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Propaganda Elettorale: Bisognera’ Fare I Conti Con La Privacy

13 Aprile 2004 Commenta

ROMA. L’Autorita’ Garante per la protezione dei dati personali harecentemente precisato che i banner contenenti propaganda elettorale possonoessere inseriti nelle newsletter inviate via e-mail solo ed esclusivamentecon lo specifico consenso del destinatario e dopo aver dettagliatamenteinformato quest’ultimo che i dati personali che ha comunicato per riceverela newsletter verranno usati anche per fare propaganda politico elettoraleon line.Tale precisazione si e’ resa necessaria a seguito della richiesta di alcuneconcessionarie di pubblicita’ e societa’ operanti nel settore, anche inrelazione a segnalazioni di cittadini in materia di propaganda elettorale.Ribadendo la necessita’ di un consenso espresso e specifico al trattamentodei dati, come confermato dal recente Codice e dal provvedimento generale, l’Autorita’ ha richiamato le societa’ al rispetto della normativa sullaprivacy con particolare riferimento al caso in cui talune societa’ abbianoraccolto un consenso per finalita’ commerciali e pubblicitarie e si sianointerrogate sulla possibilita’ di avvalersi di tale consenso per scopi dipropaganda politico-elettorale. L’inserimento di tali messaggi di propagandanelle newsletter richieste, spesso solo per campi di attivita’ moltospecifici (hobby, musica, teatro ecc.) da soggetti ai quali e’ stata fornitaun’informativa nella quale sia assente qualsiasi riferimento alla propagandaelettorale, e’ in contrasto con le particolari garanzie che il codiceprevede in tema di posta elettronica e che derivano dalla normativacomunitaria. Garanzie diverse rispetto a quelle previste per la propagandacartacea basata sull’utilizzo di registri ed elenchi pubblici accessibili achiunque. Come piu’ volte sottolineato dal Garante, infatti, per gliindirizzi di posta elettronica e’ prevista una tutela specifica anche inragione del mezzo impiegato. Tali indirizzi non possono esse considerati”pubblici” e non sono liberamente utilizzabili da chiunque per il solo fattodi trovarsi in rete. Ne’ gli spot in una newsletter inviata nominativamentepossono essere considerati alla stregua della pubblicita’ sui giornaliacquistati impersonalmente in un punto vendita.Le societa’ interessate ad inviare propaganda elettorale possono, comunque,chiedere agli abbonati alle newsletter, dopo averli adeguatamente informati,una manifestazione integrativa del consenso, che potrebbe essere chiestaanche subito, in previsione della prossima campagna elettorale.Come e’ noto su tale problematica poco piu’ di un mese fa l’Autorita’Garante gia’ e’ intervenuta con un provvedimento generale del 12 febbraio2004, che ha indicato principi e criteri ai quali partiti, sostenitori diliste e candidati devono attenersi per un uso corretto dei dati personalidei cittadini che intendono contattare a fini di propaganda elettorale,soprattutto se si avvalgono di nuovi mezzi di comunicazione quali Sms, Mms,e-mail.Le iniziative di propaganda elettorale intraprese da partiti, organismipolitici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati costituisconoun momento particolarmente significativo della partecipazione alla vitademocratica (art. 49 Cost.) che deve pero’ rispettare i diritti e le liberta’ fondamentali delle persone cui si riferiscono le informazioni utilizzate.Con l’approssimarsi di una tornata di consultazioni elettorali, l’Autorita’ha quindi ritenuto necessario richiamare l’attenzione sulle garanzie vigentidopo l’entrata in vigore del codice in materia di protezione dei datipersonali che ha sostituito la legge n. 675/1996 (d.lg. 30 giugno 2003, n.196), e fornire in particolare indicazioni sull’informativa alle personeinteressate.

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