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SMS Istituzionali: Ma E’ Davvero Tutto Chiaro?

15 Luglio 2004 Commenta

ROMA. L’Autorita’ Garante (Stefano Rodota’, Giuseppe Santaniello, GaetanoRasi, Mauro Paissan) ha adottato, sulla base di numerose segnalazioni ereclami ricevuti, un’importante decisione riguardante gli sms inviati atutti gli abbonati di telefonia mobile in occasione delle ultime elezionieuropee, in ordine alle date e agli orari di apertura dei seggi.L’Autorita’ nella decisione richiama il proprio provvedimento generale del12 marzo 2003 nel quale aveva gia’ indicato le condizioni di eccezionalita’ed emergenza in presenza delle quali e’ possibile, per gli operatori ditelefonia mobile, inviare messaggi agli utenti prescindendo dal consensodell’interessato.In particolare, nel provvedimento si precisava che si puo’ ricorrereall’invio di messaggi in deroga alla disciplina sulla protezione dei datipersonali in caso di emergenze e calamita’ naturali, con un provvedimentoemanato, ad esempio, per ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezzapubblica.Come e’ noto nel caso sottoposto all’esame del Garante il Ministrodell’Interno aveva disposto che i fornitori di servizi di telefonia mobilefossero tenuti ad inviare, anche in deroga alle norme vigenti, a tutti gliabbonati e titolari di carte ricaricabili un messaggio sms, e aveva motivatol’urgenza e il carattere di eccezionalita’ ed emergenza del decreto con ilriferimento alla novita’ del calendario previsto per le votazioni,all’insufficiente conoscenza tra i cittadini di tali novita’, ai rischi diaffollamento ai seggi, al timore di situazioni di forte criticita’ comequelle determinatesi in occasione delle passate elezioni politiche, alleproteste registratesi in occasione della riduzione delle sezioni elettorali,alla consistente riduzione del contingente militare a presidio dei seggi, aidisagi e turbamenti sotto il profilo dell’ordine pubblico, oltre che airischi e impedimenti all’esercizio stesso del diritto di voto, circostanzeche il Ministero ha giudicato oggettivamente come eccezionali.Il Garante nella propria decisione ha ribadito, come criterio generale, chele situazioni, poste a fondamento del provvedimento d’urgenza, debbanopresentare effettivamente carattere di eccezionalita’ e di emergenza ed hasottolineato l’esigenza di evitare un’utilizzazione estensiva ed impropriadel riferimento all’emergenza.Dalle informazioni fornite dal Ministero dell’Interno e dai gestori e’risultato che i messaggi sono stati inviati agli utenti direttamente daquesti ultimi e non vi e’ stata, quindi, alcuna comunicazione dei numeri deicellulari alla Presidenza del Consiglio dei ministri.Per quanto riguarda la firma del messaggio, essa va riferita, secondo ilMinistero dell’Interno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri conriguardo all’art. 3 della legge n. 150/2000.Ma il Garante ha osservato che, nella specifica materia in questione, nonpuo’ assumere rilevanza la norma richiamata, la quale riguarda situazionidiversamente caratterizzate (trasmissione di messaggi da parte dellaconcessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo).Il corretto rapporto tra cittadini e amministrazione richiede che debbaessere sempre identificabile il soggetto istituzionale che invia o fainviare i messaggi.Per quanto riguarda i minori, poiche’ le schede prepagate e gli abbonamentiad utenze di telefonia cellulare sono intestate, di regola, a soggetti dimaggiore eta’, l’invio dei messaggi non ha comportato l’uso di dati diminori.Nella decisione in questione appare, per la verita’, un certo imbarazzo daparte dell’Autorita’ che pur essendo consapevole di un comportamento tenutoai limiti della legittimita’ non se la sente di bacchettare l’Istituzionepiu’ del dovuto.Il Garante, resosi conto, pero’, del pericolo rappresentato da un’aperturaverso questa tipologia di iniziative corre al riparo e pone dei paletti (ilcui carattere discrezionale pero’ e’ evidente) facendo riferimento alla notadecisione del 12 marzo 2003 che pero’ partiva da una considerazione moltoimportante e cioe’ dalla particolare invasivita’ che puo’ caratterizzare laricezione su un apparecchio di un numero rilevante di messaggi e facevadelle eccezioni molto restrittive al principio del necessario consenso.

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SMS istituzionali: ma e’ davvero tutto chiaro?

15 Luglio 2004 Commenta

Importante decisione riguardante gli sms inviati a tutti gli abbonati di telefonia mobile in occasione delle ultime elezioni europee, in ordine alle date e agli orari di apertura dei seggi, è stata adottata dall’Autorita’ Garante (Stefano Rodota’, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan), sulla base di numerose segnalazioni e reclami ricevuti.
L’Autorita’ nella decisione richiama il proprio provvedimento generale del 12 marzo 2003 nel quale aveva gia’ indicato le condizioni di eccezionalita’ ed emergenza in presenza delle quali e’ possibile, per gli operatori di telefonia mobile, inviare messaggi agli utenti prescindendo dal consenso dell’interessato.
In particolare, nel provvedimento si precisava che si puo’ ricorrere all’invio di messaggi in deroga alla disciplina sulla protezione dei dati personali in caso di emergenze e calamita’ naturali, con un provvedimento emanato, ad esempio, per ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Come e’ noto nel caso sottoposto all’esame del Garante il Ministro dell’Interno aveva disposto che i fornitori di servizi di telefonia mobile fossero tenuti ad inviare, anche in deroga alle norme vigenti, a tutti gli abbonati e titolari di carte ricaricabili un messaggio sms, e aveva motivato l’urgenza e il carattere di eccezionalita’ ed emergenza del decreto con il riferimento alla novita’ del calendario previsto per le votazioni, all’insufficiente conoscenza tra i cittadini di tali novita’, ai rischi di affollamento ai seggi, al timore di situazioni di forte criticita’ come quelle determinatesi in occasione delle passate elezioni politiche, alle proteste registratesi in occasione della riduzione delle sezioni elettorali, alla consistente riduzione del contingente militare a presidio dei seggi, ai disagi e turbamenti sotto il profilo dell’ordine pubblico, oltre che ai rischi e impedimenti all’esercizio stesso del diritto di voto, circostanze che il Ministero ha giudicato oggettivamente come eccezionali.
Il Garante nella propria decisione ha ribadito, come criterio generale, che le situazioni, poste a fondamento del provvedimento d’urgenza, debbano presentare effettivamente carattere di eccezionalita’ e di emergenza ed ha sottolineato l’esigenza di evitare un’utilizzazione estensiva ed impropria del riferimento all’emergenza.
Dalle informazioni fornite dal Ministero dell’Interno e dai gestori e’ risultato che i messaggi sono stati inviati agli utenti direttamente da questi ultimi e non vi e’ stata, quindi, alcuna comunicazione dei numeri dei cellulari alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per quanto riguarda la firma del messaggio, essa va riferita, secondo il Ministero dell’Interno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con riguardo all’art. 3 della legge n. 150/2000.
Ma il Garante ha osservato che, nella specifica materia in questione, non puo’ assumere rilevanza la norma richiamata, la quale riguarda situazioni diversamente caratterizzate (trasmissione di messaggi da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo).
Il corretto rapporto tra cittadini e amministrazione richiede che debba essere sempre identificabile il soggetto istituzionale che invia o fa inviare i messaggi.

Per quanto riguarda i minori, poiche’ le schede prepagate e gli abbonamenti ad utenze di telefonia cellulare sono intestate, di regola, a soggetti di maggiore eta’, l’invio dei messaggi non ha comportato l’uso di dati di minori.
Per quanto riguarda l’orario degli invii, quasi tutti i gestori hanno attestato di aver inviato solo in determinati ore diurne oppure tarando i sistemi informativi in modo da non superare un certo orario nella tarda serata.
Nella decisione il Garante ha comunque richiamato anche al rispetto da parte dei gestori di determinate cautele nell’invio degli sms (evitando le ore notturne) e la necessita’ di fornire adeguate informazioni generali agli utenti su tali invii di emergenza.
Su quest’ultimo punto, l’Autorita’ si e’ riservata di accertare che gli operatori rendano conformi alle norme sulla privacy le informative ai clienti.
Il Garante ha, infine, precisato che il controllo sui costi dell’operazione e’ materia demandata alla Corte dei conti. Per quanto riguarda il roaming internazionale, tutti i gestori hanno attestato che il messaggio non e’ stato addebitato all’utente all’estero.
Nella decisione in questione appare, per la verita’, un certo imbarazzo da parte dell’Autorita’ che pur essendo consapevole di un comportamento tenuto ai limiti della legittimita’ non se la sente di bacchettare l’Istituzione piu’ del dovuto.

Il Garante, resosi conto, pero’, del pericolo rappresentato da un’apertura verso questa tipologia di iniziative corre al riparo e pone dei paletti (il cui carattere discrezionale pero’ e’ evidente) facendo riferimento alla nota decisione del 12 marzo 2003 che pero’ partiva da una considerazione molto importante e cioe’ dalla particolare invasivita’ che puo’ caratterizzare la ricezione su un apparecchio di un numero rilevante di messaggi. Ricezione che presuppone infatti l’utilizzo di un dato (il numero di telefono cellulare) generalmente considerato, ancora oggi, come strettamente personale e tendenzialmente riservato, nonche’ di uno strumento (il telefono portatile) che permette di raggiungere l’abbonato o l’utente in qualsiasi luogo e circostanza esso si trovi.
A tal punto il Garante evidenziava la possibile evoluzione nel rapporto tra uno strumento -il telefono mobile- utilizzato da singole persone fisiche prevalentemente per ragioni di comunicazione interpersonale e l’indubbia tendenza piu’ recente a fare del telefono stesso un utile terminale per nuove e piu’ efficaci forme anche interattive di comunicazione istituzionale.
Nel provvedimento generale cui si fa riferimento il Garante prendeva in considerazione proprio l’ipotesi dell’operatore telefonico titolare del trattamento dei dati personali che soddisfa la richiesta di un soggetto pubblico e, senza trasmettere a questo i dati, inoltra Sms utilizzando i numeri di tutti o di parte degli abbonati e dei titolari di carte telefoniche ed eventualmente i dati relativi alla dislocazione degli apparecchi in un dato momento.
Ebbene a dire il vero nello stesso provvedimento si precisava, in maniera restrittiva, che gli operatori telefonici possono prescindere dal consenso dell’interessato solo in presenza della necessita’ di rispettare un obbligo normativo.

Tale evenienza, veniva specificamente indicato, poteva ricorrere in caso di disastri e calamita’ naturali nei quali l’invio dei messaggi in deroga alla disciplina di protezione dei dati sia specificamente disposto da un soggetto pubblico centrale o locale che adotti ai sensi di legge un provvedimento d’urgenza, con ordinanza o altro provvedimento contingibile ed urgente emanato da autorita’ centrale o locale, per ragioni di ordine pubblico, igiene e sanita’ pubblica, ad esempio ai sensi dell’art. 2 del t.u.l.p.s. (per ragioni di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica), dell’art. 32 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) o dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

Indubbiamente, ed e’ questo il vero punto della questione, sembra un po’ ardito far rientrare le giustificazioni addotte dal Ministero nell’ambito delle suddette circostanze eccezionali.

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