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Il Decreto-Legge Sulla Corretta Amministrazione Della Giustizia Diventa Legge

19 Febbraio 2004 Commenta

ROMA. Il Senato ha definitivamente convertito in legge il decreto-legge n.354 del 2003, che riorganizza la giurisdizione dei Tribunali regionali e delTribunale superiore delle acque, proroga l’esercizio delle funzioni deigiudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, disciplina lemodalita’ di conservazione dei dati di traffico connesso ai servizi dicomunicazione telefonica e via Internet, assicura il funzionamento delConsiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e modifica ladisciplina del contratto di leasing finanziario. Il decreto e’ statoconvertito in legge con alcune modificazioni ed in particolare in meritoalla previsione di nuovi e piu’ lunghi tempi di conservazione dei dati ditraffico telefonico (cui si fa espresso riferimento nella legge) perfavorire indagini su gravi fatti connessi alla criminalita’ organizzata edal terrorismo, il termine originario di 30 mesi e’ stato ridotto a 24 (conpossibilita’ di ulteriore proroga di 24 mesi).Inoltre e’ stato soppresso l’art. 5 del decreto-legge per cui rimane iltesto originario dell’art. 183 del d.lgs. n. 196 del 2003 con conseguentecompleta abrogazione del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.Con la attesa conversione in legge del decreto-legge n. 354 del 2003rimangono ancora insoluti alcuni dubbi sorti a livello dottrinario sullaportata delle disposizioni, ma viene, comunque, confermata la volonta’ dimodificare ed integrare alcune norme del recente codice per la protezionedei dati personali.Innanzitutto e’ stato considerato troppo ampio il termine originario di 30mesi previsto per la conservazione dei dati relativi al traffico telefonicoda parte del fornitore per le finalita’ di accertamento e repressione deireati. L’art. 132 del codice per la protezione dei dati personali, quindi,definitivamente rinovellato fissa un periodo di conservazione di 24 mesi edil 2° comma prevede una proroga di ulteriori 24 mesi per esclusive finalita’di accertamento e repressione dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2,lettera a), del codice di procedura penale, nonche’ dei delitti in danno disistemi informatici o telematici.Un aspetto particolarmente interessante e’ rappresentato dalla specificaintegrazione apportata sia al 1° che al 2° comma dell’art. 132 del codicealla locuzione “dati relativi al traffico”. L’integrazione di cui si parlae’ ovviamente l’espressione “telefonico” e la precisazione e’ stata resanecessaria dalle continue discussioni in dottrina sull’effettiva natura diquesti dati e se cioe’ gli stessi alla luce di quanto prescritto dall’art. 2della direttiva 2002/58 fossero solo quelli fatturabili o anche quellirelativi alla trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazioneelettronica (log dei servizi). In questo modo il legislatore fa chiarezzasull’argomento restringendo il campo di applicazione della norma solo aiprimi.La soppressione dell’art. 5 del decreto-legge e quindi la completaabrogazione del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 sono la direttaconseguenza della nuova stesura dell’art. 4 del decreto-legge chenell’aggiungere il comma 6-bis all’art. 181 del codice preferisce non fareriferimento ad alcuna data che potrebbe essere sempre “provvisoria” mapiuttosto fare riferimento alla reale efficacia delle misure e degliaccorgimenti prescritti ai sensi dell’articolo 132, comma 5, del codice.Lascia perplessi, invece, il richiamo al termine di cui all’articolo 4,comma 2, del decreto legislativo n. 171/98, in quanto a seguito dellasoppressione dell’art. 5 del decreto-legge lo stesso d.lgs. n. 171 nonesiste piu’.

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