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Codice penale – Delle contravvenzioni in particolare


Libro terzo: DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE


Titolo I: DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA
Capo I: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA
Sezione I: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’ORDINE PUBBLICO E LA
TRANQUILLITÀ PUBBLICA
§ 1: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI
POLIZIA E LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE


Art. 650 Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità 
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per
ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o
d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con
l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire quattrocentomila.

Art. 651 Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale 
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue
funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale,
sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto
fino a un mese o con l’ammenda fino a lire quattrocentomila.

Art. 652 Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un
tumulto 
Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un
comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto
motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le
informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico
ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio,
nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l’arresto fino
a tre mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila.
Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è punito con
l’arresto da uno a sei mesi ovvero con l’ammenda da lire sessantamila a un
milioneduecentomila.

Art. 653 Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati 
Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a
commettere reati è punito con l’arresto fino a un anno.

Art. 654 Grida e manifestazioni sediziose 
Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del
n. 3 dell’art. 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al
pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il
fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a un anno.

Art. 655 Radunata sediziosa 
Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è
punito, per il solo fatto della partecipazione, con l’arresto fino a un
anno.
Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell’arresto non
inferiore a sei mesi.
Non è punibile chi, prima dell’ingiunzione dell’Autorità, o per obbedire
ad essa, si ritira dalla radunata.

Art. 656 Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o
tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico
Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per
le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se il fatto non
costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con
l’ammenda fino a lire seicentomila.

Art. 657 Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o
privata 
Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in
luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida
notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o
privata, è punito con l’ammenda fino a lire duecentomila.

Art. 658 Procurato allarme presso l’Autorità 
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita
allarme presso l’autorità, o presso enti o persone che esercitano un
pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda
da lire ventimila a un milione.

Art. 659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone 
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti
sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo
strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone,
ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con
l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila.
Si applica l’ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una
professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le
prescrizioni dell’Autorità.

Art. 660 Molestia o disturbo alle persone 
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del
telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno
molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda
fino a lire un milione.

Art. 661 Abuso della credulità popolare 
Chiunque, pubblicamente cerca con qualsiasi impostura, anche
gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto
può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, con l’arresto fino a tre
mesi o con l’ammenda fino a lire due milioni.



§ 2: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA SUI MEZZI DI
PUBBLICITÀ


Art. 662 Esercizio abusivo dell’arte tipografica 
Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, o senza osservare le
prescrizioni della legge, esercita l’arte tipografica, litografica,
fotografica, o un’altra qualunque arte di stampa o di riproduzione
meccanica o chimica in molteplici esemplari, è punito con l’arresto fino a
sei mesi o con l’ammenda da lire sessantamila a un milione.
Articolo abrogato dall’art. 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.

Art. 663 Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti
o disegni 
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce
o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto
l’autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con l’arresto fino a un
mese e con l’ammenda fino a lire cinquantamila.
Alla stessa pena soggiace chiunque, senza licenza dell’Autorità e senza
osservarne le prescrizioni, in luogo pubblico aperto o esposto al
pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici
per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all’affissione di scritti
o disegni fuori dai luoghi destinati dall’autorità competente (1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.

Art. 663 bis Divulgazione di stampa clandestina 
Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque in qualsiasi
modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l’osservanza delle
prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa
periodica e non periodica, è punito con l’ammenda fino a lire
duecentocinquantamila o con l’arresto fino ad un anno (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.


Art. 664 Distruzione o deterioramento di affissioni 
Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti
o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle
ecclesiastiche, è punito con l’ammenda fino a lire seicentomila.
Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e
nei modi consentiti dalla legge o dall’Autorità, la pena è dell’ammenda
fino a lire duecentomila.



§ 3: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA SU TALUNE INDUSTRIE E
SUGLI SPETTACOLI PUBBLICI


Art. 665 Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o
vietati 
Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, o senza la preventiva
dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce
agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede
alloggia persone, o le riceve in convitto o in cura, è punito con
l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione.
Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, le pene dell’arresto e
dell’ammenda si applicano congiuntamente.
Qualora, ottenuta la licenza, non si osservino le altre prescrizioni della
legge o dell’Autorità, la pena è dell’arresto fino a tre mesi o
dell’ammenda fino a lire seicentomila.
Articolo abrogato dall’art. 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.

Art. 666 Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza 
Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo pubblico o aperto o
esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o
apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con l’ammenda da
lire ventimila a un milione.
Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, la pena è dell’arresto
fino a un mese (1).
(1) Con sentenza n. 56 del 15 aprile 1970 la Corte cost. ha dichiarato
l’illegittimità di questo articolo nella parte in cui prescrive che per i
trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti
nell’esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del
questore.

Art. 667 Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte
col cinematografo 
Chiunque fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico
azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato
preventivo avviso all’Autorità, è punito con l’ammenda da lire
duecentomila a un milione.
Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello
Stato, ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole
cinematografiche, senza averne dato il preventivo avviso all’Autorità.
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso
contro il divieto dell’Autorità, la pena è dell’arresto fino a un mese.

Articolo abrogato dall’art. 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.


Art. 668 Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive 
Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico
produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati
all’Autorità, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino
a lire seicentomila.
Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole
cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell’Autorità.
Se il fatto è commesso contro il divieto dell’Autorità, la pena pecuniaria
e la pena detentiva sono applicate congiuntamente.
Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle
circostanze indicate nei nn. 2 e 3 dell’articolo 266.



§ 4: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA SUI MESTIERI GIROVAGHI
E LA PREVENZIONE DELL’ACCATTONAGGIO


Art. 669 Esercizio abusivo di mestieri girovaghi 
Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell’Autorità o
senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con
la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire cinquecentomila.
Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri
girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto
la licenza o abbia osservato le altre prescrizioni di legge.
La pena è della sanzione amministrativa (1) da lire ventimila a lire
cinquantamila e può essere ordinata la libertà vigilata:
1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell’Autorita;

2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere di girovago ha
riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non
colposo.
(1) Sanzione così modificata dall’art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 670 Mendicità 
Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con
l’arresto fino a tre mesi.
La pena è dell’arresto da uno a sei mesi se il fatto è commesso in modo
ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o
adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà.

Art. 671 Impiego di minori nell’accattonaggio 
Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni
quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua
autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che
tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con
l’arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna
importa la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori o
dall’ufficio di tutore.



Sezione II: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’INCOLUMITÀ PUBBLICA
 § 1: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’INCOLUMITÀ DELLE PERSONE NEI
LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO O NELLE ABITAZIONI


Art. 672 Omessa custodia e malgoverno di animali 
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali
pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta,
è punito con la sanzione amministrativa (1) da lire cinquantamila a lire
cinquecentomila.
Alla stessa pena soggiace:
1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi gli animali da tiro, da
soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano
disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo
l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) Chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo
l’incolumità delle persone.
(1) Sanzione così modificata dall’art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 673 Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari 
Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o
dall’Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico
transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali
collocati come segnali, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con
l’ammenda fino a lire un milione.
Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da
quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio
pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica
illuminazione.

Art. 674 Getto pericoloso di cose 
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo
privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o
molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca
emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è
punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a lire
quattrocentomila.

Art. 675 Collocamento pericoloso di cose 
Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in
un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di
altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito
con l’ammenda fino a lire duecentomila.

Art. 676 Rovina di edifici o di altre costruzioni 
Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio
o un’altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con
l’ammenda non inferiore a lire duecentomila.
Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell’arresto fino
a sei mesi ovvero dell’ammenda non inferiore a lire seicentomila.

Art. 677 Omissione di lavori in edifici o costruzioni che
minacciano rovina 
Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina
ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza
dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori
necessari per rimuovere il pericolo, è punito con l’ammenda non inferiore
a lire duecentomila.
Alla stessa pena soggiace chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il
pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una
costruzione.
Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per
le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non
inferiore a lire seicentomila.



§ 2: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI INFORTUNI NELLE
INDUSTRIE O NELLA CUSTODIA DI MATERIE ESPLODENTI


Art. 678 Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti 
Chiunque, senza la licenza dell’Autorità o senza le prescritte cautele,
fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o
trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla
fabbricazione di esse, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con
l’ammenda fino a lire quattrocentottantamila.

Art. 679 Omessa denuncia di materie esplodenti 
Chiunque omette di denunciare all’Autorità che egli detiene materie
esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose
per la loro qualità o quantità, è punito con l’arresto fino a dodici mesi
o con l’ammenda fino a lire settecentoventimila.
Soggiace all’ammenda fino a lire quattrocentottantamila chiunque, avendo
notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti,
omette di farne denuncia all’Autorità.
Nel caso di trasgressione all’ordine legalmente dato dall’Autorità, di
consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è
dell’arresto da tre mesi a tre anni o dell’ammenda da lire settantaduemila
a un milioneduecentomila.

Art. 680 Circostanze aggravanti 
Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due articoli precedenti sono
aumentate se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la
legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa è stata negata o
revocata.

Art. 681 Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o
trattenimento 
Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento
o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela
della incolumità pubblica, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con
l’ammenda non inferiore a lire duecentomila.



Sezione III: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DI TALUNE
SPECIE DI REATI
§ 1: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA PREVENTIVA DEI SEGRETI


Art. 682 Ingresso arbitrario in luoghi, ove l’accesso è vietato
nell’interesse militare dello Stato 
Chiunque si introduce in luoghi, nei quali l’accesso è vietato
nell’interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce
un più grave reato, con l’arresto da tre mesi a un anno, ovvero con
l’ammenda da lire centomila a seicentomila.

Art. 683 Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni
segrete di una delle Camere 
Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un
altro dei mezzi indicati nell’articolo 662, anche per riassunto, il
contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete, del Senato o
della Camera dei deputati, è punito, qualora il fatto non costituisca un
più grave reato, con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da
lire centomila a cinquecentomila (1).
(1)Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 684 Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale 
Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa
d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia
vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’arresto fino a trenta
giorni o con l’ammenda da lire centomila a cinquecentomila (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 685 Indebita pubblicazione di notizie concernenti un
procedimento penale 

Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l’indicazione dei voti
individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un
procedimento penale, è punito con l’arresto fino a quindici giorni o con
l’ammenda da lire cinquantamila a duecentomila (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.



§ 2: DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DELL’ALCOOLISMO E
DEI DELITTI COMMESSI IN STATO DI UBRIACHEZZA


Art. 686 Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o
di sostanze destinate alla loro composizione 
Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le
prescrizioni della legge o dell’autorità, fabbrica o introduce nello Stato
droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o
vende droghe, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da
lire centomila a un milione (1).
Alla stessa pena soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge
o dell’Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla
composizione di liquori o droghe.
(1) Comma così sostituito dall’art. 9, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.


Art. 687 Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non
consentita 
Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche
fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione
amministrativa (1) fino a lire centomila.
(1) Sanzione così modificata dall’art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689.



Art. 688 Ubriachezza 
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di
manifesta ubriachezza è punito con l’arresto fino a sei mesi o con
l’ammenda da lire ventimila a quattrocentomila.
La pena è dell’arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha
già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o
l’incolumità individuale.
La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale.

Art. 689 Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a
infermi di mente 

L’esercente un’osteria o un altro pubblico spazio di cibi o di bevande, il
quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande
alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta
da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza
psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un
anno.
Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata.
La condanna importa la sospensione dall’esercizio.

Art. 690 Determinazione in altri dello stato di ubriachezza 
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la
ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, è punito con
l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire sessantamila a
seicentomila.

Art. 691 Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato
di manifesta ubriachezza 
Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di
manifesta ubriachezza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.
Qualora il colpevole sia esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio
di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall’esercizio.

Un Commento »

  • manuela said:

    …ottimo, ma la modulistica? BUONASERA

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