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Privacy E Studi Legali: Il Parere Dell’Autorita’ Garante

7 Giugno 2004 Commenta

ROMA. E’ stato reso pubblico il parere dell’Autorita’ Garante sulle proposteinoltrate dal Consiglio Nazionale Forense in merito ai principaliadempimenti in materia di protezione di dati personali nello svolgimentodell’attivita’ forense.L’Autorita’ nell’ambito della proficua collaborazione con gli organismirappresentativi di categorie professionali, e al fine di favorire l’attuazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, haquindi ritenuto opportuno richiamare l’attenzione sui principali adempimentinell’esercizio dell’attivita’ forense, recependo le preoccupazioni dell’avvocatura relative ad alcuni aspetti applicativi del Codice in materia diprotezione dei dati personali.Il Garante ha condiviso in larga parte le proposte del Consiglio NazionaleForense segnalando innanzitutto l’importante possibilita’ di adempiere agliobblighi di legge con modalita’ semplificate, organizzate dal titolare deltrattamento in modo sintetico e altresi’ efficaci, attuando i principi disemplificazione ed efficacia che il Codice richiama tra i cardini generalidella nuova disciplina (art. 2, comma 2, del Codice).In merito alla notificazione il Garante ha escluso tale obbligo per laclasse forense tranne i casi previsti dall’art. 37, comma 1, del Codice.L’Autorita’ ha escluso la notificazione anche per quei trattamenti relativi,a clienti o fornitori, effettuati da liberi professionisti per svolgereinvestigazioni difensive o curare la difesa in sede giudiziaria di dirittidegli assistiti, salvo che il professionista costituisca un’apposita bancadati, gestita con strumenti elettronici, contenente dati relativi al rischiosulla solvibilita’ economica, alla situazione patrimoniale, al correttoadempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.Il Garante ha invece ribadito, anche per la classe forense, l’importanzadelle misure di sicurezza previste dagli artt. 33 e segg. del Codice. Inparticolare, se sono trattati con strumenti elettronici dati sensibili odati giudiziari, occorre redigere un documento programmatico sulla sicurezza(DPS) entro il 31 marzo di ogni anno (nel 2004, entro il prossimo 30 giugnocome per le altre nuove misure minime; artt. 34, comma 1, lett. G) e 180 delCodice; regola 19 dell’Allegato B).Avuto poi riferimento sia all’attivita’ difensiva comprese le investigazioniche all’attivita’ stragiudiziale il Garante ha ritenuto l’informativa sempreobbligatoria, mentre ai fini della prestazione del consenso e’ necessariotener conto della tipologia dei dati trattati. Difatti, per i dati comuni ingenere non e’ richiesto il consenso; per i dati sensibili lo stesso non e’richiesto quando il trattamento e’ necessario per svolgere indaginidifensive o per far valere e difendere un diritto in sede giudiziaria. Intal caso, i dati devono essere trattati esclusivamente per tali finalita’ eper il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; infine per idati giudiziari considerati dal Codice in termini piu’ ampi, parimenti none’ richiesto il consenso. I dati giudiziari relativi a terzi possono esseretrattati quando cio’ e’ strettamente indispensabile per eseguire specificheprestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati elegittimi.L’Autorita’ ha poi manifestato la propria disponibilita’ a fornirechiarimenti e pareri in altre tematiche da approfondire, come quella delrapporto con gli investigatori privati autorizzati, della conservazione didocumenti (in relazione ad eventuali altri incarichi, obblighi di legge,ecc.), della conoscibilita’ di atti e documenti in sede giudiziaria(calendari delle udienze, rilascio di copia delle pronunce giudiziarie,accessibilita’ in rete a tali documenti, ecc.), della pertinenza e noneccedenza dei dati prodotti nel giudizio, della notificazione di attigiudiziari, dei diritti degli interessati nella fase esecutiva e dell’informatica giuridica.

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