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Codice deontologico


Codice Deontologico
Approvato dal Consiglio Nazionale Forense – 20 ottobre 1999

Preambolo

L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.
Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.

Titolo I: principi generali

Art. 1 Ambito di applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

Art. 2 Potestà disciplinare
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare 1′ infrazione.

Art. 3 Volontarietà dell’azione
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri ed alla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quando siamo mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

Art. 4 Attività all’estero e attività in Italia dello straniero
Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del Paese in cui viene svolta l’attività.
Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

Art. 5 Doveri di probità, dignità e decoro
L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
L’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’ immagine della classe forense.
L’avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.

Art. 6 Doveri di lealtà e correttezza
L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.

Art. 7 Dovere di fedeltà
E’ dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito.

Art. 8 Dovere di diligenza
L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
In particolare, il difensore può svolgere indagine difensive quando ciò appaia necessario ai fini della difesa del proprio assistito, indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini, nonché dopo il formarsi del giudicato.

Art. 9 Dovere di segretezza e riservatezza
E’ dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale.
La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all’avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
L’avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale.
Il difensore può fornire ai sostituti ,collaboratori di studio, consulenti ed investigatori privati gli atti processuali necessari per l’espletamento dell’incarico, nonché le informazioni in suo possesso, anche nell’ipotesi di intervenuta segretazione dell’atto.
Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
per lo svolgimento delle attività di difesa;
alfine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;
al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell’assistito. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

Art. 10 Dovere di indipendenza
Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.
L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.
Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che stabilisca con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività.

Art. 11 Dovere di difesa
L’avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all’assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d’ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all’assistito di un compenso per la prestazione di tale attività.

Art. 12 Dovere di competenza
L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanti impeditive alla prestazione dell’attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l’opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.

Art. 13 Dovere di aggiornamento professionale
E’ dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’ attività.

Art. 14 Dovere di verità
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere.
L’avvocato è tenuto a non utilizzare intenzionalmente atti o documenti falsi. In particolare, il difensore non può assumere a verbale ne’ utilizzare prove o dichiarazioni di persone informate sui fatti, che sappia essere false.
L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.

Art. 15 Dovere di adempimento previdenziale e fiscale
L’avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
In particolare l’avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e all’ente previdenziale.

Art. 16 Dovere di evitare incompatibilità
E’ dovere dell’avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e comunque , nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell’ordine.
Costituisce infrazione disciplinare l’aver richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di cause di incompatibilità non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

Art. 17 Informazioni sull’esercizio professionale
E’ consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attivita’ professionale, secondo correttezza e verita’, nel rispetto della dignita’ e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza.
L’informazione e’ data con l’osservanza delle disposizioni che seguono.
17.I) Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
– i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
– le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo posta a soggetti determinati (e’ da escludere la possibilita’ di proporre questionari o di consentire risposte prepagate);
– gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i repertori e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con l’aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza);
– i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall’articolo 18 del codice deontologico forense);
– i siti web e le reti telematiche (Internet), purche’ propri dell’avvocato o di studi legali associati o di societa’ di avvocati, nei limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio dell’ordine. Con riferimento ai siti gia’ esistenti l’avvocato e’ tenuto a procedere alla segnalazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
– i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
– i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in genere;
– i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di opuscoli o carta da lettere o volantini a collettivita’ o a soggetti indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni pubblicitari, testimonial, e cosi’ via);
– le sponsorizzazioni;
– le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non specificatamente richieste;
– l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal Consiglio dell’Ordine (in relazione alla modalita’ e finalita’ previste):
– i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi professionali.
17.II) Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
– i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e libri pubblicati, attivita’ didattica, onorificenze, e quant’altro relativo alla persona, limitatamente a cio’ che attiene all’attivita’ professionale esercitata);
– le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche defunti, attivita’ prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi secondarie, orari di apertura);
– l’indicazione di un logo;
– l’indicazione della certificazione di qualita’ (l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualita’ deve depositare presso il Consiglio dell’ordine il giustificativo della certificazione in corso di validita’ e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).
B) E’ consentita inoltre l’utilizzazione della rete Internet e del sito web per l’offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:
– indicazione dei dati anagrafici, Partita Iva e Consiglio dell’ordine di appartenenza;
– impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico, con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione;
– indicazione della persona responsabile;
– specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei massimali;
– indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
– i dati che riguardano terze persone;
– i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il consenso dei clienti);
– le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge);
– i prezzi delle singole prestazioni (e’ vietato pubblicare l’annuncio che la prima consultazione e’ gratuita);
– le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti;
– il fatturato individuale o dello studio:
– le promesse di recupero;
– l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dall’articolo 19 del codice deontologico).
17.III) E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purche’ il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.
Nuovo testo risultante dalle modifiche al Codice deontologico forense approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 26 ottobre 2002 che novella: Divieto di pubblicità – E’ consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. L’informazione può essere data attraverso opuscoli, carta da lettere, rubriche professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione internazionale. E’ consentita l’indicazione nei rapporti con i terzi di propri particolari rami di attività. E’ consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

Art. 18 Rapporti con la stampa
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.
Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine.
Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale.

Art. 19 Divieto di accaparramento di clientela
E’ vietata l’offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.
L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la prestazione di un cliente.
Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.

Art. 20 Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei giudici, delle controparti.e dei terzi.
La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica.

Art. 21 Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti
L’iscrizione all’albo è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo.
Sono sanzionabili disciplinarmente l’uso di un titolo professionale in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione dell’infrazione risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l’attività irregolare.

Titolo II: Rapporti con i clienti

Art. 22 Rapporto di colleganza in genere
L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
L’avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del collega.
L’avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia è obbligo dell’avvocato informare appena possibile il Consiglio dell’ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può essere anche successiva.
L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

Art. 23 Rapporto di colleganza e dovere di difesa nei processo
In particolare, nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
L’avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversari di rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant’altro, quando siano irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte assistita.
L’avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega avversario.
Il difensore che riceva incarico di fiducia dall’imputato e’ tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d’ufficio, il mandato ricevuto.
Nell’esercizio del proprio mandato l’avvocato può collaborare con i difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.
Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.

Art. 24 Rapporti con il Consiglio dell’ordine
L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto e’ tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.
Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell’iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall’organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
Tuttavia, qualora il Consiglio dell’ordine richieda all’iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare.
L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’ordine deve adempiere l’incarico con diligenza, imparzialità e nell’interesse della collettività professionale.

Art. 25 Rapporti con i collaboratori dello studio
L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto.

Art. 26 Rapporti con i praticanti
L’avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un’adeguata formazione.
L’avvocato deve fornire al praticante un’adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto.
L’avvocato deve atte stare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.
E’ responsabile disciplinarmente l’avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.

Art. 27 Obbligo di corrispondere con il collega
L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.
Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa e’ assistita da un collega, senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso.

Art. 28 Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
E’ producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
E’ producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale e’ tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.

Art. 29 Notizie riguardanti il collega
L’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, e così l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona, e’ tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa.
L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti negativi sull’attività professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.
L’avvocato non può formulare giudizi sullo stato di una causa, salvo che il collega incaricato della stessa vi consenta.

Art. 30 Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega
L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.

Art. 31 Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa
L’avvocato e’ tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo, del pari, e’ tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull’attività svolta e da svolgere.
L’elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita.
E’ fatto divieto all’avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l’incarico.
L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l’incarico.

Art. 32 Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega
L’avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l’impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.

Art. 33 Sostituzione del collega nell’attività di difesa
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.
L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.

Art. 34 Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati
Salvo che il fatto integri un’autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.
Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l’avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

2 Commenti »

  • u4fifa said:

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  • Eli said:

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