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Gli Ottimi Risultati Della Legge Tremonti-bis

9 Gennaio 2003 Commenta

MILANO. Il recente rapporto Assinform (Associazione nazionale produttoritecnologie e servizi per l’informazione e la comunicazione, aderente allaConfindustria), relativo al primo semestre del 2002, ha rilevato che legrandi e medie imprese per il periodo considerato hanno continuato adinvestire notevolmente in software e servizi, alimentando cosi’ l’imponentecrescita del know how di cui il software e’ una componente fondamentale. Unsimile risultato e’ sicuramente merito della legge n. 383 del 18/10/01meglio conosciuta come legge Tremonti-bis che prevede al Capo II art. 4particolari incentivi fiscali a favore di imprese e liberi professionistinel caso di investimenti in beni strumentali tra cui il software.La legge Tremonti-bis ha fornito una grande occasione di sviluppo ad unmercato in crisi come quello del software, duramente danneggiato dalfenomeno della pirateria, nonostante l’emanazione di leggi molto severe inmateria (v. l. n. 248/2000). Difatti a distanza di tempo i primi risultatisi sono visti ed in particolare (e forse questo non si prevedeva) ad essererilanciato e’ stato il know how nel suo complesso che e’ da intendere in un’accezione ampia come un insieme di conoscenze connesse ad abilita’ ecapacita’ personali, non comunicabili a terzi. Esiste anche una nozione piu’specifica e ristretta collegata all’ambito industriale, dove per know how siintende un complesso di conoscenze necessarie per produrre un bene, perusare determinate tecnologie, in altri termini per attuare un processoproduttivo. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 659/92, ha ritenuto chesolo il know how inteso nel suo significato piu’ ristretto e’ meritevole ditutela, in quanto bene economico suscettibile di trasferimento.Dall’esame dell’attuale normativa applicabile in caso di acquisto disoftware (art. 2581 c.c., legge n. 633/41 piu’ volte modificata), ilcontenuto dei contratti di cessione del software finisce con l’esseresottoposto ad una disciplina particolare e complessa, chiamata a soddisfareesigenze molteplici, dalla tutela della certezza dei traffici alla necessita’ di contemperare il diritto di esclusiva del titolare di un diritto diprivativa con il principio generale di liberta’ di iniziativa economica.In definitiva si riconosce al titolare la facolta’ di cedere la propriaopera in cambio di un compenso, ma tale diritto, ove l’autore abbia vendutoi diritti di utilizzazione della propria opera a livello comunitario, deveessere limitato alla prima commercializzazione e non puo’ gravare anche suitrasferimenti successivi, creando cosi’ vincoli monopolistici e limitando laliberta’ di mercato.

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