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Un Documento eMail Puo’ Essere Prodotto In Giudizio?

11 Febbraio 2004 Commenta

Lecce – Una proposta contrattuale e’ valida e rilevante se inoltrata viae-mail? L’e-mail rappresenta un valido documento scritto? Puo’ esseresottoscritto validamente un contratto attraverso lo scambio di e-mail? Equesta sottoscrizione vale anche per le cosi’ dette clausole vessatorie(art. 1341 2° comma c.c.) che devono essere specificamente approvate periscritto? Sono validi e rilevanti gli scambi telematici conclusi attraversola sottoscrizione “point&click” (e cioe’ attraverso la digitazione del tastonegoziale “accetto”)? La sottoscrizione “point&click” puo’ essere utilizzataper le clausole vessatorie? Queste e simili domande continuano ad animare ildibattito giuridico dei giuristi che si interessano di diritto delle nuovetecnologie e le isolate pronunce giurisprudenziali su tali materie non hannocerto fatto chiarezza in proposito. I dubbi in dottrina si giustificano,come al solito, con la mancanza di chiarezza sul versante legislativonazionale e comunitario, dove invece di guardare con attenzione cosa succedenella prassi dell’e-commerce internazionale e, quindi, regolamentaregiuridicamente l’esistente, si cerca di imporre strumenti (come la firma“digitale”) pensati per la Pubblica Amministrazione e poco adatti alleesigenze di autoregolamentazione dei mercati internazionali. L’argomentaredel Tribunale di Cuneo, che per taluni aspetti appare condivisibile,rappresenta di certo uno stimolo per ulteriori riflessioni e studi da partedi quanti hanno a cuore le conseguenze giuridiche connesse alla diffusionedelle nuove tecnologie informatiche nella contrattazione commercialenazionale e soprattutto internazionale. Il nocciolo della questione sitraduce in questo: l’e-mail e’ un documento informatico sprovvisto diqualsivoglia firma elettronica e percio’ equivalente ad una merariproduzione meccanica (quale una semplice fotocopia), ovvero e’ undocumento informatico provvisto di firma elettronica almeno “leggera”soddisfacendo, cosi’, il requisito della “forma scritta”? Il controverso edibattuto quadro normativo nazionale di riferimento e’ rappresentato dalTesto Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia didocumentazione amministrativa. Si ha un documento informatico provvisto difirma elettronica leggera nel momento in cui dati elettronici connessi traloro rendano in qualche modo “riconoscibili” le parti; riconoscibilita’ chepuo’ realizzarsi, quindi, attraverso i cd. metodi di autenticazioneinformatica – trattasi cioe’ dell’ insieme degli strumenti elettronici edelle procedure per la verifica indiretta dell’identita’, secondo ladefinizione fornita dal D. Lgs. Secondo le argomentazioni del Tribunale diCuneo, non si dovrebbero nutrire dubbi nel considerare un’e-mail allastregua di un documento informatico provvisto di firma elettronica leggeradal momento che quella connessione biunivoca richiesta dalla legge, e a cuiabbiamo innanzi accennato, ben si realizza con l’invio di una missiva di talgenere. Sara’ poi compito del giudice valutare il valore probatorio di taledocumento in giudizio e verificarne, quindi, la genuinita’ ericonducibilita’ effettiva del suo contenuto al titolare dell’indirizzoe-mail utilizzato. Facciamo largo, quindi, ai messaggi di posta elettronicanei giudizi? Probabilmente si’ e non ci resta che aspettare ulterioripronunce giurisdizionali. Fin da ora, comunque, possiamo dire che ilnotevole successo della posta elettronica, anche nel mondo degli affari, hadeterminato un fenomeno di massa che non puo’ ne’ deve rimanere privo di unaregolamentazione di tipo legislativo. Bene ha fatto dunque il Giudice diCuneo ad accettarne la sua produzione in giudizio, e, forse, anche aconsiderare l’e-mail alla stregua di un documento provvisto di firmaelettronica leggera e, quindi, ad attribuirle implicitamente il requisitolegale della forma scritta; la sua pronuncia certamente contribuisce arendere il mondo della rete piu’ “reale”.

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