Libro Terzo: Della proprietà
Titolo VI: Delle servitù prediali
Capo I: Disposizioni generali
Art. 1027 Contenuto del diritto
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità
di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (1072, 1100).
Art. 1028 Nozione dell'utilità
L'utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo
dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del
fondo (1073 e seguente).
Art. 1029 Servitù per vantaggio futuro
E' ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un
vantaggio futuro.
E' ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di un
fondo da acquistare, ma in questo caso la costituzione non ha effetto se
non dal giorno in cui l'edificio è costruito o il fondo è acquistato
(1472).
Art. 1030 Prestazioni accessorie
Il proprietario del fondo servente non e tenuto a compiere alcun atto per
rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare, salvo
che la legge o il Titolo disponga altrimenti (1069 e seguente, 1090 e
seguente).
Art. 1031 Costituzione delle servitù
Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente (853, 1032 e
seguenti) o volontariamente (1058 e seguenti). Possono anche essere
costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (1061 e
seguente).
Capo II: Delle servitù coattive
Art. 1032 Modi di costituzione
Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di
ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di
una servitù, questa, in mancanza di contratto, e costituita con sentenza
(2908, 2643 n. 14, 2932). Può anche essere costituita con atto
dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge
(853 e seguenti).
La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l'indennità
dovuta.
Prima del pagamento della indennità il proprietario del fondo servente può
opporsi all'esercizio della servitù.
Sezione I: Dell'acquedotto e dello scarico coattivo
Art. 1033 Obbligo di dare passaggio alle acque
Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di
ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo
temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per
usi agrari o industriali.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad
esse attinenti.
Art. 1034 Apertura di nuovo acquedotto
Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il
necessario acquedotto, ma non può far defluire le acque negli acquedotti
già esistenti e destinati al corso di altre acque.
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù può tuttavia impedire la
costruzione, consentendo il passaggio nei propri acquedotti già esistenti,
qualora ciò non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si domanda.
In tal caso al proprietario dell'acquedotto è dovuta un'indennità da
determinarsi avuto riguardo all'acqua che s'introduce, al valore
dell'acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo
passaggio e alle maggiori spese di manutenzione.
La facoltà indicata dal comma precedente non è consentita al proprietario
del fondo servente nei confronti della pubblica amministrazione.
Art. 1035 Attraversamento di acquedotti
Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui può attraversare al di sopra
o al di sotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al
proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a
impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi (1090).
Art. 1036 Attraversamento di fiumi o di strade
Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o
corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle
strade e sulle acque.
Art. 1037 Condizioni per la costituzione della servitù
Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può
disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la
medesima è sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare; che il
passaggio richiesto e il più conveniente e il meno pregiudizievole al
fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio
e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle
acque.
Art. 1038 Indennità per l'imposizione della servitù
Prima di imprendere la costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre
acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima, dei
terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi
inerenti al fondo, oltre l'indennità per i danni, ivi compresi quelli
derivanti dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento
del fondo da intersecare.
Per i terreni, però, che sono occupati soltanto per il deposito delle
materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la
metà del valore del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte e degli
altri incarichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del
fondo servente può fare piantagioni e rimuovere e trasportare le materie
ammucchiate, purché tutto segua senza danno all'acquedotto, del suo spurgo
e della sua riparazione.
Art. 1039 Indennità per il passaggio temporaneo
Qualora il passaggio delle acque sia domandato per un tempo non maggiore
di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennità indicati
dall'articolo precedente è ristretto alla sola metà, ma con l'obbligo,
scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.
Il passaggio temporaneo può essere reso perpetuo prima della scadenza del
termine mediante il pagamento dell'altra metà con gli interessi legali
(1284) dal giorno in cui il passaggio è stato praticato; scaduto il
termine, non si tiene più conto di ciò che è stato pagato per la
concessione temporanea.
Art. 1040 Uso dell'acquedotto
Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi maggiore
quantità d'acqua, se l'acquedotto non ne è capace o ne può venir danno al
fondo servente.
Se l'introduzione di una maggior quantità d'acqua esige nuove opere,
queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la
qualità e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i
danni nel modo stabilito dall'art. 1038.
La stessa disposizione si applica anche quando per il passaggio attraverso
un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte canale o viceversa.
Art. 1041 Letto dell'acquedotto
E' sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far
determinare stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione di
capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di tale facoltà
egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell'acquedotto, deve
sopportare la metà delle spese occorrenti.
Art. 1042 Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi
altrui
Se un corso d'acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui l'accesso
ai medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle
acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione
del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i
loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le
botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare
l'irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal Titolo o
dall'usucapione.
Art. 1043 Scarico coattivo
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle
acque si applicano anche se il passaggio e domandato al fine di scaricare
acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo.
Lo scarico può essere anche domandato per acque impure, purché siano
adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia.
Art. 1044 Bonifica
Ferme le disposizioni delle leggi sulla bonifica e sul vincolo forestale,
il proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre con
fognature, con colmate o altri mezzi ha diritto, premesso il pagamento
dell'indennità e col minor danno possibile, di condurre per fogne o per
fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano le sue terre da un
corso d'acqua o da qualunque altro colatoio.
Se il prosciugamento risulta in contrasto con gli interessi di coloro che
utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso, e se gli opposti
interessi non si possono conciliare con opportune opere che importino una
spesa proporzionata allo scopo, l'autorità giudiziaria dà le disposizioni
per assicurare l'interesse prevalente, avuto in ogni caso riguardo alle
esigenze generali della produzione. Se si fa luogo al prosciugamento, può
essere assegnata una congrua indennità a coloro che al prosciugamento si
sono opposti.
Art. 1045 Utilizzazione di fogne o di fossi altrui
I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fosse altrui, o che
altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in. forza dell'articolo
precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi, a
condizione che non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi
sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite,
affinche queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e
inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese già fatte e di
quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono
comuni.
Art. 1046 Norme per l'esecuzione delle opere
Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono
applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 1033 e degli artt.
1035 e 1036.
Sezione II: Dell'appoggio e dell'infissione di chiusa
Art. 1047 Contenuto della servitù
Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o
serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa
alle sponde, con l'obbligo però di pagare la indennità e di fare e
mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno (1032).
Art. 1048 Obblighi degli utenti
Nella derivazione e nell'uso delle acque a norma del precedente articolo,
deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole
pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla
diversione delle acque medesime.
Sezione III: Della somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un
fondo
Art. 1049 Somministrazione di acqua a un edificio
Se a una casa o alle sue dipendenze manca l'acqua necessaria per
l'alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi
domestici, e non è possibile procurarla senza eccessivo dispendio, il
proprietario del fondo vicino deve (1032) consentire che sia dedotta
l'acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessità
anzidette.
Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell'acqua, che
si chiede di dedurre, calcolato per un'annualità. Si devono altresì
sostenere tutte le spese per le opere di presa e di derivazione. Si
applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell'art. 1038.
In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalità della
derivazione e l'indennità dovuta (2908, 2932).
Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la
derivazione può essere soppressa su istanza dell'una o dell'altra parte.
Art. 1050 Somministrazione di acqua a un fondo
Le norme stabilite dall'articolo precedente si applicano anche se il
proprietario di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del
fondo vicino consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto
ogni bisogno domestico, agricolo o industriale.
Le disposizioni di questo articolo e del precedente non si applicano nel
caso in cui delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa.
Sezione IV: Del passaggio coattivo
Art. 1051 Passaggio coattivo
Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha
uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o
disagio, ha diritto (1032) di ottenere il passaggio sul fondo vicino per
la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.
Il passaggio si deve stabilire (1350) in quella parte in cui l'accesso
alla via pubblica e più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale
è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio,
qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo
dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un
passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo
per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad
esse attinenti.
Art. 1052 Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso
Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il
proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è
inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.
Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria (2908) solo
quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze
dell'agricoltura o della industria.
Art. 1053 Indennità
Nei casi previsti dai due articoli precedenti e dovuta un'indennità
proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere
stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario
che lo domanda deve, prima d'imprendere le opere o d'iniziare il
passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal
primo comma dell'art. 1038.
Art. 1054 Interclusione per effetto di alienazione o di divisione
Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a
Titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro
contraente il passaggio senza alcuna indennità (att. 154).
La stessa norma si applica in caso di divisione (1111).
Art. 1055 Cessazione dell'interclusione
Se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in
qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo
servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l'autorità
giudiziaria può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla
durata della servitù e al danno sofferto. Se l'indennità fu convenuta in
annualità, la prestazione cessa dall'anno successivo.
Sezione V: Dell'elettrodotto coattivo e del passaggio coattivo di linee
teleferiche
Art. 1056 Passaggio di condutture elettriche
Ogni proprietario è tenuto (2908) a dare passaggio per i suoi fondi alle
condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia.
Art. 1057 Passaggio di vie funicolari
Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo
le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a
tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a
tale scopo, in conformità delle leggi in materia.
Capo III: Delle servitù volontarie
Art. 1058 Modi di costituzione
Le servitù prediali possono essere costituite per contratto (1061, 1321,
1350 n. 4, 2643 n. 4) o per testamento (649 e seguenti, 2648).
Art. 1059 Servitù concessa da uno dei comproprietari
La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è
costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa unitamente o
separatamente (1108).
La concessione, però, fatta da uno dei comproprietari, indipendentemente
dagli altri, obbliga il concedente-e i suoi eredi o aventi causa a non
porre impedimento all'esercizio del diritto concesso.
Art. 1060 Servitù costituite dal nudo proprietario
Il proprietario può, senza il consenso dell'usufruttuario, imporre sul
fondo le servitù che non pregiudicano il diritto di usufrutto (981, 1078).
Capo IV: Delle servitù acquistate per usucapione e per destinazione del
padre di famiglia
Art. 1061 Servitù non apparenti
Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione (1158,
att. 158) o per destinazione del padre di famiglia (1062).
Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e
permanenti destinate al loro esercizio.
Art. 1062 Destinazione del padre di famiglia
La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante
qualunque genere di prova (2697 e seguente), che due fondi, attualmente
divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha
posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza
alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita
attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.
Capo V: Dell'esercizio delle servitù
Art. 1063 Norme regolatrici
L'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal Titolo e, in
mancanza, dalle disposizioni seguenti.
Art. 1064 Estensione del diritto di servitù
Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne.
Se il fondo viene chiuso (841), il proprietario deve lasciarne libero e
comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il
passaggio per il fondo stesso.
Art. 1065 Esercizio conforme al Titolo o al possesso
Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo
Titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di
esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il
bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.
Art. 1066 Possesso delle servitù
Nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica
dell'anno antecedente e, se si tratta di servitù esercitate a intervalli
maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell'ultimo godimento.
Art. 1067 Divieto di aggravare o diminuire l'esercizio della
servitù
Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano
più gravosa la condizione del fondo servente.
Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda
a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
Art. 1068 Trasferimento della servitù in luogo diverso
Il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della
servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita
originariamente.
Tuttavia, se l'originario esercizio e divenuto più gravoso per il fondo
servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il
proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro
fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e
questi non può ricusarlo (1350, 2643).
Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù si può del pari
concedere su istanza (Cod. Proc. Civ. 163) del proprietario del fondo
dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole
vantaggio e non reca danno al fondo servente.
L'autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su
altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi
acconsenta, purché l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al
proprietario del fondo dominante.
Art. 1069 Opere sul fondo servente
Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per
conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per
recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito
dal Titolo o dalla legge (1030).
Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute
in proporzione dei rispettivi vantaggi.
Art. 1070 Abbandono del fondo servente
Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del Titolo o
della legge alle spese necessarie per l'uso o per !a conservazione della
servitù (1030), può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del
fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante (1350, 2643).
Nel caso in cui l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del
fondo, la rinunzia può limitarsi alla parte stessa.
Art. 1071 Divisione del fondo dominante o del fondo servente
Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna
porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione del fondo
servente.
Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su una parte
determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate.
Capo VI: Dell'estinzione delle servitù
Art. 1072 Estinzione per confusione
La servitù si estingue (853, 2812), quando in una sola persona si riunisce
la proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente.
Art. 1073 Estinzione per prescrizione
La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti
anni (2934 e seguenti).
Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se
si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è
necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è
verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.
Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal
giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso
l'esercizio.
Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la
servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.
Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della
servitù fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte.
La sospensione o l'interruzione della prescrizione (2941 e seguenti) a
vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.
Art. 1074 Impossibilità di uso e mancanza di utilità
L'impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno
dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è
decorso il termine indicato dall'articolo precedente.
Art. 1075 Esercizio limitato della servitù
La servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella
indicata dal Titolo si conserva per intero (att. 158).
Art. 1076 Esercizio della servitù non conforme al Titolo o al
possesso
L'esercizio di una servitù in tempo diverso da quello determinato dal
Titolo o dal possesso non ne impedisce l'estinzione per prescrizione.
Art. 1077 Servitù costituite sul fondo enfiteutico
Le servitù costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando
l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per
devoluzione (958, 970, 972).
Art. 1078 Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale
o in usufrutto
Le servitù costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non
cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù
costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto o
dal marito a favore del fondo dotale (166 bis).
Capo VII: Delle azioni a difesa delle servitù
Art. 1079 Accertamento della servitù e altri provvedimenti di
tutela
Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza
contro chi ne contesta l'esercizio (949) e può far cessare gli eventuali
impedimenti e turbative (1168 e seguenti). Può anche chiedere la
rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni (2933).
Capo VIII: Di alcune servitù in materia di acque
Sezione I: Della servitù di presa o di derivazione di acqua
Art. 1080 Presa d'acqua continua
Il diritto alla presa d'acqua continua si può esercitare in ogni istante.
Art. 1081 Modulo d'acqua
Nelle servitù in cui è convenuta ed espressa una costante quantità di
acqua, la quantità deve esprimersi in relazione al modulo.
Il modulo è l'unità di misura dell'acqua corrente.
Esso è un corpo d'acqua che scorre nella costante quantità di cento litri
al minuto secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi.
Art. 1082 Forma della bocca e dell'edificio derivatore
Quando, per la derivazione di una data e costante quantità di acqua
corrente, è stata determinata la forma della bocca e dell'edificio
derivatore, le parti non possono chiederne la modificazione per eccedenza
o deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da
variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso
correnti.
Se la forma non è stata determinata, ma la bocca e l'edificio derivatore
sono stati costruiti e posseduti per cinque anni, non è neppure ammesso
dopo tale tempo alcun reclamo delle parti per eccedenza o deficienza
d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle
acque.
In mancanza di Titolo o di possesso, la forma è determinata dall'autorità
giudiziaria.
Art. 1083 Determinazione della quantità d'acqua
Quando la quantità d'acqua non è stata determinata, ma la derivazione è
stata fatta per un dato scopo, s'intende concessa la quantità necessaria
per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse può in ogni tempo fare
stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga assicurato l'uso
necessario e impedito l'eccesso.
Se però è stata determinata la forma della bocca e dell'edificio
derivatore, o se, in mancanza di titolo, si e posseduta per cinque anni la
derivazione in una data forma, non è ammesso reclamo delle parti, se non
nel caso indicato dall'articolo precedente.
Art. 1084 Norme regolatrici della servitù
Per l'esercizio della servitù di presa d'acqua, quando non dispone il
Titolo o non è possibile riferirsi al possesso (1066), si osservano gli
usi locali.
In mancanza di tali usi si osservano le disposizioni dei tre articoli
seguenti.
Art. 1085 Tempo d'esercizio della servitù
Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva,
dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale,
dall'equinozio di autunno a quello di primavera.
La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e
alla notte naturali.
L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto
vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si è incominciato a
possedere.
Art. 1086 Distribuzione per ruota
Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l'acqua per giungere
alla bocca di derivazione dell'utente si consuma a suo carico, e la coda
dell'acqua appartiene a quello di cui cessa il turno.
Art. 1087 Acque sorgenti o sfuggite
Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o
sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono trattenersi o
derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.
Art. 1088 Variazione del turno tra gli utenti
Gli utenti dei medesimi canali possono variare o permutare tra loro il
turno, purché tale cambiamento non rechi danno agli altri.
Art. 1089 Acqua impiegata come forza motrice
Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non può, senza
espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso,
procurandone il ribocco o ristagno.
Art. 1090 Manutenzione del canale
Nella servitù di presa o di condotta d'acqua, quando il Titolo non dispone
altrimenti, il proprietario del fondo servente può domandare che il canale
sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde siano tenute in
istato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo dominante
(1030).
Art. 1091 Obblighi del concedente fino al luogo di consegna
dell'acqua
Se il Titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di una
fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti a eseguire le opere
ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino al
punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a
conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i
consueti spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinché la derivazione e
la regolare condotta dell'acqua siano in tempi debiti effettuate.
Art. 1092 Deficienza dell'acqua
La deficienza dell'acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di
prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica.
Tra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve essere sopportata prima
da quelli che hanno Titolo o possesso più recente, e tra utenti in parità
di condizione dall'ultimo utente.
Tuttavia l'autorità giudiziaria, con provvedimento in camera di consiglio,
sentiti gli uffici tecnici competenti (att. 60), può modificare o limitare
i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in
relazione alla quantità di acqua disponibile, agli usi e alle colture a
cui l'acqua è destinata.
Il concedente dell'acqua è tenuto a una proporzionale diminuzione del
corrispettivo per la deficienza dell'acqua verificatasi per causa naturale
o per fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle dovute indennità in
conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni, che siano state
disposte dall'autorità giudiziaria.
Art. 1093 Riduzione della servitù
Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti
indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica una diminuzione
dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo
servente, il proprietario di questo può chiedere una riduzione della
servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso e
dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo dominante.
Sezione II: Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua
Art. 1094 Servitù attiva degli scoli
Gli scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo possono costituire
oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve, all'effetto di
impedire la loro diversione.
Art. 1095 Usucapione della servitù attiva degli scoli
Nella servitù attiva degli scoli il termine per l'usucapione (1158)
comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante
ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti (1061) destinate a
raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo.
Quando sul fondo servente è aperto un cavo destinato a raccogliere e
condurre gli scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle sponde
fanno presumere che il cavo sia opera del proprietario del fondo
dominante, purché non vi sia titolo, segno o prova in contrario.
Si reputa segno contrario l'esistenza sul cavo di opere costruite o
mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo è aperto.
Art. 1096 Diritti del proprietario del fondo servente
La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il
diritto di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del suo fondo, di
cambiare la coltivazione di questo e di abbandonare in tutto o in parte
l'irrigazione.
Art. 1097 Diritto agli avanzi d'acqua
Quando l'acqua è concessa, riservata o posseduta (1066) per un determinato
uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza,
tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione e
dovuta.
Art. 1098 Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua
Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli
avanzi d'acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi
introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo ma deve
lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante (1069).
Art. 1099 Sostituzione di acqua viva
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi
d'acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante la concessione e
l'assicurazione al fondo dominante di un corpo d'acqua viva, la cui
quantità è determinata dall'autorità giudiziaria, tenuto conto di tutte le
circostanze.
INDICE
|