Libro Terzo: Della proprietà
Titolo I: Dei beni
Capo I: Dei beni in generale
Art. 810 Nozione
Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.
Sezione I: Dei beni nell'ordine corporativo
Art. 811 Disciplina corporativa (abrogato)
Sezione II: Dei beni immobili e mobili
Art. 812 Distinzione dei beni
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi,
gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo
transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è
incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti
quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati
ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (1350).
Sono mobili tutti gli altri beni (923, 1153).
Art. 813 Distinzione dei diritti
Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i
beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto
beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni
mobili si applicano a tutti gli altri diritti.
Art. 814 Energie
Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico
(p. 624).
Art. 815 Beni mobili iscritti in pubblici registri
I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle
disposizioni che li riguardano (507, 534, 609, 819, 1156, 1162, 2683 e
seguenti, 2750, 2779, 2810, 2914 e seguente) e, in mancanza, alle
disposizioni relative ai beni mobili.
Art. 816 Universalità di mobili
E' considerata universalità di mobili la pluralità di cose che
appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (771,
994, 1010, 1156, 1160, 1170).
Le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di
separati atti e rapporti giuridici.
Art. 817 Pertinenze
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad
ornamento di un'altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa
principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima (952, 957, 981,
1021, 1022, 1027).
Art. 818 Regime delle pertinenze
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale
comprendono anche le pertinenze (667, 817, 1477, 2811), se non è
diversamente disposto.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti
giuridici.
La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i
quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale
(2643).
Art. 819 Diritti dei terzi sulle pertinenze
La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non
pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali
diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano
da scrittura avente data certa anteriore (2704), quando la cosa principale
è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri.
Sezione III: Dei frutti
Art. 820 Frutti naturali e frutti civili
Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi
concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i
parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.
Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si
può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura (771, 1472).
Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo
del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali
(1224, 1282, 1815), i canoni enfiteutici (957 e seguenti), le rendite
vitalizie (1872 e seguenti) e ogni altra rendita, il corrispettivo delle
locazioni (1571 e seguenti).
Art. 821 Acquisto dei frutti
I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce
(1477, 1775), salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri (181,
896, 959, 984, 1021, 1148, 1615, 1960, 2791). In quest'ultimo caso la
proprietà si acquista con la separazione.
Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui
che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto (2041).
I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata
del diritto.
Capo II: Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti
ecclesiastici
Art. 822 Demanio pubblico
Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del
mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le
altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (Cod. Nav. 28, 692);
le opere destinate alla difesa nazionale.
Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le
strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi (Cod. Nav. 692
a); gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico,
archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei
musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli
altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio
pubblico.
Art. 823 Condizione giuridica del demanio pubblico
I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non
possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e
nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (Cod. Nav. 30 e
seguenti, 694 e seguenti).
Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del
demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa,
sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà (948 e
seguenti) e del possesso (1168 e seguenti) regolati dal presente codice.
Art. 824 Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei
beni demaniali
I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822, se
appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del
demanio pubblico.
Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.
Art. 825 Diritti demaniali su beni altrui
Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che
spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad
altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di
alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento
di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni
medesimi.
Art. 826 Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni
I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non
siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti,
costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province
e dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a
norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello
Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è
sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico,
archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in
qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione
della presidenza della Repubblica (Costit. 843), le caserme, gli
armamenti, gli aeromobili militari (Cod. Nav. 745) e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente,
delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici
destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni
destinati a pubblico servizio.
NOTA Gli artt. 1, 2 e 3, L. 27 dicembre 1977, n. 968, riportano quanto
segue:
Art. 1 - La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile
dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale.
Art. 2 - Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della
presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni
viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel
territorio nazionale. Sono particolarmente protette le seguenti specie:
aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi,
orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo e altri ungulati di cui
le regioni ai sensi del successivo art. 12 vietano l'abbattimento. La
tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e
alle arvicole.
Art. 3 - In conformità di quanto previsto dai precedenti artt. 1 e 2 è
vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellagione.
E' altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da
quelli previsti dai successivi articoli della presente legge".
Art. 827 Beni immobili vacanti
I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio
dello Stato.
Art. 828 Condizione giuridica dei beni patrimoniali
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei
comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in
quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice.
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere
sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi
che li riguardano.
Art. 829 Passaggio di beni dal demanio al patrimonio
Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve
essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato
annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento
che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi
stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.
Art. 830 Beni degli enti pubblici non territoriali
I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle
regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.
Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica
la disposizione del secondo comma dell'art. 828.
Art. 831 Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto
I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente
codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li
riguardano.
Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se
appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro
destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la
destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li
riguardano.
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