Codice di procedura civile – Del processo di cognizione – parte 2
Titolo II: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL GIUDICE DI PACE
Capo I: DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 311 (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale)
Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto cio’ che non e’ regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, e’ retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili.
Articolo cosi’ sostituito dall’art. 22, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 312 (Poteri istruttori del giudice)
Il pretore o il giudice di pace puo’ disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell’esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita’.
Articolo cosi’ sostituito dall’art. 23, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 313 (Querela di falso)
Se e’ proposta querela di falso, il pretore o il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo’ anche disporre a norma dell’articolo 225, secondo comma.
Articolo cosi’ sostituito dall’art. 24, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Capo II: DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE
Art. 314 (Decisione a seguito di trattazione scritta)
Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell’articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Articolo cosi’ sostituito dall’art. 38, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 315 (Conservazione di documenti)
I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo d’ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio.
Articolo cosi’ sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Capo III: DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
Art. 316 (Forma della domanda)
Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
La domanda si puo’ anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, e’ notificato con citazione a comparire a udienza fissa.
Articolo sostituito dall’art. 40, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi’ sostituito dall’art. 25, comma 2, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 317 (Rappresentanza davanti al giudice di pace)
Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.
Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.
Articolo sostituito dall’art. 41, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi’ sostituito dall’art. 26, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 318 (Contenuto della domanda)
La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto (1).
Tra il giorno della notificazione di cui all’articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163-bis, ridotti alla meta’.
Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione e’ d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva.
Articolo sostituito dall’art. 42, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi’ sostituito dall’art. 27, L. 21 novembre 1991, n. 374.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 1997, n. 110, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che l’atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l’indicazione della scrittura privata che l’attore offre in comunicazione.
Art. 319 (Costituzione delle parti)
Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all’articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.
Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.
Articolo sostituito dall’art. 43, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi’ sostituito dall’art. 28, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 320 (Trattazione della causa)
Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.
Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell’articolo 185, ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.
Quando sia reso necessario dalle attivita’ svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.
I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.
Articolo sostituito dall’art. 44, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi’ sostituito dall’art. 29, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 321 (Decisione)
Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
La sentenza e’ depositata in cancelleria entro quindi giorni dalla discussione.
Articolo sostituito dall’art. 45, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi’ sostituito dall’art. 30, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 322 (Conciliazione in sede non contenziosa)
L’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa e’ proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.
Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.
Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.
Articolo sostituito dall’art. 46, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi’ sostituito dall’art. 31, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Titolo III: DELLE IMPUGNAZIONI
Capo I: DELLE IMPUGNAZIONI IN GENERALE
Art. 323 (Mezzi di impugnazione)
I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono: l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo.
Art. 324 (Cosa giudicata formale)
Si intende passata in giudicato la sentenza che non e’ piu’ soggetta ne’ a regolamento di competenza, ne’ ad appello, ne’ a ricorso per cassazione, ne’ a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395.
Art. 325 (Termini per le impugnazioni)
Il termine per proporre l’appello, la revocazione e l’opposizione di terzo di cui all’art. 404, secondo comma, e’ di trenta giorni. E’ anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze delle corti di appello (1).
Il termine per proporre il ricorso per cassazione e’ di giorni sessanta.
(1) Comma sostituito dall’art. 47, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente cosi’ sostituito dall’art. 32, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 326 (Decorrenza dei termini)
I termini stabiliti nell’articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui e’ stato scoperto il dolo o la falsita’ o la collusione o e’ stato recuperato il documento o e’ passata in giudicato la sentenza di cui al n. 6 dell’art. 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.
Nel caso previsto nell’art. 332, l’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.
Art. 327 Decadenza dall’impugnazione)
Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.
Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non avere avuto conoscenza del processo per nullita’ della citazione o della notificazione di essa, e per nullita’ della notificazione degli atti di cui all’art. 292.
Art. 328 (Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta)
Se, durante la decorrenza del termine di cui all’art. 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell’art. 299, il termine stesso e’ interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza e’ rinnovata.
Tale rinnovazione puo’ essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.
Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell’art. 299, il termine di cui all’articolo precedente e’ prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento.
La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 1986, n. 41, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all’art. 325 c.p.c., la morte, la radiazione e la sospensione dall’albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso.
Art. 329 (Acquiescenza totale o parziale)
Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395, l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volonta’ di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilita’.
L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.
Art. 330 (Luogo di notificazione dell’impugnazione)
Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
L’impugnazione puo’ essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.
Quando manca la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se e’ ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
Art. 331 (Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili)
Se la sentenza pronunciata tra piu’ parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non e’ stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se e’ necessario, l’udienza di comparizione.
L’impugnazione e’ dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato.
Art. 332 (Notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili)
Se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili e’ stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l’impugnazione non e’ preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se e’ necessario, l’udienza di comparizione.
Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma.
Art. 333 (Impugnazioni incidentali)
Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.
Art. 334 (Impugnazioni incidentali tardive)
Le parti, contro le quali e’ stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse e’ decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.
In tal caso, se l’impugnazione principale e’ dichiarata inammissibile l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
Art. 335 (Riunione delle impugnazioni separate)
Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo.
Art. 336 (Effetti della riforma o della cassazione)
La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.
La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (1).
(1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 48, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 337 (Sospensione dell’esecuzione e dei processi)
L’esecuzione della sentenza non e’ sospesa per effetto dell’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407 (1).
Quando l’autorita’ di una sentenza e’ invocata in diverso processo, questo puo’ essere sospeso se tale sentenza e’ impugnata.
(1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 49, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 338 (Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione)
L’estinzione del procedimento d’appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
Capo II: DELL’APPELLO
Art. 339 (Appellabilita’ delle sentenze)
Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purche’ l’appello non sia escluso dalla legge o dall’accordo delle parti a norma dell’articolo 360, secondo comma.
E’ inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equita’ a norma dell’articolo 114.
Sono altresi’ inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equita’ (1).
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 33, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 340 (Riserva facoltativa d’appello contro sentenze non definitive)
Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, l’appello puo’ essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.
Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l’appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.
La riserva non puo’ piu’ farsi, e se gia’ fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle parti sia proposto immediatamente appello.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 341 (Giudice dell’appello)
L’appello contro le sentenze del pretore e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
L’appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza (1).
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.
(1) Comma aggiunto dall’art. 34, L. 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 342 (Forma dell’appello)
L’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione nonche’ le indicazioni prescritte nell’articolo 163.
Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163-bis.
Articolo cosi’ sostituito dall’art. 50, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 343 (Modo e termine dell’appello incidentale)
L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell’articolo 166 (1).
Se l’interesse a proporre l’appello incidentale sorge dall’impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa.
(1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 51, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 344 (Intervento in appello)
Nel giudizio d’appello e’ ammesso soltanto l’intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell’articolo 404.
Art. 345 (Domande ed eccezioni nuove)
Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche’ il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Puo’ sempre deferirsi il giuramento decisorio.
Articolo cosi’ sostituito dall’art. 52, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 346 (Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte)
Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Art. 347 (Forme e termini della costituzione in appello)
La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale (1).
L’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.
Il cancelliere provvede a norma dell’art. 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.
(1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 53, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 348 (Improcedibilita’ dell’appello)
L’appello e’ dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non si costituisce in termini.
Se l’appellante non compare alla prima udienza, benche’ si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere da’ comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello e’ dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
Articolo cosi’ sostituito dall’art. 54, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 349 N.B.: Articolo abrogato dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 350 (Trattazione)
La trattazione dell’appello e’ collegiale.
Nella prima udienza di trattazione il collegio verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l’integrazione di esso o la notificazione prevista dall’articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell’atto di appello.
Nella stessa udienza il collegio dichiara la contumacia dell’appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.
Articolo cosi’ sostituito dall’art. 55, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 351 (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria)
Sull’istanza di cui all’articolo 283 il collegio provvede con ordinanza nella prima udienza.
La parte, mediante ricorso al presidente del collegio, puo’ chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunziata prima dell’udienza di comparizione.
Il presidente del collegio, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, puo’ disporre provvisoriamente l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso all’udienza in camera di consiglio il collegio conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.
Articolo cosi’ sostituito dall’art. 56, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 352 (Decisione)
Esaurita l’attivita’ prevista negli articoli 350 e 351, il collegio, ove non provveda ai sensi dell’articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell’articolo 190; la sentenza e’ depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, puo’ chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell’articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della Corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell’udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa altresi’ il relatore.
La discussione e’ preceduta dalla relazione della causa; la sentenza e’ deposita in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.
Articolo cosi’ sostituito dall’art. 57, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 353 (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza)
Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.
Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza.
Se contro la sentenza d’appello e’ proposto ricorso per cassazione, il termine e’ interrotto.
La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo (1).
(1) Comma abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 354 (Rimessione al primo giudice per altri motivi)
Fuori dei casi previsti nell’articolo precedente, il giudice d’appello non puo’ rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullita’ della sentenza di primo grado a norma dell’articolo 161 secondo comma.
Il giudice d’appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull’estinzione del processo a norma e nelle forme dell’articolo 308.
Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell’articolo 353.
Se il giudice d’appello dichiara la nullita’ di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell’articolo 356.
Articolo cosi’ sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 355 (Provvedimenti sulla querela di falso)
Se nel giudizio d’appello e’ proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio, e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.
Art. 356 (Ammissione e assunzione di prove)
Ferma l’applicabilita’ della norma di cui al numero 4), del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello, se dispone l’assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione gia’ avvenuta in primo grado o comunque da’ disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti (1).
Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello non puo’ disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell’istruzione.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 58, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 357 (Reclamo contro ordinanze)
Le ordinanze con le quali l’istruttore abbia dichiarato, a norma dell’articolo 350 secondo comma, la inammissibilita’ o l’improcedibilita’ dell’appello, ovvero l’estinzione del procedimento d’appello, e le ordinanze sulla esecuzione provvisoria previste dall’articolo 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall’articolo 178 terzo, quarto e quinto comma.
Il collegio pronuncia sul reclamo in camera di consiglio, salvo che, trattandosi delle ordinanze previste dall’art. 350 secondo comma, alcuna delle parti, prima della scadenza del termine per la comunicazione della memoria di replica, proponga istanza al presidente del collegio, perche’ il reclamo sia discusso in udienza. In tal caso il presidente fissa l’udienza per la discussione, con decreto che e’ comunicato alle parti a cura del cancelliere.
La decisione e’ pronunciata con sentenza se e’ respinto il reclamo contro le ordinanze previste dall’art. 350 secondo comma; negli altri casi e’ pronunciata con ordinanza non impugnabile.
Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 358 (Non riproponibilita’ d’appello dichiarato inammissibile o improcedibile)
L’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non puo’ essere riproposto, anche se non e’ decorso il termine fissato dalla legge.
Art. 359 (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale)
Nei procedimenti d’appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo.
Davanti al pretore si osservano anche nei procedimenti d’appello le norme del procedimento di primo grado, in quanto applicabili (1).
(1) Comma abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Capo III: DEL RICORSO PER CASSAZIONE
Sezione I: DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI E DEI RICORSI
Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso)
Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e’ prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
4) per nullita’ della sentenza o del procedimento;
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio (1).
Puo’ inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tal caso l’impugnazione puo’ proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1) L’alinea del primo comma e’ stato cosi’ modificato dall’art. 59, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 361 (Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive)
Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e dal n. 4) del secondo comma dell’articolo 279, il ricorso per cassazione puo’ essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa (1).
Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.
La riserva non puo’ farsi, e se gia’ fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle parti sia proposto immediatamente ricorso.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 60, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 362 (Altri casi di ricorso)
Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all’articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d’appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.
Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:
1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari;
2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.
Art. 363 (Ricorso nell’interesse della legge)
Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, il procuratore generale presso la Corte di cassazione puo’ proporre ricorso per chiedere che sia cassata la sentenza nell’interesse della legge.
In tal caso le parti non possono giovarsi della cassazione della sentenza.
Art. 364 Articolo abrogato dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
Art. 365 (Sottoscrizione del ricorso)
Il ricorso e’ diretto alla corte e sottoscritto, a pena d’inammissibilita’, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale.
Art. 366 (Contenuto del ricorso)
Il ricorso deve contenere, a pena d’inammissibilita’:
1) l’indicazione delle parti;
2) l’indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3) l’esposizione sommaria dei fatti della causa;
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;
5) l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto (1).
Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Nel caso previsto nell’art. 360, secondo comma, l’accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato da unirsi al ricorso stesso.
(1) Numero cosi’ sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
Art. 367 (Sospensione del processo di merito)
Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell’articolo 41, primo comma, e’ depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza (1).
Se la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 61, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 368 (Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto)
Nel caso previsto nell’art. 41, secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione e’ fatta dal prefetto con decreto motivato.
Il decreto e’ notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo o davanti a un pretore, oppure al procuratore generale presso la Corte di appello, se pende davanti alla Corte.
Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che e’ notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.
La Corte di cassazione e’ investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte piu’ diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto.
Si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo precedente.
Art. 369 (Deposito del ricorso)
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena d’improcedibilita’, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali e’ proposto.
Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d’improcedibilita’:
1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio (1);
2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa e’ avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell’articolo 362;
3) la procura speciale, se questa e’ conferita con atto separato;
4) gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda. Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d’ufficio; tale richiesta e’ restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.
(1) Numero cosi’ sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
Art. 370 (Controricorso)
La parte contro la quale il ricorso e’ diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non puo’ presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.
Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto e’ possibile.
Il controricorso e’ depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.
Art. 371 (Ricorso incidentale)
La parte di cui all’articolo precedente deve proporre con l’atto contenente il controricorso l’eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.
La parte alla quale e’ stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l’eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale.
Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369 (1).
Per resistere al ricorso incidentale puo’ essere notificato un controricorso a norma dell’articolo precedente.
Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non e’ necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.
(1) Comma cosi’ sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
Art. 371 bis (Deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio)
Qualora la Corte abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell’intestazione le parole “atto di integrazione del contraddittorio”, deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilita’, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.
Articolo aggiunto dall’art. 62, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 372 (Produzione di altri documenti)
Non e’ ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullita’ della sentenza impugnata e l’ammissibilita’ del ricorso e del controricorso.
Il deposito dei documenti relativi all’ammissibilita’ puo’ avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato mediante elenco, alle altre parti.
Art. 373 (Sospensione dell’esecuzione)
Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata puo’, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
L’istanza si propone con ricorso al conciliatore, al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente d’innanzi a se’ o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell’altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza puo’ essere disposta provvisoriamente l’immediata sospensione dell’esecuzione (1).
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 63, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Sezione II: DEL PROCEDIMENTO E DEI PROVVEDIMENTI
Art. 374 (Pronuncia a sezioni unite)
La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1 dell’articolo 360 e nell’articolo 362.
Inoltre il primo presidente puo’ disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto gia’ decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.
In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.
Art. 375 (Pronuncia in camera di consiglio)
Oltre che per il caso di regolamento di competenza, la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, riconosce di dover dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell’articolo 360, ordinare la integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all’articolo 332, oppure dichiarare la estinzione del processo per avvenuta rinuncia (1).
La Corte, se ritiene che non ricorrono le ipotesi di cui al comma precedente, rinvia la causa alla pubblica udienza (1).
Le conclusioni del pubblico ministero sono notificate almeno venti giorni prima dell’adunanza della Corte in camera di consiglio agli avvocati delle parti, i quali hanno facolta’ di presentare memorie entro il termine di cui all’articolo 378.
(1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 64, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 376 (Assegnazione dei ricorsi alle sezioni)
I ricorsi sono assegnati alle sezioni unite o alle sezioni semplici dal primo presidente.
La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, puo’ proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussione del ricorso.
All’udienza della sezione semplice, la rimessione puo’ essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.
Art. 377 (Fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio)
Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l’udienza o l’adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.
Dell’udienza e’ data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.
Articolo cosi’ sostituito dall’art. 65, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 378 (Deposito di memorie di parte)
Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima della udienza.
Art. 379 (Discussione)
All’udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi e’ discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.
Dopo la relazione il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese.
Quindi il pubblico ministero espone oralmente le sue conclusioni motivate.
Non sono ammesse repliche, ma gli avvocati delle parti possono nella stessa udienza presentare alla corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.
Art. 380 (Deliberazione della sentenza)
La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio (1).
Si applica alla deliberazione della Corte la disposizione dell’articolo 276.
(1) Comma cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Art. 381 Articolo abrogato dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
Art. 382 (Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza)
La Corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente.
Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa.
Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito.
Art. 383 (Cassazione con rinvio)
La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell’articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.
Nel caso previsto dall’articolo 360 secondo comma, la causa puo’ essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello al quale le parti hanno rinunciato.
La Corte, se riscontra una nullita’ del giudizio di primo grado per la quale il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest’ultimo.
Art. 384 (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito)
La Corte, quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Articolo cosi’ sostituito dall’art. 66, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 385 (Provvedimenti sulle spese)
La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.
Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
Se rinvia la causa ad altro giudice, puo’ provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.
Art. 386 (Effetti della decisione sulla giurisdizione)
La decisione sulla giurisdizione e’ determinata dall’oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilita’ della domanda.
Art. 387 (Non riproponibilita’ del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile)
Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile, non puo’ essere riproposto, anche se non e’ scaduto il termine fissato dalla legge.
Art. 388 (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito)
Copia del dispositivo della sentenza e’ trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinche’ ne sia presa nota in margine all’originale di quest’ultimo.
Art. 389 (Domande conseguenti alla cassazione)
Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
Art. 390 (Rinuncia)
La parte puo’ rinunciare al ricorso principale o incidentale finche’ non sia cominciata la relazione all’udienza, o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all’art. 375.
La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se e’ munito di mandato speciale a tale effetto.
L’atto di rinuncia e’ notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.
Art. 391 (Pronuncia sulla rinuncia)
Sulla rinuncia la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede con ordinanza.
L’ordinanza o la sentenza, che provvede sulla rinuncia, condanna il rinunciante alle spese (1).
L’ordinanza ha efficacia di titolo esecutivo.
La condanna non e’ pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
(1) Comma cosi’ sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
Art. 391 bis (Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione)
Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione e’ affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero 4), la parte interessata puo’ chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.
Sul ricorso la Corte pronuncia in camera di consiglio a norma dell’articolo 375.
La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.
In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non e’ ammessa la sospensione dell’esecuzione della sentenza passata in giudicato, ne’ e’ sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.
Articolo aggiunto dall’art. 67, L. 26 novembre 1990, n. 353. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 18 aprile 1996, n. 119, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell’istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione.
Sezione III: DEL GIUDIZIO DI RINVIO
Art. 392 (Riassunzione della causa)
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio puo’ essere fatta da ciascuna delle parti non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.
La riassunzione si fa con citazione, la quale e’ notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
Art. 393 (Estinzione del processo)
Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all’articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.
Art. 394 (Procedimento in sede di rinvio)
In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.
Nel giudizio di rinvio puo’ deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessita’ delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione.
Capo IV: DELLA REVOCAZIONE
Art. 395 (Casi di revocazione)
Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:
1) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra (1);
2) se si e’ giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza.
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piu’ documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;
4) se la sentenza e’ l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi e’ questo errore quando la decisione e’ fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita’ e’ incontrastabilmente esclusa, oppure quando e’ supposta l’inesistenza di un fatto la cui verita’ e’ positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costitui’ un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
5) se la sentenza e’ contraria ad altra precedente avente fra le parti autorita’ di cosa giudicata, purche’ non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6) se la sentenza e’ effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.
La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 1986, n. 17, ha dichiarato l’illegittimita’ di questo articolo nella parte in cui non prevede la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione rese su ricorsi basati sull’art. 360, n. 4, del codice di procedura civile ed affette dall’errore di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c..
Con successiva sentenza n. 558 del 20 dicembre 1989 la stessa Corte ha dichiarato l’illegittimita’ dell’art. 395, prima parte, e n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto e licenza per finita locazione e di convalida di sfratto per morosita’ emessi in assenza o per mancata opposizione dell’intimato.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio 1995, n. 51, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del numero 1) del presente articolo nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita’ che siano l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra.
Art. 396 (Revocazione delle sentenze per le quali e’ scaduto il termine per l’appello)
Le sentenze per le quali e’ scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell’articolo precedente, purche’ la scoperta del dolo o della falsita’ o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.
Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l’appello, il termine stesso e’ prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.
Art. 397 (Revocazione proponibile dal pubblico ministero)
Nelle cause in cui l’intervento del pubblico ministero e’ obbligatorio a norma dell’articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:
1) quando la sentenza e’ stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;
2) quando la sentenza e’ l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.
Art. 398 (Proposizione della domanda)
La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
La citazione deve indicare, a pena d’inammissibilita’, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395, del giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo o della falsita’, o del recupero dei documenti.
La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale (1).
La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui e’ proposta la revocazione, su istanza di parte, puo’ sospendere l’uno o l’altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta (2).
(1) Comma cosi’ sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
(2) Comma cosi’ sostituito dall’art. 68, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 399 (Deposito della citazione e della risposta)
Se la revocazione e’ proposta davanti al tribunale o alla corte d’appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilita’, entro venti giorni dalla notificazione nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata (1).
Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.
Se la revocazione e’ proposta davanti al pretore o al conciliatore il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell’articolo 314.
(1) Comma cosi’ sostituito dalla L. 18 dicembre 1977, n. 793.
Art. 400 (Procedimento)
Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.
Art. 401 (Sospensione dell’esecuzione)
Il giudice della revocazione puo’ pronunciare su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, la ordinanza prevista nell’articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
Art. 402 (Decisione)
Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l’eventuale restituzione di cio’ che siasi conseguito con la sentenza revocata (1).
Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all’istruttore (2).
(1) Comma cosi’ sostituito dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.
(2) Comma cosi’ sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 403 (Impugnazione della sentenza di revocazione)
Non puo’ essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.
Contro di essa sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
Capo V: DELL’OPPOSIZIONE DI TERZO
Art. 404 (Casi di opposizione di terzo)
Un terzo puo’ fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti (1).
Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando e’ l’effetto di dolo o collusione a loro danno.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette:
– l’opposizione di terzo avverso l’ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione dell’intimato o per la mancata opposizione dell’intimato pur comparso (sentenza 7 giugno 1984, n. 167).
– l’opposizione di terzo avverso l’ordinanza di sfratto per morosita’ (sentenza 25 ottobre 1985, n. 237).
– l’opposizione di terzo avverso l’ordinanza con la quale il pretore dispone l’affrancazione del fondo ex art. 4 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (sentenza 20 dicembre 1988, n. 1105).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 192 del 26 maggio 1995, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del primo comma, nella parte in cui non ammette l’opposizione di terzo avverso l’ordinanza di convalida di licenza per finita locazione.
Art. 405 (Domanda di opposizione)
L’opposizione e’ proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui.
La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all’art. 163, anche l’indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell’articolo precedente l’indicazione del giorno in cui il terzo e’ venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.
Art. 406 (Procedimento)
Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.
Art. 407 (Sospensione dell’esecuzione)
Il giudice dell’opposizione puo’ pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, l’ordinanza prevista nell’art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.
Articolo cosi’ sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
Art. 408 (Decisione)
Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l’opponente al pagamento di una pena pecuniaria di lire quattrocento se la sentenza impugnata e’ del conciliatore, di lire seicento se e’ del pretore, di lire milleduecento se e’ del tribunale e di lire duemilaquattrocento in ogni altro caso.
Titolo IV: NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO
Capo I: DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 409 (Controversie individuali di lavoro)
Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonche’ rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita’ economica;
5) rapporti di lavori dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche’ non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 410 (Tentativo facoltativo di conciliazione)
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, puo’ promuovere anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale e’ addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e’ istituita in ogni provincia, presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato, in qualita’ di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalita’ e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita’, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.
In ogni caso per la validita’ della riunione e’ necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro certifica l’impossibilita’ di procedere al tentativo di conciliazione.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 411 (Processo verbale di conciliazione)
Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita’ di sottoscrivere.
Il processo verbale e’ depositato a cura delle parti o dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e’ stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita’ formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
Se il tentativo di conciliazione si e’ svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione e’ depositato presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un’associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticita’, provvede a depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e’ stato redatto. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita’ formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 412 (Processo verbale di mancata conciliazione)
Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale: in esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, nella quale concordano, precisando, quando e’ possibile, l’ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest’ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all’articolo 411.
L’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha l’obbligo di rilasciare, alla parte che ne faccia richiesta, copia del verbale nel termine di cinque giorni.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Sezione II: DEL PROCEDIMENTO
§ 1: DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
Art. 413 (Giudice competente)
Le controversie previste dall’articolo 409 sono in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro.
Competente per territorio e’ il giudice nella cui circoscrizione e’ sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale e’ addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
Tale competenza permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purche’ la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.
Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell’articolo 409 e’ il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell’articolo 409 (1).
Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell’articolo 18.
Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
(1) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 11 febbraio 1992, n. 128.
Art. 414 (Forma della domanda)
La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
1) l’indicazione del giudice;
2) il nome, il cognome, nonche’ la residenza o il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto e’ una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonche’ la sede del ricorrente o del convenuto;
3) la determinazione dell’oggetto della domanda;
4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 415 (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza)
Il ricorso e’ depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.
Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l’udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.
Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono decorrere piu’ di sessanta giorni.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell’attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall’articolo 417.
Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Il termine di cui al comma precedente e’ elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma e’ elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all’estero.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 416 (Costituzione del convenuto)
Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.
La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio.
Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 417 Costituzione e difesa personali delle parti)
In primo grado la parte puo’ stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede le lire duecentocinquantamila.
La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all’articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all’articolo 416 con elezione di domicilio nell’ambito del territorio della Repubblica.
Puo’ proporre la domanda anche verbalmente davanti al pretore che ne fa redigere processo verbale.
Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all’articolo 415.
Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 418 (Notificazione della domanda riconvenzionale)
Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell’articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell’articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell’udienza.
Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l’udienza di discussione non devono decorrere piu’ di cinquanta giorni.
Il decreto che fissa l’udienza deve essere notificato all’attore a cura dell’ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui e’ stato pronunciato.
Tra la data di notificazione all’attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.
Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all’estero il termine di cui al secondo comma e’ elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente e’ elevato a trentacinque giorni.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 419 (Intervento volontario)
Salvo che sia effettuato per l’integrazione necessaria del contraddittorio, l’intervento del terzo ai sensi dell’articolo 105 non puo’ aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalita’ previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533. La Corte costituzionale, con sentenza n. 193 del 29 giugno 1983, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale di questo articolo nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere-dovere di fissare – con il rispetto del termine di cui all’art. 415, comma 5 (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcune delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all’estero) – una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memorie, e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell’interveniente, e che sia notificato a quest’ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza.
Art. 420 (Udienza di discussione della causa)
Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia’ formulate, previa autorizzazione del giudice.
Le parti hanno facolta’ di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore e’ valutata dal giudice ai fini della decisione.
Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.
Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione puo’ definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.
Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova gia’ proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell’udienza, per la loro immediata assunzione.
Qualora cio’ non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.
Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte puo’ dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell’udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.
L’assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessita’, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.
Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonche’ il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.
Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 416.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l’ufficio.
Le udienze di mero rinvio sono vietate.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 421 (Poteri istruttori del giudice)
Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarita’ degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.
Puo’ altresi’ disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche’ la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell’articolo precedente.
Dispone, su istanza di parte, l’accesso sul luogo di lavoro, purche’ necessario al fine dell’accertamento dei fatti, e dispone altresi’, se ne ravvisa l’utilita’, l’esame dei testimoni sul luogo stesso.
Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo’ ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell’articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell’articolo 247.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 422 (Registrazione su nastro)
Il giudice puo’ autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 423 (Ordinanze per il pagamento di somme)
Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.
Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice puo’, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantita’ per cui ritiene gia’ raggiunta la prova.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.
L’ordinanza di cui al secondo comma e’ revocabile con la sentenza che decide la causa.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 424 (Assistenza del consulente tecnico)
Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o piu’ consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell’articolo 61. A tal fine il giudice puo’ disporre ai sensi del sesto comma dell’articolo 420.
Il consulente puo’ essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 422.
Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 425 (Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali)
Su istanza di parte, l’associazione sindacale indicata dalla stessa ha facolta’ di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.
Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l’accesso ai sensi del terzo comma dell’articolo 421.
A tal fine, il giudice puo’ disporre ai sensi del sesto comma dell’articolo 420.
Il giudice puo’ richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 426 (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale)
Il pretore quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall’articolo 409, fissa con ordinanza l’udienza di cui all’articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
Nell’udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 1977, n. 14, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del combinato disposto dell’art. 426 del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 1, della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), e dell’articolo 20 della legge medesima nella parte in cui, con riguardo alle cause pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge, non e’ prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell’ordinanza che fissa la udienza di discussione ed il termine perentorio per l’integrazione degli atti.
Art. 427 (Passaggio dal rito speciale al rito ordinario)
Il pretore quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall’articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.
In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l’efficacia consentita dalle norme ordinarie.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 428 (Incompetenza del giudice)
Quando una causa relativa ai rapporti di cui all’articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l’incompetenza puo’ essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all’articolo 416 ovvero rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la udienza di cui all’articolo 420.
Quando l’incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al pretore in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 429 (Pronuncia della sentenza)
Nell’udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo.
Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 430 (Deposito della sentenza)
La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne da’ immediata comunicazione alle parti.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 431 (Esecutorieta’ della sentenza)
Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all’articolo 409 sono provvisoriamente esecutive.
All’esecuzione si puo’ procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.
Il giudice di appello puo’ disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all’altra parte gravissimo danno.
La sospensione disposta a norma del comma precedente puo’ essere anche parziale e, in ogni caso, l’esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di lire cinquecentomila.
Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283 (1).
Il giudice di appello puo’ disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi (1).
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
(1) Comma aggiunto dall’art. 69, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 432 (Valutazione equitativa delle prestazioni)
Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
§ 2: DELLE IMPUGNAZIONI
Art. 433 (Giudice d’appello)
L’appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell’articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti al tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.
Ove l’esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l’appello puo’ essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all’articolo 434.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 434 (Deposito del ricorso in appello)
Il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell’impugnazione, nonche’ le indicazioni prescritte dall’articolo 414.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all’estero.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 435 (Decreto del presidente)
Il presidente del tribunale entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l’udienza di discussione dinanzi al collegio.
L’appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto dell’appellato (1).
Tra la data di notificazione all’appellato e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.
Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all’estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 1977, n. 15, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma nella parte in cui non dispone che l’avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione sia comunicato all’appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all’appellato.
Art. 436 (Costituzione dell’appellato e appello incidentale)
L’appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza.
La costituzione dell’appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.
Se propone appello incidentale, l’appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l’impugnazione. L’appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell’appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo precedente.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 416.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 437 (Udienza di discussione)
Nell’udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.
Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.
E’ salva la facolta’ delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.
Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l’udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza puo’ adottare i provvedimenti di cui all’articolo 423.
Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 429.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 438 (Deposito della sentenza di appello)
Il deposito della sentenza di appello e’ effettuato con l’osservanza delle norme di cui all’articolo 430.
Si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 431.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 439 (Cambiamento del rito in appello)
Il tribunale, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 440 (Appellabilita’ delle sentenze)
Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquantamila.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 441 (Consulente tecnico in appello)
Il collegio, nell’udienza di cui al primo comma dell’articolo 437, puo’ nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza puo’ adottare i provvedimenti di cui all’articolo 423.
Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Capo II: DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE
Art. 442 (Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie)
Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonche’ ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.
Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 1991, n. 156, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l’indice dei prezzi calcolato dall’ISTAT per la scala mobile nel settore dell’industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilita’ dell’istituto o ente debitore per il ritardo dell’adempimento. Con sentenza n. 196 del 27 aprile 1993, la stessa Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito.
Art. 443 (Rilevanza del procedimento amministrativo)
La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell’articolo 442 non e’ procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui e’ stato proposto il ricorso amministrativo.
Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l’improcedibilita’ della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all’attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.
Il processo deve essere riassunto, a cura dell’attore, nel termine perentorio di centottanta giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 444 (Giudice competente)
Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell’articolo 442 sono di competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l’attore.
Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, e’ competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio del porto di iscrizione della nave.
Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi, e’ competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 445 (Consulente tecnico)
Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o piu’ consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell’articolo 424.
Nei casi di particolare complessita’ il termine di cui all’articolo 424 puo’ essere prorogato fino a sessanta giorni.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 446 (Istituti di patronato e di assistenza sociale)
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti possono, su istanza dell’assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all’articolo 425.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 447 (Esecuzione provvisoria)
Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all’articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.
Si applica il disposto dell’articolo 431.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 447 bis (Norme applicabili alle controversie in materia di locazione,
di comodato e di affitto)
Le controversie di cui all’articolo 8, secondo comma, numero 3), sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.
Per le controversie relative ai rapporti di cui all’articolo 8, secondo comma, numero 3), e’ competente il giudice del luogo dove si trova la cosa. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.
Il giudice puo’ disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ispezione della cosa e l’ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche’ la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.
Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All’esecuzione si puo’ procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d’appello puo’ disporre con ordinanza non impugnabile che l’efficacia esecutiva o l’esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all’altra parte gravissimo danno.
Articolo aggiunto dall’art. 70, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 448 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 449 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 450 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 451 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 452 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 453 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 454 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 455 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 456 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 457 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 458 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 459 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 460 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 461 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 462 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 463 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 464 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 465 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 466 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 467 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 468 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 469 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 470 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 471 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 472 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 473 Articolo abrogato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
chiedo aiuto!!! non so come fare, ho avuto un processo col giudice di pace a Castelnuovo di porto per motivo relativo ad una canna fumaria. Nel 2009 mentre ero in Ucraina per una adozione ho saputo che mi era arrivata la sentenza senza che sapessi nulla!!!
Risultato catastrofico in tutti i punti di vista (con la mia ragione) il mio avvocato non si è presentato per ben 5 udienze. Capirete che batosta!! Dopo fatto i lavori a norma e pagato tutte le spese mi sono ritrovato dopo qualche tempo(visto che purtroppo secondo ll proprietario i lavori non andavano bene ) con un nuovo processo questa volta di appello, ma sapete qualè il colmo, che anche questa volta non ho saputo niente,risultato, altra batosta!!!!
Domanda? che cosa posso fare edasso? Per cortesia se avessi la possibilità di far sapere come stanno le cose al giudice cambierrebero le cose.Visto i tempi spero in qualche riscontro urgente grazie.
Commenta!