2004 del Decreto del Ministero dell’Economia del 23 gennaio 2004, sono statedettate le norme per la conservazione informatica dei dati contabili. Ilprovvedimento, lungamente atteso, affronta finalmente il problema dellaarchiviazione informatica delle scritture contabili e piu’ in generale didocumenti rilevanti a fini tributari sollevato da piu’ di 10 anni (dallaprima legge Tremonti del 1994), che pero’ non ha mai ricevuto unaregolamentazione di dettaglio. La norma riveste un’ importanza fondamentaleper le aziende perche’ elimina il paradosso secondo cui l’archiviazione deidati contabili possa avvenire in forma elettronica (su un cd o un dischettoper intenderci), ma la conservazione degli stessi debba avvenire in formacartacea per tutto il periodo previsto per l’accertamento fiscale. Oggi,quindi, un’azienda puo’ conservare su dischetto o compact disc o DVD i daticontabili e, se usa la firma elettronica qualificata e rispetta le regoleche l’AIPA (oggi CNIPA) ha stabilito con la delibera 42/2001 (peraltro infase di aggiornamento), puo’ anche “buttare la carta”, poiche’ a richiestadegli organi competenti puo’ esibire il documento informatico con pienavalidita’ legale. In verita’, la rivoluzione odierna gia’ era possibile, inlinea teorica, in virtu’ di disposizioni precedenti, quale l’art. 6, comma1, del DPR 445/2000 “TU sulla documentazione amministrativa” il qualeprevede che le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facolta’ disostituire i documenti dei propri archivi con la loro riproduzione susupporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo agarantire la conformita’ dei documenti agli originali; ma L’Amministrazionefinanziaria, evidentemente, non aveva ancora deciso di “rinunciare” allacarta per le scritture contabili. Un’ importante modifica riguarda anche ilpagamento dell’imposta di bollo che viene quantificato sulla base di unparametro presuntivo: l’interessato, infatti, comunichera’ all’ufficio delleentrate un numero di documenti da sottoporre all’imposta di bollo nel corsodell’anno, pagando la relativa somma,ed entro un anno potra’ presentare, sea credito, la richiesta di rimborso o di compensazione.

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