Libro Terzo: Della proprietà
Titolo IX: Della denunzia di nuova opera e di danno temuto
Art. 1171 Denunzia di nuova opera
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il
possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri
intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla
cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può
denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia
terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.
L'autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare
la continuazione della opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune
cautele: nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla
sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento
risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la
demolizione o riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno che
possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole,
nonostante la permessa continuazione (Cod. Proc. Civ. 688 e seguenti).
Art. 1172 Denunzia di danno temuto
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il
possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio,
albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla
cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può
denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le
circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo (Cod. Proc. Civ. 688
e seguenti).
L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia
(1179; Cod. Proc. Civ. 119) per i danni eventuali.
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