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Albi Professionali: Consentita la Comunicazione Di Notizie Su Sanzioni Disciplinari

15 Settembre 2004 Commenta

ROMA. Come risulta dall’ultima newsletter del Garante per la protezione deidati personali non viola la privacy dare notizia dell’esistenza di unprovvedimento disciplinare adottato nei confronti di professionisti, notai,avvocati, ingegneri.Ordini e collegi professionali possono affiggere nell’albo e pubblicaresulle loro riviste sia cartacee, sia on line le sanzioni disposte neiconfronti dei loro iscritti e darne comunicazione ad amministrazionipubbliche o a privati che lo richiedano.Tali principi, gia’ stabiliti dal Garante in precedenti provvedimenti, sonostati ribaditi di recente nei pareri resi al Consiglio nazionale degliingegneri e a un consiglio notarile provinciale.I due ordini si erano rivolti al Garante per ottenere chiarimenti sulladivulgazione delle sanzioni disciplinari, dopo che loro iscritti ne avevanocontestavano la legittimita’, in un caso la sanzione era stata diffusa inInternet, lamentando anche possibili danni professionali.Gia’ nei provvedimenti riferiti alla professione forense e a quella digeometra, ma contenenti principi validi anche per altre professioni, ilGarante aveva ritenuto legittima la divulgazione del provvedimento delconsiglio dell’ordine che disponga la sospensione dalla professione e cio’ afini di tutela dei terzi.Questa impostazione e’ ora confermata dall’art. 61 del Codice in materia diprotezione dei dati personali il quale sancisce espressamente che nellecomunicazioni a soggetti pubblici o privati, o in sede di diffusione, ancheon line, di dati inseriti nell’albo professionale, puo’ anche essere”menzionata l’esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o cheincidono sull’esercizio della professione”.

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