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La Validita’ Della Pubblicazione Elettronica Dei Bandi Di Gara

23 Marzo 2004 Commenta

ROMA. Con decisione pubblicata l’8 marzo del 2004 il TAR Lazio Sez III – terha sancito che l’onere di pubblicita’ del procedimento di cui all’art. 12della L. n. 241/1990 e’ legittimamente assolto con la pubblicazione sullaG.U. di un avviso diretto a rendere nota l’esistenza di un procedimento perla concessione di benefici di carattere finanziario, se tale avviso e’accompagnato con la messa in libera consultazione sul sito elettronico delbando integrale, delle istruzioni applicative e dei modelli da compilare.Difatti sostiene l’organo giurisdizionale amministrativo il principio della”pubblicita’ adeguata” puo’ dirsi legittimamente assicurato dall’uso delsito internet, dato che il rinvio ad atti, liberamente consultabili sullarete informatica, di per se’, non costituisce una fattore di diminuzionedelle garanzie procedimentali.La sentenza in argomento rappresenta un’ulteriore occasione per ribadire lapiena validita’ ed efficacia del documento informatico che deve essereconsiderato ormai equiparato a tutti gli effetti al documento cartaceo.Il TAR Lazio nel caso in esame si e’ trovato di fronte a delle contestazionisull’effettiva regolarita’ di una procedura di pubblicazione di un bando digara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in quanto sulla stessaGazzetta in luogo del Bando vero e proprio era stato pubblicato un “avviso”il quale rinviava ad un documento “Modalita’ di presentazione dei progetti”consultabile sul sito internet della societa’ (Sviluppo Italia S.p.A.) cheaveva bandito la gara.Tale modalita’ di pubblicazione e’ invece stata giudicata regolaredall’organo giurisdizionale amministrativo poiche’ il rinvio ad atti,liberamente consultabili sulla rete informatica, di per se’, non costituisceuna fattore di diminuzione delle garanzie procedimentali.Lo stesso Tribunale a sostegno della propria decisione riporta il contenutodell’art. 9 del D.P.R. n. 445/2000 il quale, al primo comma, dispone che gliatti amministrativi informatici “costituiscono informazione primaria edoriginale”, sancendo cosi’ il principio di piena equiparazione sul pianogiuridico tra atti amministrativi cartacei e degli atti amministrativielettronici, anzi l’accessibilita’ sulla rete web consente agli interessatisia di conoscere direttamente, ed in tempo reale, tutti i provvedimenti diloro interesse, che di poter gestire i relativi procedimenti.Lo stesso 3° comma dell’art. 9 sancisce il principio, di caratterefunzionale ed organizzatorio, per cui le pubbliche amministrazioniprovvedono a definire, ed a rendere disponibili, per via telematica “modulie formulari”.Secondo, quindi, il Tribunale qualora non siano intervenuti problemi nelloscaricamento delle informazioni cui fa rinvio il bando, non esistono motiviper sostenere l’esistenza di irregolarita’ procedurali. In realta’ nel casospecifico gli interessati non solo non sono stati danneggiati, maaddirittura sono stati agevolati nella ricerca delle informazioni necessarieper partecipare alla gara.Il TAR fa poi riferimento alla Direttiva voluta sia dal Ministero perl’Innovazione e le Tecnologie che dal Ministero della Funzione Pubblicadatata 09/12/2002 sulla “Trasparenza dell’azione amministrativa e gestioneelettronica dei flussi documentali” del Ministero per l’InnovazioneTecnologica. La Direttiva, che rappresenta il primo frutto concreto dellastretta collaborazione tra i due Ministeri, in realta’ ha avuto come scopoprimario quello di promuovere l’adozione del protocollo informatico in tuttele amministrazioni centrali e gli Enti pubblici non economici, favorendocosi’ l’utilizzo esteso di documenti informatici e l’erogazione di serviziin rete a cittadini e imprese. Inoltre, in accordo con il “Piano nazionaledi e-Government”, la Direttiva ha inteso assicurare il piu’ rapido eproficuo utilizzo della firma elettronica nello scambio di documenti e attitra le amministrazioni.

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