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Videosorveglianza Nelle Banche: Riprese Solo Alle Scarpe ?

2 Gennaio 2003 Commenta

Roma – In un comunicato stampa a cura dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, si rende noto che lo stesso Garante ha precisato che e’ “grave che continuino ad essere diffuse informazioni sull’applicazione della legge sulla privacy che ne travisano il contenuto e la presentano in modo da determinare reazioni negative nei cittadini, i quali, invece, a milioni, hanno ricevuto dal Garante tutela dei loro diritti.” Questo il commento dell’Autorita’ alla notizia sulle telecamere installate in una banca di Camucia e che avevano ripreso solo i piedi dei rapinatori. Il Garante precisa che non esiste alcuna norma della legge sulla privacy che vieti di installare telecamere che non siano in grado di individuare il volto di una persona presente nella filiale di una banca. Al contrario, la legge n.675 del 1996 non ostacola affatto l’installazione di telecamere a fini di sicurezza, come dimostra l’elevato numero di sistemi di videosorveglianza attualmente in uso presso banche, esercizi commerciali, enti pubblici, aziende, semplici privati. Cio’ risulta chiaro non solo dalla stessa normativa sulla privacy, ma dalle diverse pronunce con le quali l’Autorita’ Garante ha indicato anche i precisi criteri per contemperare il diritto alla riservatezza delle persone con le esigenze di sicurezza della collettivita’. Il Garante ha indicato, infatti, fin dal dicembre 2000, le garanzie con le quali le installazioni di impianti di videosorveglianza sono non solo possibili, ma consentite a fini di tutela della sicurezza dei cittadini e dei clienti delle banche. Non avrebbe alcun senso, anche logico – del resto – installare un sistema di videosorveglianza per la sicurezza dei clienti che riprenda solo il tronco e la parte inferiore della persona e non anche il volto.

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