Libro Terzo: Della proprietà
Titolo IV: Dell'enfiteusi (*)
(*) V. anche L. 22 luglio 1966, n. 607, sub Leggi Speciali, voce
Contratti e controversie agrarie.
Art. 957 Disposizioni inderogabili
L'enfiteusi, salvo che il Titolo disponga altrimenti, e regolata dalle
norme contenute negli articoli seguenti (att. 142 e seguente).
Il Titolo (587, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2648) non può tuttavia derogare alle
norme contenute negli artt. 958, 2° comma, 961, 2° comma, 962, 965, 968,
971 e 973.
Art. 958 Durata
L'enfiteusi può essere perpetua o a tempo (2815).
L'enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore
ai venti anni.
Art. 959 Diritti dell'enfiteuta
L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti
del fondo (820 e seguente), sul tesoro (932) e relativamente alle
utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi
speciali (840).
Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni (817 e seguenti, 934
e seguenti, 2810).
Art. 960 Obblighi dell'enfiteuta
L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente
un canone periodico. Questo può consistere in una somma di danaro ovvero
in una quantità fissa di prodotti naturali.
L'enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per
qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti.
Art. 961 Pagamento del canone
L'obbligo del pagamento del canone (2763, 2948) grava solidalmente (1292 e
seguenti) su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell'enfiteuta finché dura
la comunione.
Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente
dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti
all'enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.
Art. 962 Revisione del canone (abrogato)
Art. 963 Perimento totale o parziale del fondo
Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si estingue.
Se e perita una parte notevole del fondo e il canone risulta
sproporzionato al valore della parte residua, l'enfiteuta, secondo le
circostanze, può chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare
al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al
rimborso dei miglioramenti sulla parte residua (975).
La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono
ammesse, decorso un anno dall'avvenuto perimento (2964 e seguenti).
Qualora il fondo sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche
nell'interesse del concedente, l'indennità e ripartita tra il concedente e
l'enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti.
Nel caso di espropriazione per pubblico interesse (834), l'indennità si
ripartisce a norma del comma precedente.
Art. 964 Imposte e altri pesi
Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico
dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali.
Se in virtù del Titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale
obbligo non può eccedere l'ammontare del canone.
Art. 965 Disponibilità del diritto dell'enfiteuta
L'enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi (1350
n. 2, 2643 n. 2, 2810), sia per atto di ultima volontà (587, 2648).
Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non è dovuta alcuna
prestazione al concedente (att. 145).
Nell'atto costitutivo può essere vietato all'enfiteuta di disporre per
atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non
maggiore di venti anni (1379).
Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta non è
liberato dai suoi obblighi (1960) verso il concedente ed e tenuto a questi
solidalmente (1292 e seguenti) con l'acquirente.
Art. 966 Prelazione a favore del concedente (abrogato)
Art. 967 Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso
di alienazione
In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente (1292
e seguenti) col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.
Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima che sia
stato notificato l'atto di acquisto al concedente.
In caso di alienazione del diritto del concedente, l'acquirente non può
pretendere l'adempimento degli obblighi dell'enfiteuta prima che a questo
sia stata notificata l'alienazione (1264).
Art. 968 Subenfiteusi
La subenfiteusi non è ammessa.
Art. 969 Ricognizione
Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si
trova nel possesso del fondo enfiteutico un anno prima del compimento del
ventennio (2720).
Per atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione (2699, 2702). Le
spese dell'atto sono a carico del concedente.
Art. 970 Prescrizione del diritto dell'enfiteuta
Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto
per venti anni (2934 e seguenti).
Art. 971 Affrancazione
Se più sono gli enfiteuti, l'affrancazione può promuoversi anche da uno
solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l'affrancante subentra
(1203) nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a
favore di questi, una riduzione proporzionale del canone.
Se più sono i concedenti, l'affrancazione può effettuarsi per la quota che
spetta a ciascun concedente.
L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma (2815)
risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base
dell'interesse legale (1284). Le modalità sono stabilite da leggi speciali
(att. 58).
Art. 972 Devoluzione
Il conducente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico (2653, n.
2):
se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di
migliorarlo;
se l'enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone (1219).
La devoluzione non ha luogo se l'enfiteuta ha effettuato il pagamento dei
canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza (2655),
ancorché di primo grado, che abbia accolto la domanda (att. 149).
La domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di
affrancare, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 971.
Art. 973 Clausola risolutiva espressa
La dichiarazione del concedente di valersi della clausola risolutiva
espressa (1456) non impedisce l'esercizio del diritto di affrancazione.
Art. 974 Diritti dei creditori dell'enfiteuta
I creditori dell'enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione
per conservare le loro ragioni (2900), valendosi all'uopo anche del
diritto di affrancazione che spetti all'enfiteuta; possono offrire il
risarcimento dei danni e dare cauzione (1119) per l'avvenire (att. 149).
I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l'enfiteuta anteriormente
alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali questa non è
stata notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il
diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione (2653, n. 2).
Art. 975 Miglioramenti e addizioni
Quando cessa l'enfiteusi all'enfiteuta spetta il rimborso dei
miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per
effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della
riconsegna.
Se in giudizio è stata fornita qualche prova della sussistenza in genere
dei miglioramenti, all'enfiteuta compete la ritenzione del fondo fino a
quando non è soddisfatto il suo credito.
Per le addizioni fatte dall'enfiteuta, quando possono essere tolte senza
nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve pagarne il
valore al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili
senza nocumento e costituiscono miglioramento, si applica la disposizione
del primo comma di questo articolo (att. 157).
Art. 976 Locazioni concluse dall'enfiteuta
Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'art.
999.
Art. 977 Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche
alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto
diversamente dalle leggi speciali.
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