Libro Terzo: Della proprietà
Titolo II: Della proprietà
Capo I: Disposizioni generali
Art. 832 Contenuto del diritto
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno
ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti
dall'ordinamento giuridico.
Art. 833 Atti d'emulazione
Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che
quello di nuocere o recare molestia ad altri.
Art. 834 Espropriazione per pubblico interesse
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà,
se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il
pagamento di una giusta indennità (Costit. 42, 43).
Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono
determinate da leggi speciali.
Art. 835 Requisizioni
Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili,
può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al
proprietario è dovuta una giusta indennità.
Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.
Art. 836 Vincoli e obblighi temporanei
Per le cause indicate dall'articolo precedente l'autorità amministrativa,
nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, può sottoporre a
particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende
commerciali e agricole (Costit. 44).
Art. 837 Ammassi
Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o
industriali nell'interesse della produzione nazionale sono costituiti gli
ammassi (2617).
Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in
leggi speciali.
Art. 838 Espropriazione di beni che interessano la produzione
nazionale o di prevalente interesse pubblico
Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia, nonché (le norme
dell'ordinamento corporativo e) le disposizioni particolari concernenti
beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la
coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione
nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione
stessa, può farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte dell'autorità
amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità (att. 56).
La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per
effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni
dell'arte, della storia o della sanità pubblica.
Art. 839 Beni d'interesse storico e artistico
Le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle
disposizioni delle leggi speciali.
Capo II: Della proprietà fondiaria
Sezione I: Disposizioni generali
Art. 840 Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo
La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si
contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che
non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto
forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere (826). Sono del
pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle
arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali (Cod.
Nav. 714 e seguenti).
Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si
svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio
sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle (Cod. Nav. 823).
Art. 841 Chiusura del fondo
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo (1054, 1064).
Art. 842 Caccia e pesca
Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per
l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi
stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili
di danno.
Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata
dall'autorità.
Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del
fondo.
Art. 843 Accesso al fondo
Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo,
sempre che ne venga riconosciuta la necessita, al fine di costruire o
riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.
Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere
la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia
riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso
consegnando la cosa o l'animale (896, 924; Cod. Pen. 637).
Art. 844 Immissioni
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di
calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni
derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità,
avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674).
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le
esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto
della priorità di un determinato uso.
Art. 845 Regole particolari per scopi di pubblico interesse
La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il
conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi
speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.
Sezione II: Del riordinamento della proprietà rurale
Art. 846 Minima unità colturale
Nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni (713, 1116) e nelle
assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a
coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei
trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a
frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale.
S'intende per minima unità colturale l'estensione di terreno necessaria e
sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di
terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le
regole della buona tecnica agraria.
Art. 847 Determinazione della minima unità colturale
L'estensione della minima unità colturale sarà determinata distintamente
per zone, avuto riguardo all'ordinamento produttivo e alla situazione
demografica locale, con provvedimento dell'autorità amministrativa, da
adottarsi sentite le associazioni professionali. [Le funzioni delle
associazioni professionali sono ora di pertinenza dei Consigli degli
Ordini (art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382)].
Art. 848 Sanzione dell'inosservanza
Gli atti compiuti contro il divieto dell'art. 846 possono essere annullati
dall'autorità giudiziaria, su istanza del pubblico ministero. L'azione si
prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell'atto (att. 57).
Art. 849 Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie
Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall'articolo
seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi
appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima
unità colturale, può domandare che gli sia trasferita la proprietà di
questi ultimi (2932), pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una
migliore sistemazione delle unità fondiarie. In caso di contrasto decide
l'autorità giudiziaria, sentite le associazioni professionali circa la
sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di
trasferimento (att. 57).
Art. 850 Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria
Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale (846)
appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli
interessati o per iniziativa dell'autorità amministrativa, essere
costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di
provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore
utilizzazione dei terreni stessi.
Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i
consorzi di bonifica (862).
Art. 851 Trasferimenti coattivi
Il consorzio indicato dall'articolo precedente può predisporre il piano di
riordinamento (854 e seguenti).
Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a
espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche procedersi a
rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.
Art. 852 Terreni esclusi dai trasferimenti
Dai trasferimenti coattivi previsti dall'articolo precedente sono esclusi:
gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica;
i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei medesimi;
le aree fabbricabili;
gli orti, i giardini, i parchi;
i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti
industriali o commerciali;
i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi
rischi;
i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarità
di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualità.
Art. 853 Trasferimento dei diritti reali
Nei trasferimenti coattivi le servitù prediali (1027) sono abolite,
conservate o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione.
Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati
in cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso
proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo
assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui
esistevano.
Le ipoteche (2808) che non siano costituite su tutti i terreni dello
stesso proprietario sono trasferite sul fondo di nuova assegnazione per
una quota corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite. In
caso di espropriazione forzata dell'immobile gravato da ipoteca su una
quota, l'immobile è espropriato per intero e il credito è collocato,
secondo il grado dell'ipoteca (2852), sulla parte del prezzo
corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca medesima.
Art. 854 Notifica e trascrizione del piano di riordinamento
Il piano di riordinamento dev'essere preventivamente portato a cognizione
degli interessati, e contro di esso è ammesso reclamo in via
amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.
Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev'essere
trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui
circoscrizione sono situati i beni (2645).
Art. 855 Effetti dell'approvazione del piano di riordinamento
Con l'approvazione del piano di riordinamento si operano i trasferimenti
di proprietà e degli altri diritti reali; sono anche costituite le servitù
imposte nel piano stesso (1032).
Art. 856 Competenza dell'autorità giudiziaria
Nelle materie indicate dagli artt. 850 e seguenti è salva la competenza
dell'autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli
interessati. L'autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni
provocare una revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla
conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.
Il credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali.
Sezione III: Della bonifica integrale
Art. 857 Terreni soggetti a bonifica
Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri
fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che
si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre
paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi
idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi
cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una
radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.
Art. 858 Comprensorio di bonifica e piano delle opere
Il comprensorio di bonifica e il piano generale dei lavori e di attività
coordinate sono determinati e pubblicati a norma della legge speciale.
Art. 859 Opere di competenza dello Stato
Il piano generale indicato dall'articolo precedente stabilisce quali opere
di bonifica siano di competenza dello Stato (860).
Art. 860 Concorso dei proprietari nella spesa
I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono
obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione la
manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che
traggono dalla bonifica.
Art. 861 Opere di competenza dei privati
I proprietari degli immobili indicati dall'articolo precedente sono
obbligati a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e delle
connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza
privata che siano d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare
a taluno di essi.
Art. 862 Consorzi di bonifica
All'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica
può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati.
A tali consorzi possono essere anche affidati l'esecuzione, la
manutenzione e l'esercizio delle altre opere d'interesse comune a più
fondi o d'interesse particolare a uno di essi.
I consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica e,
in mancanza dell'iniziativa privata, possono essere formati anche
d'ufficio.
Essi sono persone giuridiche pubbliche (11) e svolgono la loro attività
secondo le norme dettate dalla legge speciale.
Art. 863 Consorzi di miglioramento fondiario
Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti
anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di
miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano
generale di bonifica.
Essi sono persone giuridiche private (12 e seguenti). Possono tuttavia
assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro
vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro
funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti di
interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa.
Art. 864 Contributi consorziali
I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed
esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono
esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria
(2775).
Art. 865 Espropriazione per inosservanza degli obblighi
Quando l'inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari risulta tale
da compromettere l'attuazione del piano di bonifica, può farsi luogo
all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al
proprietario inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale.
L'espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa
richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad
eseguire le opere offrendo opportune garanzie (1179).
Sezione IV: Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali
Art. 866 Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi
Anche indipendentemente da un piano di bonifica (857 e seguenti), i
terreni di qualsiasi natura e destinazione possono essere sottoposti a
vincolo idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite dalla
legge speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico subire
denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.
L'utilizzazione dei terreni e l'eventuale loro trasformazione, la qualità
delle colture, il governo dei boschi e dei pascoli sono assoggettati, per
effetto del vincolo, alle limitazioni stabilite dalle leggi in materia.
Parimenti, a norma della legge speciale, possono essere sottoposti a
limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per la loro speciale
ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal
rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli
ritenuti utili per le condizioni igieniche locali.
Art. 867 Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati
Al fine del rimboschimento e del rinsaldamento i terreni vincolati possono
essere assoggettati a espropriazione, a occupazione temporanea o a
sospensione dell'esercizio del pascolo, nei modi e con le forme stabiliti
dalle leggi in materia.
Art. 868 Regolamento protettivo dei corsi d'acqua
I proprietari d'immobili situati in prossimità di corsi d'acqua che
arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti
d'interesse pubblico sono obbligati, anche. indipendentemente da un piano
di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il
regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.
Sezione V: Della proprietà edilizia
Art. 869 Piani regolatori
I proprietari d'immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori
devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e
nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti.
Art. 870 Comparti
Quando è prevista la formazione di comparti, costituenti unità
fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli
aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro
reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del piano.
Possono anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione delle opere. In
mancanza di accordo, può procedersi all'espropriazione a norma delle leggi
in materia.
Art. 871 Norme di edilizia e di ornato pubblico
Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge
speciale e dai regolamenti edilizi comunali.
La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le
costruzioni nelle località sismiche.
Art. 872 Violazione delle norme di edilizia
Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme
indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.
Colui che per effetto della violazione ha subìto danno deve esserne
risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si
tratta della violazione delle norme contenute nella Sezione seguente o da
questa richiamate (2933).
Sezione VI: Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi dei
muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Art. 873 Distanze nelle costruzioni
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono
essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali
può essere stabilita una distanza maggiore.
Art. 874 Comunione forzosa del muro sul confine
Il proprietario di un fondo continguo al muro altrui può chiederne la
comunione (2932) per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia
per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve
pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e
la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre
eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.
Art. 875 Comunione forzosa del muro che non è sul confine
Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore di un metro e
mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai
regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del muro soltanto
allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore
della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova
fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino
al confine.
Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare
preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al
confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la
propria volontà entro il termine (2964) di giorni quindici e deve
procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in
cui ha comunicato la risposta.
Art. 876 Innesto nel muro sul confine
Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per
innestarvi un Capo del proprio muro, non ha l'obbligo di renderlo comune a
norma dell'art. 874, ma deve pagare un'indennità per l'innesto.
Art. 877 Costruzioni in aderenza
Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può
costruire sul confine stesso in aderenza (904), ma senza appoggiare la sua
fabbrica a quella preesistente.
Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'art. 875; il vicino
in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.
Art. 878 Muro di cinta
Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza
superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza
indicata dall'art. 873.
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo
d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore
ai tre metri.
Art. 879 Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a
comunione forzosa
Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al
demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime (822 e seguenti), né
gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o
artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non può neppure usare
della facoltà concessa dall'art. 877.
Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche
non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le
leggi e i regolamenti che le riguardano.
Art. 880 Presunzione di comunione del muro divisorio
Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua
sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli
edifici comincia ad essere più alto.
Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili,
giardini e orti o tra recinti nei campi.
Art. 881 Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio
Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti
appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e
in ragione del piovente medesimo.
Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si
addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri
risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al
proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se
vi sia soltanto qualcuno di tali segni.
Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta,
il muro è reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale
su tutti gli altri indizi.
Art. 882 Riparazioni del muro comune
Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico
di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di
ciascuno (1104), salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno
dei partecipanti.
Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo di
contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al
diritto di comunione (1350, 2643), purché il muro comune non sostenga un
edificio di sua spettanza.
La rinunzia non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e
ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.
Art. 883 Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune
Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro
comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le
riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare
ogni danno al vicino.
Art. 884 Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune
Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue
costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di
cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell'altro
comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel
caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un
incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario può anche attraversare
il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa
distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle
opere compiute.
Non può fare incavi nel muro comune, ne eseguirvi altra opera che ne
comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi.
Art. 885 Innalzamento del muro comune
Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte
le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata (903).
Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell'art. 874.
Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l'esegue
è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore
spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo
proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del
vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di
proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno
prodotto dall'esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha
diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il
maggiore spessore.
Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata
del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle
spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.
Art. 886 Costruzione del muro di cinta
Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di
costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e
i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non è diversamente
determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre
metri.
Art. 887 Fondi a dislivello negli abitati
Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore,
il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di
costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del
proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la
restante altezza.
Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e
per metà sul terreno del fondo superiore.
Art. 888 Esonero dal contributo nelle spese
Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del
muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del
terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso
il muro è di proprietà di colui che l'ha costruito, salva la facoltà del
vicino di renderlo comune ai sensi dell'art. 874, senza obbligo però di
pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.
Art. 889 Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il
confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la
distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del
perimetro interno delle opere predette.
Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro
diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
Art. 890 Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi
Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio,
vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol
collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero
impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve
osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle
necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità,
salubrità e sicurezza (Cod. Pen. 675).
Art. 891 Distanze per canali e fossi
Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in
modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla
profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio
della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero
munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o
in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio
al lembo esteriore della via (911).
Art. 892 Distanze per gli alberi
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze
stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e
gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal
confine:
tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si
considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in
rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce,
i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali
quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si
diffonde in rami;
mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto
di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di
ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono
periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco
dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo
dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un
muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza
che non ecceda la sommità del muro.
Art. 893 Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi
Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con
terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si
osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i
regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non
dispongono, si osserva no le distanze prescritte dall'articolo precedente.
Art. 894 Alberi a distanza non legale
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono
piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli
precedenti.
Art. 895 Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale
Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle
sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non
può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare
situato lungo il confine.
Art. 896 Recisione di rami protesi e di radici
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in
qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le
radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i
regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente
caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario
del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario
dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.
Art. 897 Comunione di fossi
Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.
Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli
scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il
getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni.
Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte
opposta, il fosso si presume comune.
Art. 898 Comunioni di siepi
Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed e mantenuta a spese comuni,
salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.
Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al
proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova
la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.
Art. 899 Comunione di alberi
Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.
Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo
Titolo o prova in contrario.
Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non
possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità
giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.
Sezione VII: Delle luci e delle vedute
Art. 900 Specie di finestre
Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie:
luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di
affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti quando permettono di
affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.
Art. 901 Luci
Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino
e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre
centimetri quadrati;
avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal
pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se
esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani
superiori;
avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal
suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o
in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei
luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.
Art. 902 Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci
L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata
come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate
dall'art. 901.
Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle
prescrizioni dell'articolo predetto.
Art. 903 Luci nel muro proprio o nel muro comune
Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo
altrui.
Se il muro è comune (874 e seguenti) nessuno dei proprietari può aprire
luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune
può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto
contribuire (885).
Art. 904 Diritto di chiudere le luci
La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la
comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza (874 e seguenti) .
Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non
appoggia il suo edificio.
Art. 905 Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi
Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e
neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia
esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e la distanza
di un metro e mezzo.
Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze,
lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi
sul fondo del vicino, se non vi e la distanza di un metro e mezzo tra
questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e una via pubblica.
Art. 906 Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique
Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se
non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve
misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.
Art. 907 Distanza delle costruzioni dalle vedute
Quando si e acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo
vicino (1027 e seguenti), il proprietario di questo non può fabbricare a
distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905.
Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri
deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si
esercita.
Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette
vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto
la loro soglia.
Sezione VIII: Dello stillicidio
Art. 908 Scarico delle acque piovane
Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane
scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino.
Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi
siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti
locali e le leggi sulla polizia idraulica.
Sezione IX: Delle acque
Art. 909 Diritto sulle acque esistenti nel fondo
Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso
esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque
pubbliche e per le acque sotterranee.
Egli può anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il diritto di
terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno
d'altri fondi.
Art. 910 Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo
Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un'acqua non
pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, può,
mentre essa trascorre, farne uso per l'irrigazione dei suoi terreni e per
l'esercizio delle sue industrie, ma deve restituire le colature e gli
avanzi al corso ordinario.
Art. 911 Apertura di nuove sorgenti e altre opere
Chi vuole aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte e in genere
eseguire opere per estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o
acquedotti, oppure scavarne, profondarne, o allargarne il letto,
aumentarne o diminuirne il pendio o variarne la forma, deve, oltre le
distanze stabilite nell'art. 891, osservare le maggiori distanze ed
eseguire le opere che siano necessarie per non recare pregiudizio ai fondi
altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o acquedotti preesistenti e
destinati all'irrigazione dei terreni o agli usi domestici o industriali.
Art. 912 Conciliazione di opposti interessi
Se sorge controversia tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica può
essere utile, l'autorità giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli
proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare
all'agricoltura o all'industria dall'uso a cui l'acqua è destinata o si
vuol destinare.
L'autorità giudiziaria può assegnare un'indennità ai proprietari che
sopportino diminuzione del proprio diritto.
In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque
e sulle opere idrauliche.
Art. 913 Scolo delle acque
Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più
elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo.
Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il
proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso.
Se per opere di sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende
necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta
un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha
recato pregiudizio.
Art. 914 Consorzi per regolare il deflusso delle acque
Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di
sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di
acque, l'autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli
interessati o anche d'ufficio, può costituire un consorzio tra i
proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse.
Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo
comma dell'art. 921 (863 e seguenti).
Art. 915 Riparazione di sponde e argini
Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano
stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale
variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi
argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a
ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o
possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del pretore,
che provvede in via d'urgenza.
Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in
cui esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo
causato dall'esecuzione delle opere stesse.
Art. 916 Rimozione degli ingombri
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si
tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in
un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi
impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i
fondi vicini.
Art. 917 Spese per la riparazione, costruzione o rimozione
Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano
conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella
spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.
Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o
l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le
spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano
esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
Art. 918 Consorzi volontari
Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che
vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino
di alimentazione o da bacini contigui.
L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono
risultare da atto scritto (1418, 2725).
Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in
base all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua.
Art. 919 Scioglimento del consorzio
Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da
una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione
effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati.
Art. 920 Norme applicabili
Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai
consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione (1100
e seguenti).
Art. 921 Consorzi coattivi
Nel caso indicato dall'art. 918, il consorzio può anche essere costituito
d'ufficio dall'autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una
migliore utilizzazione delle acque.
Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme
stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario (863).
Il consorzio può anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti,
mediante il pagamento delle dovute indennità (865).
Capo III: Dei modi di acquisto della proprietà
Art. 922 Modi di acquisto
La proprietà si acquista per occupazione (923 e seguenti), per invenzione
(927 e seguenti), per accessione (934 e seguenti), per specificazione
(940), per unione o commistione (939), per usucapione (1158 e seguenti),
per effetto di contratti (1376 e seguenti), per successione a causa di
morte (456 e seguenti) e negli altri modi stabiliti dalla legge.
Sezione I: Dell'occupazione e dell'invenzione
Art. 923 Cose suscettibili di occupazione
Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con
l'occupazione (827).
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia
o di pesca (842) [Secondo l'art. 1, L. 27 dicembre 1977, n. 968 (vedi nota
all'art. 826), a fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile
dello Stato].
Art. 924 Sciami di api
Il proprietario di sciami di api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui,
ma deve indennità per il danno cagionato al fondo (843); se non li ha
inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli,
può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.
Art. 925 Animali mansuefatti
Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario del
fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per
il danno (843).
Essi appartengono a chi se ne è impossessato (932), se non sono reclamati
entro venti (2964) giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza
del luogo dove si trovano.
Art. 926 Migrazione di colombi, conigli e pesci
I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si
acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati
con arte o con frode.
La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia,
salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.
Art. 927 Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se
non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui
l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo
pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare
affissa per tre giorni ogni volta.
Art. 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si
presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze
ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo
il prezzo, devono pagare le spese occorse.
Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare a Titolo di premio al ritrovatore, se questi
lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il
sovrappiù è solo del ventesimo.
Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal
giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
Art. 931 Equiparazione del possessore o detentore al proprietario
Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti al
proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il
detentore (1140).
Art. 932 Tesoro
Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui
nessuno può provare d'essere proprietario.
Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il
tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo
effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al
ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in
una cosa mobile altrui (959, 988; Cod. Pen. 647).
Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico,
paletnologico, paleontologico e artistico, si osservano le disposizioni
delle leggi speciali (826).
Art. 933 Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici
I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta
e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono
regolati dalle leggi speciali (Cod. Nav. 510 e seguenti, 1227).
Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili
e di relitti di aeromobili (Cod. Nav. 993 e seguenti).
Sezione II: Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della
commistione
Art. 934 Opere fatte sopra o sotto il suolo
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il
suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli
artt. 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal Titolo (952
e seguenti) o dalla legge (975-3, 986-2, 1150-5, 1593).
Art. 935 Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali
altrui
Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere
con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è
chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si
rechi grave danno all'opera costruita o senza che perisca la piantagione.
Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento
dei danni, se e in colpa grave.
In ogni caso la rivendicazione dei materiali (948) non è ammessa trascorsi
sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia
dell'incorporazione (2964 e seguenti).
Art. 936 Opere fatte da un terzo con materiali propri
Quando le piantagioni (956), costruzioni od opere sono state fatte da un
terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di
ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il
valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di
valore recato al fondo (1150).
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono
togliersi a spese di colui che le ha fatte (2933). Questi può inoltre
essere condannato al risarcimento dei danni.
Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni,
costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza
opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede (1147).
La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui
il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (2964 e seguenti).
Art. 937 Opere fatte da un terzo con materiali altrui
Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo
con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa
separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave
danno delle opere e del fondo.
La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il
proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (2964 e seguenti).
Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i
materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il
proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in solido
(1292 e seguenti) al pagamento di una indennità pari al valore dei
materiali stessi. Il proprietario dei materiali può anche esigere tale
indennità dal proprietario del suolo, ancorché in buona fede,
limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Può altresì
chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne
abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del
proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l'uso.
Art. 938 Occupazione di porzione di fondo attiguo
Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione
del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro
tre mesi (2964) dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità
giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può (2908) attribuire al
costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il
costruttore e tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del
valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.
Art. 939 Unione e commistione
Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o
mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza
notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e
ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà ne
diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno.
Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di molto
superiore per valore, ancorché serva all'altra di ornamento, il
proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli
ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi è unita o
mescolata; ma se l'unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso
ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non e obbligato a
corrispondere che la somma minore tra l'aumento di valore apportato alla
cosa principale e il valore della cosa accessoria.
E' inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.
Art. 940 Specificazione
Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una
nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne
acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia,
salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano
d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della
materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.
Art. 941 Alluvione
Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e
impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti,
appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle
leggi speciali.
Art. 942 Terreni abbandonati dalle acque correnti
I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si
ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio
pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il
terreno perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i
torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal
mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio
pubblico (822).
NOTA Articolo così sostituito dall'art. 1, Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in
materia di tutela ambientale delle aree demaniali).
Art. 943 Laghi e stagni
Il terreno che l'acqua copre quando essa è all'altezza dello sbocco del
lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno,
ancorché il volume dell'acqua venga a scemare.
Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva
che l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.
Art. 944 Avulsione
Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole
e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un
fondo inferiore o verso l'opposta riva, il proprietario del fondo al quale
si e unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare
all'altro proprietario un'indennità nei limiti del maggior valore recato
al fondo dall'avulsione.
Art. 945 Isole e unioni di terra
Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti
appartengono al demanio pubblico (822).
(Se l'isola si è formata per avulsione, il proprietario del fondo da cui è
avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà).
(La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo
corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario
confinante, facendone un'isola).
NOTA La parte fra parentesi è stata abrogata dall'art. 2 della Legge 5
gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.
Art. 946 Alveo abbandonato
Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonato l'antico,
il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio
pubblico.
NOTA Articolo così sostituito dall'art. 3 della Legge 5 gennaio 1994, n.
37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.
Art. 947 Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del
loro corso
Le disposizioni degli artt. 942, 945 e 946 si applicano ai terreni
comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti
artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i
terreni abbandonati per i fenomeni di inalveamento.
La disposizione dell'art. 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni
derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti
artificiali indotti dall'attività antropica.
In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio
idrico.
NOTA Articolo così sostituito dall'art. 4 della Legge 5 gennaio 1994,
n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.
Capo IV: Delle azioni a difesa della proprietà
Art. 948 Azione di rivendicazione
Il proprietario può rivendicare la cosa (1153, 1994, 2653, 2697) da
chiunque la possiede o detiene (1140) e può proseguire l'esercizio
dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto
proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è
obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a
corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore
la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore
o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti
dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione (1158 e
seguenti).
Art. 949 Azione negatoria
Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti
affermati da altri sulla cosa, quando ha motivato di temerne pregiudizio
(1079).
Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può anche
chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento
del danno (1170).
Art. 950 Azione di regolamento di confini
Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può
chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato
dalle mappe catastali.
Art. 951 Azione per apposizione di termini
Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili,
ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o
ristabiliti a spese comuni.
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