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La Privacy, Internet Ed I Dati Danitari

16 Dicembre 2002 Commenta

BERGAMO. Collegandosi al sito www.carimaria.it e’ possibile non solo avere notizie sulla Casa Albergo Maria Immacolata luogo di ricovero e di assistenza per anziani, ubicato a Calvenzano in provincia di Bergamo, ma e’ possibile utilizzare un servizio che consente, previa digitazione di un nome e di una password, di consultare la cartella clinica del paziente ed entrare eventualmente in contatto video con lo stesso. L’iniziativa del sito in esame e’ ormai comune a molti progetti telematici che cercano in questo modo di sfruttare al meglio le potenzialita’ della Rete. Case di riposo, ospedali, societa’ operanti nel mondo sanitario organizzano ormai servizi on line che comportano inevitabilmente il trattamento di dati sanitari e quindi di dati sensibili ed e’ logico e necessario, quindi, far ricorso a tutte le precauzioni prescritte dalla legge, anche se su Internet la situazione e’ ancora diversa e forse sotto certi aspetti piu’ pericolosa. Oggi purtroppo in campo telematico la semplice parola d’identificazione dell ‘utente (login) associata al codice segreto d’accesso (password) non sono assolutamente sufficienti a garantire la riservatezza dei propri dati personali. Al di la’ dell’ipotetica azione dei pirati informatici, che possono tranquillamente violare un sistema informatico senza essere nemmeno particolarmente abili, esistono piccoli accorgimenti o software che sono in grado di carpire con notevole facilita’ tutti i nostri dati e quindi tracciare un quadro piuttosto preciso della nostra personalita’ e cio’ per le esigenze piu’ varie quali spionaggio, semplice pubblicita’, ecc. Ci si rende conto ovviamente che qualora i dati personali trattati siano sensibili bisognera’ stare ancora piu’ attenti. Come e’ noto, difatti, esiste l’art. 22 della legge n. 675/96 di recente integrato dall’ultimo inte rvento legislativo (D.Lgs. n. 467 del 28/12/2001), che disciplina in maniera piuttosto rigida il trattamento dei dati sensibili, il quale deve essere subordinato al consenso scritto dell’interessato ed alla autorizzazione del Garante. In particolare, l’ultimo comma dell’art. 22 prevede la promozione, da parte del Garante, della sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalita’ di cui all’art. 31, comma 1°, lett. h. Non bisogna, comunque, dimenticare che la nuova normativa ha preso in considerazione anche il fenomeno Internet prevedendo l’ elaborazione di nuovi codici di autodisciplina che affrontano il delicato tema del rapporto fra privacy e nuove tecnologie.

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