Nuove Regole Tecniche Per La Firma Digitale
ROMA. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004il DPCM datato 13 gennaio 2004 che approva le nuove “Regole tecniche per laformazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, lariproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici”che entreranno in vigore il 12 maggio sostituendo il DPCM dell’ 8 febbraio1999. Il provvedimento e’ suddiviso in cinque titoli: il primo (artt.1-2)detta delle disposizioni di carattere generale, il secondo (artt. 3-39)fissa le regole tecniche di base, il terzo (artt. 40-43) detta ulterioriregole per i certificatori accreditati, il quarto (artt. 44-52) determina leregole per la validazione temporale e per la protezione dei documentiinformatici ed infine il quinto titolo (artt. 53-54) riporta le disposizionifinali e transitorie.Le disposizioni di questo provvedimento costituiscono le regole tecnichegenerali per il documento informatico con piena validita’ sia nei rapportifra privati che nell’ambito della pubblica amministrazione.Le nuove regole si applicano naturalmente solo alle firme digitali basatesulla tecnologia della doppia chiave di crittografia asimmetrica cherappresentano, di fatto, l’unica categoria di firma elettronica qualificata(non dimentichiamo che alla luce dell’art. 13 del D.P.R. n. 137/2003 lafirma qualificata con certificato rilasciato da certificatore accreditatosarebbe in effetti la firma digitale) distribuita nel nostro paese su largascala. Difatti come piu’ volte annunciato dallo stesso Ministro perl’Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca oltre un milione di firmedigitali sono state rilasciate attraverso le Camere di Commercio, per lagestione del Registro telematico delle imprese, che dal novembre scorsoimpone l’utilizzo della firma digitale per la trasmissione on-line degliatti societari.Tra le disposizioni di maggiore rilevanza si annoverano le regole cui devonoattenersi i certificatori qualificati (artt. 14-39). Il decreto disponeanche per i certificatori “accreditati” (artt. 40-41), unici soggetti ingrado di erogare servizi di firma digitale utilizzabile ad ogni effetto dilegge, sia nei rapporti fra privati, ma anche per la sottoscrizione diistanze e documenti da depositare presso una pubblica amministrazione.In merito alla validita’ del documento informatico e’ fondamentale laprevisione dell’art. 52 del DPCM il quale sancisce che “la validita’ di undocumento informatico, i cui effetti si protraggano nel tempo oltre illimite della validita’ della chiave di sottoscrizione, puo’ essere estesamediante l’associazione di una marca temporale”.A proposito di firma digitale si ricorda che sulla stessa Gazzetta Ufficialedel 27 aprile 2003 e’ stato anche pubblicato il DPCM del 30 ottobre 2003 cheapprova lo schema nazionale per la valutazione e la certificazione dellasicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione. Lo schemastabilisce le procedure di valutazione e certificazione della sicurezza deisistemi e dei prodotti nel settore delle tecnologie dell’informazione. Persicurezza in questo settore si intende la protezione della riservatezza,dell’integrita’ e della disponibilita’ delle informazioni, con la finalita’di impedire l’accesso, l’utilizzo, la divulgazione e la modifica delleinformazioni da parte di soggetti non autorizzati.L’approvazione dello schema e’ prevista dalla normativa in materia di firmeelettroniche e, in particolare, dall’art. 10 del d.lgs. n. 10/2002.
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