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Codice Penale – Dei reati in generale


Libro primo:
DEI REATI IN GENERALE



Titolo IV: DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO

Capo IV: DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO

Art. 120 Diritto di querela

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o
dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione
d’infermita’ di mente, il diritto di querela e’ esercitato dal genitore o
dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati,
possono esercitare il diritto di querela, e possono altresi’, in loro
vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante
ogni contraria dichiarazione di volonta’, espressa o tacita, del minore o
dell’inabilitato.

Art. 121 Diritto di querela esercitato da un curatore speciale

Se la persona offesa e’ minore degli anni quattordici o inferma di mente,
e non v’e’ chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l’esercita si trovi
con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela
e’ esercitato da un curatore speciale.

Art. 122 Querela di uno fra piu’ offesi

Il reato commesso in danno di piu’ persone e’ punibile anche se la querela
e’ proposta da una soltanto di esse.

Art. 123 Estensione della querela

La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il
reato.

Art. 124 Termine per proporre la querela. Rinuncia

Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non puo’
essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che
costituisce il reato.

Il diritto di querela non puo’ essere esercitato se vi e’ stata rinuncia
espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l’esercizio.

Vi e’ rinuncia tacita, quando chi ha facolta’ di proporre querela ha
compiuto fatti incompatibili con la volonta’ di querelarsi.

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il
reato.

Art. 125 Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del
rappresentante

La rinuncia alla facolta’ di esercitare il diritto di querela, fatta dal
genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto
gli anni quattordici, o l’inabilitato, del diritto di proporre querela.

Art. 126 Estinzione del diritto di querela

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.

Se la querela e’ stata gia’ proposta, la morte della persona offesa non
estingue il reato.

Art. 127 Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente
della Repubblica

Salvo quanto e’ disposto nel titolo I del libro II di questo codice,
qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in
danno del Presidente della Repubblica, alla querela e’ sostituita la
richiesta del Ministro della giustizia.

Articolo cosi’ modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.

Art. 128 Termine per la richiesta di procedimento

Quando la punibilita’ di un reato dipende dalla richiesta dell’Autorita’,
la richiesta non puo’ essere piu’ proposta, decorsi tre mesi dal giorno in
cui l’Autorita’ ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

Quando la punibilita’ di un reato commesso all’estero dipende dalla
presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non puo’
essere piu’ proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si
trova nel territorio dello Stato.

Art. 129 Irrevocabilita’ ed estensione della richiesta

La richiesta dell’Autorita’ e’ irrevocabile.

Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla
richiesta.

Art. 130 Istanza della persona offesa

Quando la punibilita’ del reato dipende dall’istanza della persona offesa,
l’istanza e’ regolata dalle disposizioni relative alla richiesta.
Nondimeno, per quanto riguarda la capacita’ e la rappresentanza della
persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.

Art. 131 Reato complesso. Procedibilita’ di ufficio

Nei casi preveduti dall’articolo 84, per il reato complesso si procede
sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi
costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.



Titolo V: DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE
ED ESECUZIONE DELLA PENA

Capo I: DELLA MODIFICAZIONE E APPLICAZIONE DELLA PENA


Art. 132 Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della
pena: limiti

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena
discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l’uso di
tale potere discrezionale.

Nell’aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i
limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente
determinati dalla legge.

Art. 133 Gravita’ del reato: valutazione agli effetti della pena

Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente,
il giudice deve tenere conto della gravita’ del reato, desunta:

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal
luogo e da ogni altra modalita’ dell’azione;

2) dalla gravita’ del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa
dal reato;

3) dalla intensita’ del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresi’, della capacita’ a delinquere del
colpevole, desunta:

1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla
vita del reo, antecedenti al reato;

3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4) delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Art. 133 bis Condizioni economiche del reo; valutazione agli
effetti della pena pecuniaria

Nella determinazione dell’ammontare della multa o dell’ammenda il giudice
deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall’articolo
precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

Il giudice puo’ aumentare la multa o l’ammenda stabilita dalla legge sino
al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni
economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero
che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 133 ter Pagamento rateale della multa o dell’ammenda

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo’
disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la
multa o l’ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna
rata tuttavia non puo’ essere inferiore a lire trentamila.

In ogni momento il condannato puo’ estinguere la pena mediante un unico
pagamento.

Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 134 Computo delle pene

Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di
giorno, e, in quelle a pena pecuniaria, delle frazioni di lira.

Art. 135 Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio
fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando
venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena
pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

Articolo cosi’ sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 136 Modalita’ di conversione di pene pecuniarie

Le pene della multa e dell’ammenda, non eseguite per insolvibilita’ del
condannato, si convertono a norma di legge.

Articolo cosi’ sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre 1979, n.
131, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo.

Art. 137 Custodia cautelare

La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile
si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o
dall’ammontare della pena pecuniaria.

La custodia cautelare e’ considerata, agli effetti della detrazione, come
reclusione od arresto.

Art. 138 Pena e custodia cautelare per reati commessi all’estero

Quando il giudizio seguito all’estero e’ rinnovato nello Stato, la pena
scontata all’estero e’ sempre computata, tenendo conto della specie di
essa; e, se vi e’ stata all’estero custodia cautelare, si applicano le
disposizioni dell’articolo precedente.

Art. 139 Computo delle pene accessorie

Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto del tempo
in cui il condannato sconta la pena detentiva, o e’ sottoposto a misura di
sicurezza detentiva, ne’ del tempo in cui egli si e’ sottratto
volontariamente alla esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Art. 140 Articolo abrogato dall’art. 217 delle disposizioni di coordinamento del
codice di procedura penale.


Capo II: DELLA ESECUZIONE DELLA PENA


Art. 141 Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 142 Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 143 Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 144 Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 145 Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato

Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati e’ corrisposta una
remunerazione per il lavoro prestato.

Sulla remunerazione, salvo che l’adempimento delle obbligazioni sia
altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;

2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;

3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari
a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non e’
soggetta a pignoramento o a sequestro.

Art. 146 Rinvio obbligatorio della esecuzione della pena

L’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e’ differita:

1) se deve aver luogo contro donna incinta;

2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi;

3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV
nei casi di incompatibilita’ con lo stato di detenzione ai sensi dell’art.
286 bis, comma 1, del codice di procedura penale (1) .

Nel caso preveduto dal n. 2 il provvedimento e’ revocato, qualora il
figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia
avvenuto da oltre due mesi.

(1) Numero aggiunto dall’art. 2, D.L. 14 maggio 1993, n. 139.
Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n.
438, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente numero
nella parte in cui prevede che il differimento ha luogo anche quando
l’espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del
soggetto e di quella degli altri detenuti.

Art. 147 Rinvio facoltativo della esecuzione della pena

L’esecuzione di una pena puo’ essere differita:

1) se e’ presentata domanda di grazia, e l’esecuzione della pena non deve
essere differita a norma dell’articolo precedente;

2) se una pena restrittiva della liberta’ personale deve essere eseguita
contro chi si trova in condizioni di grave infermita’ fisica;

3) se una pena restrittiva della liberta’ personale deve essere eseguita
contro donna, che ha partorito da piu’ di sei mesi ma da meno di un anno,
e non vi e’ modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.

Nel caso indicato nel n. 1, la esecuzione della pena non puo’ essere
differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a
decorrere dal giorno in cui la sentenza e’ divenuta irrevocabile, anche se
la domanda di grazia e’ successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel n. 3, il provvedimento e’ revocato, qualora il
figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre.

Art. 148 Infermita’ psichica sopravvenuta al condannato

Se, prima dell’esecuzione di una pena restrittiva della liberta’ personale
o durante l’esecuzione, sopravviene al condannato una infermita’ psichica,
il giudice, qualora ritenga che l’infermita’ sia tale da impedire
l’esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che
il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una
casa di cura e di custodia. Il giudice puo’ disporre che il condannato,
invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio
comune se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di
arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale, o
professionale, o di delinquente per tendenza.

La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui, per
infermita’ psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte (1)
deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario.

Il provvedimento di ricovero e’ revocato, e il condannato e’ sottoposto
alla esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno
determinato tale provvedimento.

La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1975, n. 146, ha
dichiarato l’illegittimita’ costituzionale di questo articolo nella parte
in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio
giudiziario del condannato caduto in stato di infermita’ psichica durante
l’esecuzione di pena restrittiva della liberta’ personale, ordini che la
pena medesima sia sospesa; ha dichiarato altresi’ l’illegittimita’ nella
parte in cui prevede che il giudice ordini la sospensione della pena anche
nel caso in cui il condannato sia ricoverato in una casa di cura e di
custodia ovvero in un manicomio comune.

(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 149 Articolo abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354.



Titolo VI: DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA

Capo I: DELLA ESTINZIONE DEL REATO


Art. 150 Morte del reo prima della condanna

La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.

Art. 151 Amnistia

L’amnistia estingue il reato, e, se vi e’ stata condanna, fa cessare
l’esecuzione della condanna e le pene accessorie (1) .

Nel concorso di piu’ reati, l’amnistia si applica ai singoli reati per i
quali e’ conceduta.

La estinzione del reato per effetto dell’amnistia e’ limitata ai reati
commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che
questo stabilisca una data diversa.

L’amnistia puo’ essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

L’amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi
dell’articolo 99, ne’ ai delinquenti abituali, o professionali o per
tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 1971, n. 175, ha
dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma nella parte
in cui esclude la rinuncia, con le conseguenze indicate in motivazione,
all’applicazione dell’amnistia.

Art. 152 Remissione della querela

Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione
estingue il reato.

La remissione e’ processuale o extraprocessuale. La remissione
extraprocessuale e’ espressa o tacita. Vi e’ remissione tacita, quando il
querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volonta’ di persistere
nella querela.

La remissione puo’ intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per
i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non puo’ essere sottoposta a termini o a condizioni.
Nell’atto di remissione puo’ essere fatta rinuncia al diritto alle
restituzioni e al risarcimento del danno.

Art. 153 Esercizio del diritto di remissione. Incapace

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di
infermita’ di mente, il diritto di remissione e’ esercitato dal loro
legale rappresentante.

I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati
possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela e’
stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha
effetto senza l’approvazione di questo.

Il rappresentante puo’ rimettere la querela proposta da lui o dal
rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta
volonta’ contraria.

Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in
cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che e’ stata proposta
la querela.

Art. 154 Piu’ querelanti: remissione di uno solo

Se la querela e’ stata proposta da piu’ persone, il reato non si estingue
se non interviene la remissione di tutti i querelanti.

Se tra piu’ persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto
querela, la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di
querela delle altre.

Art. 155 Accettazione della remissione

La remissione non produce effetto, se il querelato l’ha espressamente o
tacitamente ricusata. Vi e’ ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto
fatti incompatibili con la volonta’ di accettare la remissione.

La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno
commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi
l’abbia ricusata.

Per quanto riguarda la capacita’ di accettare la remissione, si osservano
le disposizioni dell’articolo 153.

Se il querelato e’ un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la
rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di
interessi, la facolta’ di accettare la remissione e’ esercitata da un
curatore speciale.

Art. 156 Estinzione del diritto di remissione

Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal
reato.

La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1975, n. 151, ha
dichiarato l’illegittimita’ costituzionale di questo articolo nella parte
in cui non attribuisce l’esercizio del diritto di remissione della querela
agli eredi della persona offesa dal reato, allorche’ tutti vi consentano.

Art. 157 Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

La prescrizione estingue il reato:

1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce
la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la
pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge
stabilisce la pena dell’arresto;

6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge
stabilisce la pena dell’ammenda (1) .

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al
massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o
tentato, tenuto conto dell’aumento massimo di pena stabilito per le
circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le
circostanze attenuanti.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti
si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell’articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente
la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario
a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

N.B.: La Corte costituzioanle, con sentenza 31 maggio 1990, n. 275, ha
dichiarato l’illegittimita’ costituzionale di questo articolo nella parte
in cui non prevede che l’imputato possa rinunziare alla prescrizione del
reato.

(1) Numero cosi’ modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 158 Decorrenza del termine della prescrizione

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno
della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui e’ cessata
l’attivita’ del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal
giorno in cui e’ cessata la permanenza o la continuazione.

Quando la legge fa dipendere la punibilita’ del reato dal verificarsi di
una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la
condizione si e’ verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela,
istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del
commesso reato.

Art. 159 Sospensione del corso della prescrizione

Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a
procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in
cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia
cautelare e’ imposta da una particolare disposizione di legge (1).

La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a
procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il
pubblico ministero effettua la relativa richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e’ cessata la
causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso
della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorita’ competente
accoglie la richiesta.

Articolo modificato dall’art. 1, L. 5 ottobre 1991, n. 320.

(1)Comma cosi’ modificato dall’art. 15, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332.

Art. 160 Interruzione del corso della prescrizione

Il corso della prescrizione e’ interrotto dalla sentenza di condanna o dal
decreto di condanna.

Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che applica le misure
cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto,
l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l’invito
a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il
provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di
consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta
di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare,
l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione
della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena,
la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto
che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il
decreto di citazione a giudizio (1).

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno
della interruzione. Se piu’ sono gli atti interruttivi, la prescrizione
decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti
nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre la meta’.

(1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 239 delle disposizioni di
coordinamento del codice di procedura penale.

Art. 161 Effetti della sospensione e della interruzione

La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per
tutti coloro che hanno commesso il reato.

Quando per piu’ reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o
la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per
gli altri.

Art. 162 Oblazione nelle contravvenzioni

Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena
dell’ammenda, il contravventore e’ ammesso a pagare, prima dell’apertura
del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma
corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla
legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato.

Articolo cosi’ sostituito dall’art. 7, D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 679.

Art. 162 bis Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene
alternative

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa
dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore puo’ essere ammesso a
pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di
condanna, una somma corrispondente alla meta’ del massimo dell’ammenda
stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del
procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma
corrispondente alla meta’ del massimo dell’ammenda.

L’oblazione non e’ ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo
capoverso dell’articolo 99, dall’articolo 104 o dall’articolo 105, ne’
quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili
da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice puo’ respingere con ordinanza la domanda di
oblazione, avuto riguardo alla gravita’ del fatto.

La domanda puo’ essere riproposta fino all’inizio della discussione finale
del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo
estingue il reato.

Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 163 Sospensione condizionale della pena

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un
tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o
congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135,
sia equivalente ad una pena privativa della liberta’ personale per un
tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice puo’ ordinare
che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni
se la condanna e’ per delitto e di due anni se la condanna e’ per
contravvenzione.

Se il reato e’ stato commesso da un minore degli anni diciotto, la
sospensione puo’ essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva
della liberta’ personale non superiore a tre anni, ovvero una pena
pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a
norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della
liberta’ personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato e’ stato commesso da persona di eta’ superiore agli anni
diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni
settanta, la sospensione puo’ essere ordinata quando si infligga una pena
restrittiva della liberta’ personale non superiore a due anni e sei mesi
ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena
privativa della liberta’ personale per un tempo non superiore, nel
complesso, a due anni e sei mesi.

Articolo cosi’ sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 164 Limiti entro i quali e’ ammessa la sospensione
condizionale della pena

La sospensione condizionale della pena e’ ammessa soltanto se, avuto
riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133, il giudice presume che
il colpevole si asterra’ dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non puo’ essere conceduta:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per
delitto, anche se e’ intervenuta la riabilitazione, ne’ al delinquente o
contravventore abituale o professionale;

2) allorche’ alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di
sicurezza personale, perche’ il reo e’ persona che la legge presume
socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di
sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non puo’ essere concessa piu’ di
una volta. Tuttavia il giudice, nell’infliggere una nuova condanna, puo’
disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere,
cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto,
non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163 (1).

Articolo cosi’ sostituito dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile 1976, n. 95, ha
dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma di questo
articolo nella parte in cui non consente la concessione della sospensione
condizionale della pena a chi ha gia’ riportato una precedente condanna a
pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere
cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i
limiti stabiliti dall’art. 163 del codice penale.

Art. 165 Obblighi del condannato

La sospensione condizionale della pena puo’ essere subordinata
all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma
liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata
sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di
riparazione del danno; puo’ altresi’ essere subordinata, salvo che la
legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose del reato, secondo le modalita’ indicate dal giudice nella
sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando e’ concessa a persona che
ne ha gia’ usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli
obblighi previsti nel comma precedente, salvo che cio’ sia impossibile.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli
obblighi devono essere adempiuti.

Articolo cosi’ sostituto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 166 Effetti della sospensione

La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.

La condanna a pena condizionalmente sospesa non puo’ costituire in alcun
caso, di per se’ sola, motivo per l’applicazione di misure di prevenzione,
ne’ d’impedimento all’accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne
i casi specificamente previsti dalla legge, ne’ per il diniego di
concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere
attivita’ lavorativa.

Articolo cosi’ sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.

Art. 167 Estinzione del reato

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero
una contravvenzione della stessa indole, ed adempie gli obblighi
impostigli, il reato e’ estinto.

Il tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene (1).

(1)Comma cosi’ sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.

Art. 168 Revoca della sospensione

Salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164, la sospensione
condizionale della pena e’ revocata di diritto qualora, nei termini
stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per
cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi
impostigli;

2) riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena
che, cumulata a quella pecedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti
dall’art. 163.

Qualora il condannato riporti un’altra condanna per un delitto
anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente
sospesa, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163, il giudice, tenuto
conto dell’indole e della gravita’ del reato, puo’ revocare l’ordine di
sospensione condizionale della pena.

Articolo cosi’ sostituito dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99.

Art. 169 Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto

Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge
stabilisce una pena restrittiva della liberta’ personale non superiore nel
massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a
lire tre milioni (1) , anche se congiunta a detta pena, il giudice puo’
astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo
alle circostanze indicate nell’articolo 133, presume che il colpevole si
asterra’ dal commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice puo’, nella sentenza, per gli
stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1
del primo capoverso dell’articolo 164.

Il perdono giudiziale non puo’ essere conceduto piu’ di una volta (2) .

La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 1973, n. 108, ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale di questo articolo nella parte in cui non
consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si
legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali e’ stato
concesso il beneficio.

(1) Importo ora stabilito dall’art. 19, R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404,
nel testo modificato dall’art. 112, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1976, n. 154, ha
dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma nella parte
in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale in caso di
reato commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, e di pena
che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti di applicabilita’
del beneficio.

Art. 170 Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o

circostanza aggravante di un altro reato

Quando un reato e’ il presupposto di un altro reato, la causa che lo
estingue non si estende all’altro reato.

La causa estintiva di un reato, che e’ elemento costitutivo o circostanza
aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.

L’estinzione di taluno fra piu’ reati connessi non esclude, per gli altri,
l’aggravamento di pena derivante dalla connessione.



Capo II: DELLA ESTINZIONE DELLA PENA


Art. 171 Morte del reo dopo la condanna

La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.

Art. 172 Estinzione delle pene della reclusione e della multa per
decorso del tempo

La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al
doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non
inferiore a dieci anni.

La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, e’ inflitta la pena
della multa, per l’estinzione dell’una e dell’altra pena si ha riguardo
soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna e’ divenuta irrevocabile,
ovvero dal giorno in cui il condannato si e’ sottratto volontariamente
alla esecuzione gia’ iniziata della pena.

Se l’esecuzione della pena e’ subordinata alla scadenza di un termine o al
verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della
pena decorre dal giorno in cui il termine e’ scaduto o la condizione si e’
verificata.

Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l’estinzione della pena,
a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima
sentenza.

L’estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi
preveduti dai capoversi dell’articolo 99, o di delinquenti abituali,
professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo
necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla
reclusione per un delitto della stessa indole.

Art. 173 Estinzione delle pene dell’arresto e dell’ammenda per
decorso del tempo

Le pene dell’arresto e dell’ammenda si estinguono nel termine di cinque
anni. Tale termine e’ raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi
preveduti dai capoversi dell’articolo 99, ovvero di delinquenti abituali,
professionali o per tendenza.

Se, congiuntamente alla pena dell’arresto, e’ inflitta la pena
dell’ammenda, per l’estinzione dell’una e dell’altra pena si ha riguardo
soltanto al decorso del termine stabilito per l’arresto.

Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo,
quarto e quinto capoverso dell’articolo precedente.

Art. 174 Indulto e grazia

L’indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la
commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le
pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli
altri effetti penali della condanna.

Nel concorso di piu’ reati, l’indulto si applica una sola volta, dopo
cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.

Si osservano, per l’indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi
capoversi dell’articolo 151.

Art. 175 Non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale

Se, con una prima condanna, e’ inflitta una pena detentiva non superiore a
due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il
giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133, puo’
ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non
per ragione di diritto elettorale (1).

La non menzione della condanna puo’ essere altresi’ concessa quando e’
inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una
pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell’articolo 135 e cumulata
alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della
liberta’ personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

Se il condannato commette successivamente un delitto, l’ordine di non far
menzione della condanna precedente e’ revocato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna
conseguono pene accessorie (2).

Articolo sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 1984, n. 155, ha
dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma ( nel testo
sostituito dalla L. n. 689/1981) , nella parte in cui esclude che possano
concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del
casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di
condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con
quelle gia’ irrogate, non superino i limiti di applicabilita’ del
beneficio. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 17 marzo 1988, n.
304, ha dichiarato l’illegittimita’ del comma nella parte in cui prevede
che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna
a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia
superiore a un milione, anziche’ a somma pari a quella risultante dal
ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell’art. 135 cod.
pen.

(2) Comma e’ stato abrogato dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19.

Art. 176 Liberazione condizionale

Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della
pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo
ravvedimento, puo’ essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha
scontato almeno trenta mesi e comunque almeno meta’ della pena
inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.

Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo
99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve
avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della
pena inflittagli.

Il condannato all’ergastolo puo’ essere ammesso alla liberazione
condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.

La concessione della liberazione condizionale e’ subordinata
all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che
il condannato dimostri di trovarsi nell’impossibilita’ di adempierle.

Art. 177 Revoca della liberazione condizionale o estinzione della
pena

Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta
sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il
condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con
un provvedimento successivo. La liberazione condizionale e’ revocata, se
la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa
indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla liberta’ vigilata,
disposta a termini dell’articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo
trascorso in liberta’ condizionale non e’ computato nella durata della
pena e il condannato non puo’ essere riammesso alla liberazione
condizionale (1) .

Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data
del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato
all’ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena
rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate
dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

Articolo cosi’ modificato dalla L. 25 novembre 1962, n. 1634.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 maggio 1989, n. 282, ha
dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma nella parte
in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al
tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da
espiare, tenendo conto del tempo trascorso in liberta’ condizionale
nonche’ delle restrizioni di liberta’ subite dal condannato e del suo
comportamento durante tale periodo. Successivamente la stessa Corte, con
sentenza 4 giugno 1997, n. 161, ha dichiarato l’illegittimita’
costituzionale del presente comma, ultimo periodo, nella parte in cui non
prevede che il condannato alla pena dell’ergastolo, cui sia stata revocata
la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del
beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti.

Art. 178 Riabilitazione

La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale
della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 179 Condizioni per la riabilitazione

La riabilitazione e’ conceduta quando siano decorsi cinque anni dal giorno
in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo
estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona
condotta. Il termine e’ di dieci anni se si tratta di recidivi, nei casi
preveduti dai capoversi dell’articolo 99.

Il termine e’, parimenti, di dieci anni se si tratta di delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia
stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una
casa di lavoro.

La riabilitazione non puo’ essere conceduta quando il condannato:

1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di
espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il
provvedimento non sia stato revocato;

2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo
che dimostri di trovarsi nella impossibilita’ di adempierle.

Art. 180 Revoca della sentenza di riabilitazione

La sentenza di riabilitazione e’ revocata di diritto se la persona
riabilitata commette entro cinque anni un delitto non colposo, per il
quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a
tre anni, od un’altra pena piu’ grave.

Art. 181 Riabilitazione nel caso di condanna all’estero

Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso
di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell’articolo 12.



Capo III: DISPOSIZIONI COMUNI


Art. 182 Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena

Salvo che la legge disponga altrimenti, l’estinzione del reato o della
pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si
riferisce.

Art. 183 Concorso di cause estintive

Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui
esse intervengono.

Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue
la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se e’ intervenuta
successivamente.

Quando intervengono in tempi diversi piu’ cause di estinzione del reato o
della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle
successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in
conseguenza della causa antecedente.

Se piu’ cause intervengono contemporaneamente, la causa piu’ favorevole
opera l’estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli
effetti che non siano estinti in conseguenza della causa piu’ favorevole,
si applica il capoverso precedente.

Art. 184 Estinzione della pena di morte, dell’ergastolo o di pene
temporanee nel caso di concorso di reati

Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte o
dell’ergastolo e’ estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il
reato concorrente, e’ eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato ha
gia’ interamente subito l’isolamento diurno, applicato a norma del
capoverso dell’articolo 72, la pena per il reato concorrente e’ ridotta
alla meta’; ed e’ estinta, se il condannato e’ stato detenuto per oltre
trenta anni.

Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere
scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente,
al condannato all’ergastolo, non si applica l’isolamento diurno, stabilito
nel capoverso dell’articolo 72. Se la pena detentiva deve essere scontata
solo in parte, il periodo dell’isolamento diurno, applicato a norma del
predetto articolo, puo’ essere ridotto fino a tre mesi.



Titolo VII: DELLE SANZIONI CIVILI


Art. 185 Restituzioni e risarcimento del danno

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale,
obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi
civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

Art. 186 Riparazione del danno mediante pubblicazione della
sentenza di condanna

Oltre quanto prescritto nell’articolo precedente e in altre disposizioni
di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese,
della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo
per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.

Art. 187 Indivisibilita’ e solidarieta’ nelle obbligazioni “ex delicto”

L’obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di
condanna e’ indivisibile.

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento
del danno patrimoniale o non patrimoniale.

Art. 188 Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo al
rimborso

Il condannato e’ obbligato a rimborsare all’erario dello Stato le spese
per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale
obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a
norma delle leggi civili.

L’obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non
si trasmette agli eredi del condannato.

Art. 189 Ipoteca legale; sequestro

Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell’imputato a garanzia del
pagamento:

1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all’erario dello
Stato;

2) delle spese del procedimento;

3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti
di pena;

4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di
cura e di alimenti per la persona offesa, durante l’infermita’;

5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le
spese processuali;

6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a
titolo di onorario.

L’ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere
ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta
irrevocabile.

Se vi e’ fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le
garanzie delle obbligazioni per le quali e’ ammessa l’ipoteca legale, puo’
essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell’imputato.

Gli effetti dell’ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza
irrevocabile di proscioglimento.

Se l’imputato offre cauzione, puo’ non farsi luogo alla iscrizione della
ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si
considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato
di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso,
i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.

Art. 190 Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile

Le garanzie stabilite nell’articolo precedente si estendono anche ai beni
della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati
nei numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per la ipoteca legale,
sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni
dell’imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla
persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo
capoverso dell’articolo precedente.

Art. 191 Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro

Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei
due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non
devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell’ordine seguente:

1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura
e di alimenti per la persona offesa, durante l’infermita’;

2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese
processuali al danneggiato, purche’ il pagamento ne sia richiesto entro un
anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta
irrevocabile;

3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui
dovuta a titolo di onorario;

4) le spese del procedimento;

5) le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena.

Se l’esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte,
e’ depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata
alle spese predette;

6) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato.

Art. 192 Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il
reato

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non
hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189.

Art. 193 Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato

Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la
gestione dell’ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole
dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati
nell’articolo 189.

Nondimeno, per la revoca dell’atto, e’ necessaria la prova della mala fede
dell’altro contraente.

Art. 194 Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole
prima del reato

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non
sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell’articolo 189, qualora si
provi che furono da lui compiuti in frode.

La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la
semplice amministrazione ovvero la gestione dell’ordinario commercio;
nondimeno, per la revoca dell’atto a titolo oneroso, e’ necessaria la
prova anche della mala fede dell’altro contraente.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori
di un anno al commesso reato.

Art. 195 Diritti dei terzi

Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono
regolati dalle leggi civili.

Art. 196 Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a
persona dipendente

Nei reati commessi da chi e’ soggetto all’altrui autorita’, direzione o
vigilanza, la persona rivestita dell’autorita’, o incaricata della
direzione o vigilanza, e’ obbligata, in caso di insolvibilita’ del
condannato, al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o
dell’ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di
disposizioni che essa era tenuta a far osservare, e delle quali non debba
rispondere penalmente.

Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al
condannato le disposizioni dell’art. 136.

Articolo cosi’ sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 197 Obbligazione civile delle persone giuridiche per il
pagamento delle multe e delle ammende

Gli enti forniti di personalita’ giuridica, eccettuati lo Stato, le
regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per
reato contro chi ne abbia la rappresentanza o l’amministrazione, o sia con
essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca
violazione degli obblighi inerenti alla qualita’ rivestita dal colpevole,
ovvero sia commesso nell’interesse della persona giuridica, sono obbligati
al pagamento, in caso di insolvibilita’ del condannato, di una somma pari
all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta.

Se tale obbligazione non puo’ essere adempiuta, si applicano al condannato
le disposizioni dell’articolo 136.

Articolo cosi’ sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 198 Effetti della estinzione del reato o della pena sulle
obbligazioni civili

L’estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle
obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle
obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.



Titolo VIII: DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA

Capo I: DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI

Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 199 Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione
espressa di legge

Nessuno puo’ essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano
espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa
preveduti.

Art. 200 Applicabilita’ delle misure di sicurezza rispetto al
tempo, al territorio e alle persone

Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della
loro applicazione.

Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza e’
diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.

Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano
nel territorio dello Stato.

Tuttavia l’applicazione di misure di sicurezza allo straniero non
impedisce l’espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle
leggi di pubblica sicurezza.

Art. 201 Misure di sicurezza per fatti commessi all’estero

Quando, per un fatto commesso all’estero, si procede o si rinnova il
giudizio nello Stato, e’ applicabile la legge italiana anche riguardo alle
misure di sicurezza.

Nel caso indicato nell’articolo 12, n. 3, l’applicazione delle misure di
sicurezza stabilite dalla legge italiana e’ sempre subordinata
all’accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.

Art. 202 Applicabilita’ delle misure di sicurezza

Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone
socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla
legge come reato.

La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente
pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non
preveduto dalla legge come reato.

Art. 203 Pericolosita’ sociale

Agli effetti della legge penale, e’ socialmente pericolosa la persona,
anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei
fatti indicati nell’articolo precedente, quando e’ probabile che commetta
nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La qualita’ di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze
indicate nell’articolo 133.

Art. 204 Articolo abrogato dalla L. 10 ottobre 1986, n. 663.

Art. 205 Provvedimento del giudice

Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di
condanna o di proscioglimento.

Possono essere ordinate con provvedimento successivo:

1) nel caso di condanna, durante l’esecuzione della pena o durante il
tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della
pena;

2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualita’ di persona socialmente
pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla
durata minima della relativa misura di sicurezza (1);

3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1982, n. 139, la Corte
cost. ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente cpv. n.
2, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario dell’imputato prosciolto per infermita’
psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o
della esecuzione della persistente pericolosita’ sociale derivante dalla
infermita’ medesima al tempo dell’applicazione della misura.

Art. 206 Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza

Durante la istruzione o il giudizio, puo’ disporsi che il minore di eta’,
o l’infermo di mente, o l’ubriaco abituale, o la persona dedita all’uso di
sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da
alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un
riformatorio, o in un manicomio giudiziale, o in una casa di cura e di
custodia.

Il giudice revoca l’ordine, quando ritenga che tali persone non siano piu’
socialmente pericolose.

Il tempo dell’esecuzione provvisoria della misura di sicurezza e’
computato nella durata minima di essa.

Art. 207 Revoca delle misure di sicurezza personali

Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse
sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

La revoca non puo’ essere ordinata se non e’ decorso un tempo
corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna
misura di sicurezza (1).

L’articolo comprendeva un terzo comma abrogato dalla L. 26 luglio 1975,
n. 354, che precedentemente, la Corte costituzionale, con sentenza 23
aprile 1974, n. 110, aveva dichiarato illegittimo nella parte in cui
attribuiva al Ministro di grazia e giustizia  anziche’ al giudice di sorveglianza
il potere di revocare le misure di sicurezza.

(1)La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1974, n. 110, ha
dichiarato l’illegittimita’ costituzionale di questo comma nella parte in
cui non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso
il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.

Art. 208 Riesame della pericolosita’

Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna
misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della
persona che vi e’ sottoposta, per stabilire se essa e’ ancora socialmente
pericolosa.

Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo
termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di
ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice puo’, in ogni tempo,
procedere a nuovi accertamenti.

Art. 209 Persona giudicata per piu’ fatti

Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, piu’ fatti per i
quali siano applicabili piu’ misure di sicurezza della medesima specie, e’
ordinata una sola misura di sicurezza.

Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta
complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad
esso, applica una o piu’ delle misure di sicurezza stabilite dalla legge.

Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive, alle quali
debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla
legge.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di
sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non siasi ancora iniziata
l’esecuzione.

Art. 210 Effetti della estinzione del reato o della pena

La estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza
e ne fa cessare l’esecuzione.

L’estinzione della pena impedisce l’applicazione delle misure di
sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono
essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l’esecuzione delle misure
di sicurezza che sono state gia’ ordinate dal giudice come misure
accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci
anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro e’ sostituita
la liberta’ vigilata.

Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita la
pena di morte (1) , ovvero, in tutto o in parte, la pena dell’ergastolo,
il condannato e’ sottoposto a liberta’ vigilata per un tempo non inferiore
a tre anni.

(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 211 Esecuzione delle misure di sicurezza

Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo
che la pena e’ stata scontata o e’ altrimenti estinta.

Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo
che la sentenza di condanna e’ divenuta irrevocabile.

L’esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte
a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste
ultime.

Art. 212 Casi di sospensione o di trasformazione di misure di
sicurezza

L’esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile e’
sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo
corso dopo l’esecuzione della pena.

Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva e’ colpita da
un’infermita’ psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio
giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia.

Quando sia cessata la infermita’, il giudice, accertato che la persona e’
socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia
agricola o ad una casa di lavoro, ovvero a un riformatorio giudiziario, se
non crede di sottoporla a liberta’ vigilata.

Se l’infermita’ psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza
non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l’infermo viene ricoverato
in un manicomio comune, cessa l’esecuzione di dette misure. Nondimeno, se
si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non
detentiva, il giudice, cessata l’infermita’, procede a nuovo accertamento
ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la
persona risulti ancora pericolosa.

Art. 213 Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di
sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro

Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a cio’
destinati.

Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati agli
uomini.

In ciascuno degli stabilimenti e’ adottato un particolare regime educativo
o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini
criminose della persona e, in genere, al pericolo sociale che da essa
deriva.

Il lavoro e’ remunerato. Dalla remunerazione e’ prelevata una quota per il
rimborso delle spese di mantenimento.

Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi
giudiziari, si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di
spedalita’.

Art. 214 Inosservanza delle misure di sicurezza detentive

Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si
sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia a decorrere il
periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno in cui a
questa e’ data nuovamente esecuzione.

Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un
manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia.



Sezione II: DISPOSIZIONI SPECIALI


Art. 215 Specie

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non
detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

1) l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

2) il ricovero in una casa di cura e di custodia;

3) il ricorso in un manicomio giudiziario;

4) il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza non detentive:

1) la liberta’ vigilata:

2) il divieto di soggiorno in uno o piu’ Comuni, o in una o piu’ Province;

3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande
alcooliche;

4) l’espulsione dello straniero dallo Stato.

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la
specie, il giudice dispone che si applichi la liberta’ vigilata, a meno
che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre
l’assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Art. 216 Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di
lavoro

Sono assegnati ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro:

1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o
per tendenza;

2) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, e non essendo piu’ sottoposti a misura di
sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova
manifestazione della abitualita’, della professionalita’ o della tendenza
a delinquere;

3) le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati
espressamente nella legge.

Art. 217 Durata minima

La assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la
durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali, la durata minima e’
di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed e’ di quattro
anni per i delinquenti per tendenza.

Art. 218 Esecuzione

Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o
professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni speciali.

Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in
una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle
condizioni e attitudini della persona a cui il provvedimento si riferisce.
Il provvedimento puo’ essere modificato nel corso della esecuzione.

Art. 219 Assegnazione a una casa di cura e di custodia

Il condannato, per un delitto non colposo, a una pena diminuita per
cagione di infermita’ psichica, o di cronica intossicazione da alcool o da
sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, e’ ricoverato
in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno,
quando la pena stabilita dalla legge non e’ inferiore nel minimo a cinque
anni di reclusione (1) .

Se per il delitto commesso e’ stabilita dalla legge la pena di morte (2) o
la pena dell’ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a
dieci anni, la misura di sicurezza e’ ordinata per un tempo non inferiore
a tre anni (1).

Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena
detentiva, e risulta che il condannato e’ persona socialmente pericolosa,
il ricovero in una casa di cura e di custodia e’ ordinato per un tempo non
inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice puo’ sostituire alla misura del
ricovero quella della liberta’ vigilata. Tale sostituzione non ha luogo,
qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione
cronica da alcool o da sostanze stupefacenti (3).

Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia,
non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 1983, n. 249, ha
dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del primo comma nella parte in
cui non subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di
custodia dell’imputato condannato per delitto non colposo ad una pena
diminuita per cagione di infermita’ psichica al previo accertamento da
parte del giudice della persistente pericolosita’ sociale derivante dalla
infermita’ medesima, al tempo dell’applicazione della misura di sicurezza,
e ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del secondo
comma nella parte in cui non subordina il provvedimento di ricovero in una
casa di cura e di custodia dell’imputato condannato ad una pena diminuita
per cagione di infermita’ psichica per un delitto per il quale e’
stabilita dalla legge la pena dell’ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a dieci anni, al previo accertamento da parte del
giudice della persistente pericolosita’ sociale derivante dalla infermita’
medesima, al tempo della applicazione della misura di sicurezza.

(2) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 13 dicembre 1988, n. 1102, ha
dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma nella parte
in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in
una casa di cura e di custodia al previo accertamento della pericolosita’
sociale derivante dalla seminfermita’ di mente, soltanto nel momento in
cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della
sua esecuzione.

Art. 220 Esecuzione dell’ordine di ricovero

L’ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia e’
eseguito dopo che la pena restrittiva della liberta’ personale sia stata
scontata o sia altrimenti estinta.

Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni di
infermita’ psichica del condannato, puo’ disporre che il ricovero venga
eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena
restrittiva della liberta’ personale.

Il provvedimento e’ revocato quando siano venute meno le ragioni che lo
determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito
nell’articolo precedente.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, e’ sottoposto
all’esecuzione della pena.

Art. 221 Ubriachi abituali

Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i
condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza,
qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l’azione di
sostanze stupefacenti all’uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in
una casa di cura e di custodia.

Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la
reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di
cura e di custodia puo’ essere sostituita la liberta’ vigilata.

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei
mesi.

Art. 222 Ricovero in un manicomio giudiziario

Nel caso di proscioglimento per infermita’ psichica, ovvero per
intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per
sordomutismo, e’ sempre ordinato il ricovero dell’imputato in un manicomio
giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di
contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la
legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non
superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di
proscioglimento e’ comunicata all’autorita’ di pubblica sicurezza (1).

La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario e’ di dieci anni,
se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte (2) o
l’ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce
la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci
anni.

Nel caso in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba
scontare una pena restrittiva della liberta’ personale, l’esecuzione di
questa e’ differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni
quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti
per ragione di eta’, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla
legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella
prima parte dell’articolo stesso.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 1982, n. 139, la Corte
cost. ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma,
nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario dell’imputato prosciolto per infermita’
psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o
della esecuzione della persistente pericolosita’ sociale derivante dalla
infermita’ medesima al tempo dell’applicazione della misura.

(2) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

Art. 223 Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario

Il ricovero in un riformatorio giudiziario e’ misura di sicurezza speciale
per i minori, e non puo’ avere durata inferiore a un anno.

Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte,
applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni diciotto,
ad essa e’ sostituita la liberta’ vigilata, salvo che il giudice ritenga
di ordinare l’assegnazione a una colonia agricola, o ad una casa di
lavoro.

Art. 224 Minore non imputabile

Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia
preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice,
tenuto specialmente conto della gravita’ del fatto e delle condizioni
morali della famiglia in cui il minore e’ vissuto, ordina che questi sia
ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in liberta’ vigilata.

Se, per il delitto, la legge stabilisce la pena di morte (1) o
l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si
tratta di delitto colposo, e’ sempre ordinato il ricovero del minore nel
riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni (2).

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento
in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva
compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia
riconosciuto non imputabile, a norma dell’articolo 98.

(1) La pena di morte e’ stata soppressa e sostituita con l’ergastolo.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 20 gennaio 1971, n. 1, ha
dichiarato l’illegittimita’ costituzionale di questo comma nella parte in
cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni 14, il
ricovero, per almeno tre anni, in riformatorio giudiziario.

Art. 225 Minore imputabile

Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i
diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice puo’ ordinare che, dopo
l’esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio
giudiziario o posto in liberta’ vigilata, tenuto conto delle circostanze
indicate nella prima parte dell’articolo precedente.

E’ sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che
sia condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di
sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d’imputabilita’.

Art. 226 Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza

Il ricovero in un riformatorio giudiziario e’ sempre ordinato per il
minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale,
ovvero delinquente per tendenza; e non puo’ avere durata inferiore a tre
anni. Quando egli ha compiuto gli anni ventuno, il giudice ne ordina
l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il
ricovero del minore in un riformatorio giudiziario.

Art. 227 Riformatori speciali

Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario
sia ordinato senza che occorra accertare che il minore e’ socialmente
pericoloso, questi e’ assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una
sezione speciale degli stabilimenti ordinari.

Puo’ altresi’ essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una
sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il
ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente
pericoloso.

Art. 228 Liberta’ vigilata

La sorveglianza della persona in stato di liberta’ vigilata e’ affidata
all’autorita’ di pubblica sicurezza.

Alla persona in stato di liberta’ vigilata sono imposte dal giudice
prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.

Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o
limitate.

La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il
lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

La liberta’ vigilata non puo’ avere durata inferiore a un anno.

Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in
quanto non provvedano leggi speciali.

Art. 229 Casi nei quali puo’ essere ordinata la liberta’ vigilata

Oltre quanto e’ prescritto da speciali disposizioni di legge, la liberta’
vigilata puo’ essere ordinata:

1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;

2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un
fatto non preveduto dalla legge come reato.

Art. 230 Casi nei quali deve essere ordinata la liberta’ vigilata

La liberta’ vigilata e’ sempre ordinata:

1) se e’ inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e
non puo’, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;

2) quando il condannato e’ ammesso alla liberazione condizionale;

3) se il contravventore abituale o professionale, non essendo piu’
sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia
nuova manifestazione di abitualita’ o professionalita’;

4) negli altri casi determinati dalla legge.

Nel caso in cui sia stata disposta l’assegnazione a una colonia agricola o
a una casa di lavoro, il giudice, al termine dell’assegnazione, puo’
ordinare che la persona da dimettere sia posta in liberta’ vigilata,
ovvero puo’ obbligarla a cauzione di buona condotta.

Art. 231 Trasgressione degli obblighi imposti

Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell’articolo 177, quando la
persona in stato di liberta’ vigilata trasgredisce agli obblighi imposti,
il giudice puo’ aggiungere alla liberta’ vigilata la cauzione di buona
condotta.

Avuto riguardo alla particolare gravita’ della trasgressione o al
ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la
cauzione, il giudice puo’ sostituire alla liberta’ vigilata l’assegnazione
a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero, se si tratta di un
minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Art. 232 Minori o infermi di mente in stato di liberta’ vigilata

La persona di eta’ minore o in stato di infermita’ psichica non puo’
essere posta in liberta’ vigilata, se non quando sia possibile affidarla
ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua
educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.

Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno,
e’ ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio, o
nella casa di cura e di custodia.

Se, durante la liberta’ vigilata, il minore non da’ prova di ravvedimento
o la persona in stato di infermita’ psichica si rivela di nuovo
pericolosa, alla liberta’ vigilata e’ sostituito, rispettivamente, il
ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di
custodia.

Art. 233 Divieto di soggiorno in uno o piu’ Comuni o in una o piu’
Province

Al colpevole di un delitto contro la personalita’ dello Stato o contro
l’ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o
occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un
determinato luogo, puo’ essere imposto il divieto di soggiorno in uno o
piu’ Comuni o in una o piu’ Province, designati dal giudice.

Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.

Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e
puo’ essere ordinata inoltre la liberta’ vigilata.

Art. 234 Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche

Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche
ha la durata minima di un anno.

Il divieto e’ sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati
per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza,
sempre che questa sia abituale.

Nel caso di trasgressione, puo’ essere ordinata inoltre la liberta’
vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.

Art. 235 Espulsione dello straniero dallo Stato

L’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato e’ ordinata dal
giudice, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo
straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a
dieci anni.

Allo straniero che trasgredisce all’ordine di espulsione, pronunciato dal
giudice, si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza
pubblica per il caso di contravvenzione all’ordine di espulsione emanato
dall’Autorita’ amministrativa.



Capo II: DELLE MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI


Art. 236 Specie: regole generali

Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da
particolari disposizioni di legge:

1) la cauzione di buona condotta;

2) la confisca.

Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni
degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e
n. 3 del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni
del primo e secondo capoverso dell’articolo 200 e quelle dell’articolo
210.

Alla cauzione di buona condotta si applicano altresi’ le disposizioni
degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.

Art. 237 Cauzione di buona condotta

La cauzione di buona condotta e’ data mediante deposito, presso la Cassa
delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, ne’
superiore a lire quattro milioni.

In luogo del deposito, e’ ammessa la prestazione di una garanzia mediante
ipoteca, o anche mediante fideiussione solidale.

La durata della misura di sicurezza non puo’ essere inferiore a un anno,
ne’ superiore a cinque; e decorre dal giorno in cui la cauzione fu
prestata.

Articolo cosi’ sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 238 Inadempimento dell’obbligo di prestare cauzione

Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia
prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la liberta’ vigilata.

Art. 239 Adempimento o trasgressione dell’obbligo di buona condotta

Se, durante l’esecuzione della misura di sicurezza, chi vi e’ sottoposto
non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la
legge stabilisce la pena dell’arresto, e’ ordinata la restituzione della
somma depositata o la cancellazione della ipoteca; e la fideiussione si
estingue. In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data
garanzia, e’ devoluta alla Cassa delle ammende.

Art. 240 Confisca

Nel caso di condanna, il giudice puo’ ordinare la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne
sono il prodotto o il profitto.

E’ sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o
l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non e’ stata
pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non
si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona
estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o
l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione
amministrativa.

3 Commenti »

  • maria s said:

    siete grandie davvero brillante ala tesi di mandare cosa tutto il cod procedura penale bravi davveroe

  • Raffaele said:

    sono una piccola impresa edile e vorrei partecipare a qualche gara
    d’appalto con autocertificazione.cio’ e’ possibile con importi non
    superiori a 150.000 euro, e mi sta bene, ma cosa succede se ho delle pendenze con
    la famosissima equitalia ?
    Se qualcuno mi puo’aiutare in questo

  • david said:

    nell’art 135 c’e descritta una pena pecuniaria in lire?!?!?!? mah!!! pensavo ci fosse l’euro da un po

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