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Privacy: Sanzioni Per Chi Comunica Dati Sanitari Senza Il Tramite Del Medico

24 Dicembre 2002 Commenta

Roma – Contestata una sanzione amministrativa di oltre cinquecento euro ad una societa’ di assicurazioni per aver violato le disposizioni stabilite dalla legge sulla privacy in caso di comunicazioni di dati sullo stato di salute. L’assicurazione e’ stata “multata” per aver consegnato direttamente ad un suo assistito, che ne aveva fatto richiesta, copia di una perizia medica senza rispettare la disposizione che prevede la comunicazione di dati sanitari solo tramite il medico di fiducia dell’interessato o designato da chi detiene ed usa i dati, cioe’ da quello che la legge chiama “il titolare del trattamento”. Nella Newsletter del Garante inoltre si comunica che l’assicurato era ricorso all’Autorita’ dopo aver chiesto invano alla societa’ l’accesso ai suoi dati personali contenuti nella perizia medico legale redatta dal medico di fiducia dell’assicurazione. Solo dopo l’intervento del Garante, la societa’, pur fornendo giustificazioni sul suo comportamento omissivo, ritenute in parte fondate dal Garante, si dichiarava disponibile a soddisfare le richieste del suo assicurato e gli inviava copia della relazione di accertamento medico legale, con la descrizione delle circostanze del fatto, l’elenco della documentazione sanitaria, il referto di visita medica ed parere medico legale. Tuttavia la comunicazione di questi ultimi dati veniva effettuata dalla societa’ direttamente all’interessato e non invece, secondo le modalita’ previste dalla legge 675/96, avvalendosi di un medico designato. Dopo aver, quindi, verificato i presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa prevista per questo tipo di violazione, l’Autorita’ ha quindi provveduto a contestare la violazione amministrativa stabilita in 516,46 euro.

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