Libro Terzo: Della proprietà
Titolo VIII: Del possesso
Capo I: Disposizioni generali
Art. 1140 Possesso
Il possesso e il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la
detenzione della cosa.
Art. 1141 Mutamento della detenzione in possesso
Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando
non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come
detenzione.
Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il
possesso finché il Titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente
da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore.
Ciò vale anche per i successori a Titolo universale.
Art. 1142 Presunzione di possesso intermedio
Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che
abbia posseduto anche nel tempo intermedio.
Art. 1143 Presunzione di possesso anteriore
Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il
possessore abbia un Titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso
si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.
Art. 1144 Atti di tolleranza
Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di
fondamento all'acquisto del possesso.
Art. 1145 Possesso di cose fuori commercio
Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza
effetto.
Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l'azione di spoglio rispetto
ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei
comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico (822, 824).
Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di
concessione da parte della pubblica amministrazione, e data altresì
l'azione di manutenzione (1170).
Art. 1146 Successione nel possesso. Accessione del possesso
Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della
successione (456, 460).
Il successore a Titolo particolare può unire al proprio possesso quello
del suo autore per goderne gli effetti.
Art. 1147 Possesso di buona fede
E' possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui
diritto (535).
La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.
La buona fede e presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.
Capo II: Degli effetti del possesso
Sezione I: Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione
della cosa
Art. 1148 Acquisto dei frutti
Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al
giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo
stesso giorno (820 e seguente). Egli, fino alla restituzione della cosa
risponde verso il rivendicante (948) dei frutti percepiti dopo la domanda
giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando
la diligenza di un buon padre di famiglia (1176).
Art. 1149 Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei
frutti
Il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti
ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell'art. 821
(1282).
Art. 1150 Riparazioni, miglioramenti e addizioni
Il possessore, anche se di mala fede ha diritto al rimborso delle spese
fatte per le riparazioni straordinarie.
Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché
sussistano al tempo della restituzione.
L'indennità si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore
conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di
buona fede; se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra
l'importo della spesa e l'aumento di valore.
Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche
il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente
al tempo per il quale la restituzione è dovuta.
Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto
dell'art. 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il
possessore è di buona fede, e dovuta una indennità nella misura
dell'aumento di valore conseguito dalla cosa (att. 157).
Art. 1151 Pagamento delle indennità
L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che
il pagamento delle indennità previste dall'articolo precedente sia fatto
ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie (1179).
Art. 1152 Ritenzione a favore del possessore di buona fede
Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finché non gli siano
corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate nel
corso del giudizio di rivendicazione (948) e sia stata fornita una prova
generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti (2756).
Egli ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie ordinate
dall'autorità giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente.
Sezione II: Del possesso di buona fede di beni mobili
Art. 1153 Effetti dell'acquisto del possesso
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è
proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in
buona fede al momento della consegna e sussista un Titolo idoneo al
trasferimento della proprietà.
La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi
non risultano dal Titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.
Nello stesso modo si acquistano diritti di usufrutto, di uso e di pegno
(981, 1021, 2784).
Art. 1154 Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa
A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa,
non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore
ne sia divenuto proprietario.
Art. 1155 Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri
Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile
(812), quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è
preferita alle altre, anche se il suo Titolo è di data posteriore.
Art. 1156 Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici
registri
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle
universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri (815
e seguente, 2683 e seguenti; Cod. Nav. 146 e seguenti,753 e seguenti).
Art. 1157 Possesso di titoli di credito
Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati
dal Titolo V del libro IV (1944)
Sezione III: Dell'usucapione
Art. 1158 Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali
immobiliari
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui
beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti
anni.
Art. 1159 Usucapione decennale
Colui che acquista in buona fede da chi non e proprietario un immobile, in
forza di un Titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia
stato debitamente trascritto (2643 e seguenti), ne compie l'usucapione in
suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti
reali di godimento sopra un immobile.
Art. 1159-bis Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale
La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni
classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso
continuato per quindici anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un
Titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente
trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni
classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col
decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni
per la regolarizzazione del Titolo di proprietà.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi
rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani
dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge
speciale.
Art. 1160 Usucapione delle universalità di mobili
L'usucapione di un'universalità di mobili (816) o di diritti reali di
godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per
venti anni.
Nel caso di acquisto in buona fede (1147) da chi non e proprietario, in
forza di Titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci
anni.
Art. 1161 Usucapione dei beni mobili
In mancanza di Titolo idoneo (922), la proprietà dei beni mobili e gli
altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù
del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato
acquistato in buona fede.
Se il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di
venti anni.
Art. 1162 Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile
iscritto in pubblici registri (815, 2683; Cod. Nav. 146 e seguenti, 753 e
seguenti), in forza di un Titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà
(1321) e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore
l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.
Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente,
l'usucapione si compie col decorso di dieci anni.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri
diritti reali di godimento (981, 1021).
Art. 1163 Vizi del possesso
Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per
l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità e
cessata.
Art. 1164 Interversione del possesso
Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su
cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il Titolo
del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza
di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo
necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il Titolo del
possesso è stato mutato.
Art. 1165 Applicazione di norme sulla prescrizione
Le disposizioni generali sulla prescrizione (2934 e seguenti), quelle
relative alle cause di sospensione e d'interruzione (2941 e seguenti) e al
computo dei termini (2962 e seguenti) si osservano, in quanto applicabili,
rispetto all'usucapione.
Art. 1166 Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione
rispetto al terzo possessore
Nell'usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore
di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, ne l'impedimento
derivante da condizione o da termine (2935), ne le cause di sospensione
indicate dall'art. 2942.
L'impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di
sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al
terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni
da lui posseduti (954, 970, 1014).
Art. 1167 Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso
L'usucapione è interrotta (2945) quando il possessore è stato privato del
possesso per oltre un anno.
L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione (2953)
diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.
Capo III: Delle azioni a difesa del possesso
Art. 1168 Azione di reintegrazione
Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può,
entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la
reintegrazione del possesso medesimo.
L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa (1140),
tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione
decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del
fatto, senza dilazione (Cod. Proc. Civ. 703 e seguenti).
Art. 1169 Reintegrazione contro l'acquirente consapevole dello
spoglio
La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in
virtù di un acquisto a Titolo particolare (1321), fatto con la conoscenza
dell'avvenuto spoglio.
Art. 1170 Azione di manutenzione
Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale
sopra un immobile o di un'universalità di mobili (816) può, entro l'anno
dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo (Cod. Proc.
Civ. 703 e seguenti).
L'azione e data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non
interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente.
Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino,
l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la
violenza o la clandestinità è cessata.
Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può
chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni
indicate dal comma precedente.
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