Libro Secondo: Delle successioni
Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni
Capo I: Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto
dell'eredità
Art. 456 Apertura della successione
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo
domicilio del defunto (43, 45).
Art. 457 Delazione dell'eredità
L'eredità si devolve per legge (565 e seguenti) o per testamento (587 e
seguenti).
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o
in parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la
legge riserva ai legittimari (536 e seguenti).
Art. 458 Divieto di patti successori
E' nulla ogni convenzione (1321) con cui taluno dispone della propria
successione.
E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli
possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai
medesimi (557-2, 679).
Art. 459 Acquisto dell'eredità
L'eredità si acquista con l'accettazione (470 e seguenti).
L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la
successione (456, 1146).
Art. 460 Poteri del chiamato prima dell'accettazione
Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie (1168 e
seguenti) a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale
apprensione (1146).
Egli inoltre può compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670) di
vigilanza e di amministrazione temporanea (486), e può farsi autorizzare
dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o
la cui conservazione importa grave dispendio (Cod. Proc. Civ. 747, 748).
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti,
quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma
dell'Art. 528.
Art. 461 Rimborso delle spese sostenute dal chiamato
Se il chiamato rinunzia all'eredità (519 e seguenti), le spese sostenute
per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità.
Capo II: Della capacità di succedere
Art. 462 Capacità delle persone fisiche
Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo
dell'apertura della successione.
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della
successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona
della cui successione si tratta (232).
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona
vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti
(643, 715, 784).
Capo III: Dell'indegnità
Art. 463 Casi d'indegnità
E' escluso dalla successione come indegno (466 e seguenti):
chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui
successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente
della medesima (801), purché non ricorra alcuna delle cause che escludono
la punibilità a norma della legge penale (Cod. Pen. 45 e seguenti);
chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la
legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio (Cod. Pen.
397, 579, 580);
chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o
con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la
denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha
testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la
testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio
penale;
chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si
tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione
sarebbe stata regolata;
chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
Art. 464 Restituzione dei frutti
L'indegno è obbligato a restituire i frutti (820) che gli sono pervenuti
dopo l'apertura della successione (535, 1148).
Art. 465 Indegnità del genitore
Colui che è escluso per indegnità dalla successione (463) non ha sui beni
della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o
di amministrazione che la legge accorda ai genitori (320 e seguenti).
Art. 466 Riabilitazione dell'indegno
Chi è incorso nell'indegnità (463) è ammesso a succedere quando la
persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato
con atto pubblico o con testamento (587, 2699).
Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se e stato contemplato nel
testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è
ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.
Capo IV: Della rappresentazione
Art. 467 Nozione
La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel
luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non
può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore
non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia
accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di
usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Art. 468 Soggetti
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta (75) a favore dei
discendenti dei figli legittimi (23 i e seguenti), legittimati (280 e
seguenti) e adottivi (291 e seguenti), nonché dei discendenti dei figli
naturali (250 e seguenti) del defunto, e, nella linea collaterale (75), a
favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti (467) possono succedere per rappresentazione anche se hanno
rinunziato (519 e seguenti) all'eredità della persona in luogo della quale
subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Art. 469 Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione
La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il
grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe (564-3).
Quando vi e rappresentazione la divisione si fa per stirpi (726-2).
Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi
anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.
Capo V: Dell'accettazione dell'eredità
Sezione I: Disposizioni generali
Art. 470 Accettazione pura e semplice e
accettazione col beneficio d'inventariobr>
L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio
d'inventario (484 e seguenti).
L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque
divieto del testatore (634).
Art. 471 Eredità devolute a minori o interdetti
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti,
se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli artt.
321 e 374.
Art. 472 Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare l'eredità, se
non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni dell'Art. 394.
Art. 473 Eredità devolute a persone giuridiche
L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche non può
farsi che col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni della
legge circa l'autorizzazione governativa (17).
Questo articolo non si applica alle società (2247).
Art. 474 Modi di accettazione
L'accettazione può essere espressa o tacita.
Art. 475 Accettazione espressa
L'accettazione e espressa quando, in un atto pubblico (2699) o in una
scrittura privata (2702), il chiamato all'eredità ha dichiarato di
accettarla oppure ha assunto il titolo di erede (2648).
E nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
Art. 476 Accettazione tacita
L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che
presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe
il diritto di fare se non nella qualità di erede (527).
Art. 477 Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione
La donazione, la vendita (1542) o la cessione, che il chiamato all'eredità
faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri
chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità.
Art. 478 Rinunzia che importa accettazione
La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso
corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa
accettazione.
Art. 479 Trasmissione del diritto di accettazione
Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di
accettarla si trasmette agli eredi.
Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta
l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari,
mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato (521).
La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia
all'eredità che al medesimo è devoluta.
Art. 480 Prescrizione
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni (2946).
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione (456) e, in
caso d'istituzione condizionale (633 e seguenti), dal giorno in cui si
verifica la condizione (2935). Il termine non corre per i chiamati
ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e
successivamente il loro acquisto ereditario e venuto meno.
Art. 481 Fissazione di un termine per l'accettazione
Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un
termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il chiamato dichiari se
accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia
fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare (488).
Art. 482 Impugnazione per violenza o dolo
L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando e effetto di violenza
o di dolo (1434 e seguenti).
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la
violenza o è stato scoperto il dolo (1442).
Art. 483 Impugnazione per errore
L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore.
Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al
tempo dell'accettazione, l'erede (662 e seguente) non è tenuto a
soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con
pregiudizio della porzione legittima che gli e dovuta (536 e seguenti). Se
i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono
proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni
legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data
azione di regresso.
L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede (2697).
Sezione II: Del beneficio d'inventario
Art. 484 Accettazione col beneficio
d'inventario
L'accettazione col beneficio d'inventario (490 e seguenti, 2830) si fa
mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della
pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel
registro delle successioni conservato nella stessa pretura (att. 52, 53).
Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a
cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo
in cui si è aperta la successione.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle
forme prescritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e
seguenti).
Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure
menzionarsi la data in cui esso e stato compiuto.
Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo
ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro
l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto.
Art. 485 Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni
Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo e nel possesso di beni
ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura
della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo
termine lo ha cominciato ma non e stato in grado di completarlo, può
ottenere dal pretore del luogo in cui si e aperta la successione una
proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi (Cod.
Proc. Civ. 7494).
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il
chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la
dichiarazione a norma dell'Art. 484 ha un termine di quaranta giorni da
quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta
o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia
deliberato, è considerato erede puro e semplice.
Art. 486 Poteri
Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario
e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati
nell'Art. 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare
l'eredità.
Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità
affinche la rappresenti in giudizio (Cod. Proc. Civ. 78-80).
Art. 487 Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni
Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può
fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario, fino a che
il diritto di accettare non e prescritto.
Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine
di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità
giudiziaria a norma dell'Art. 485; in mancanza, e considerato erede puro e
semplice.
Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione
d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al
compimento dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di
accettare l'eredità.
Art. 488 Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità
giudiziaria
Il chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni ereditari, qualora
gli sia stato assegnato un termine a norma dell'Art. 481, deve, entro
detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non
l'inventario, è considerato erede puro e semplice.
L'autorità giudiziaria può accordare una dilazione (Cod. Proc. Civ.
749-4).
Art. 489 Incapaci
I minori, gli interdetti e gli inabilitati (414 e seguente) non
s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario (471, 472), se non al
compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato
d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano
conformati alle norme della presente Sezione.
Art. 490 Effetti del beneficio d'inventario
L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il
patrimonio del defunto da quello dell'erede (2941, n. 5).
Conseguentemente:
l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che
aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto
della morte (448);
l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre
il valore dei beni a lui pervenuti (564, 1203);
i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio
ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi però non sono
dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni
del Capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso
che l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi rinunzi.
Art. 491 Responsabilità dell'erede nell'amministrazione
L'erede con beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione dei
beni ereditari se non per colpa grave.
Art. 492 Garanzia
Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare
idonea garanzia (1179; Cod. Proc. Civ. 750) per il valore dei beni mobili
compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei
medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.
Art. 493 Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione
L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o
ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza
l'autorizzazione scritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ.
747 e seguenti).
Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni
dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.
Art. 494 Omissioni o infedeltà nell'inventario
Dal beneficio d'inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di
denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o che ha
denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti
(527).
Art. 495 Pagamento dei creditori e legatari
Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'Art. 484 o
dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che
l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando creditori
o legatari non si oppongono (2906) ed egli non intende promuovere la
liquidazione a norma dell'Art. 503, paga i creditori e i legatari a misura
che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità (2741).
Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno
soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa
determinata appartenente al testatore (649), nei limiti del valore del
legato.
Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento,
salvo che il credito sia anteriormente prescritto (2934 e seguenti).
Art. 496 Rendimento del conto
L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai
creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine
all'erede (Cod. Proc. Civ. 263 e seguenti, 747 e seguente.; att. Cod. Proc.
Civ. 109, 178).
Art. 497 Mora nel rendimento del conto
L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non
quando è stato costituito in mora (1219) a presentare il conto e non ha
ancora soddisfatto a quest'obbligo.
Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con
i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.
Art. 498 Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione
Qualora entro il termine indicato nell'Art. 495 gli sia stata notificata
opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non può eseguire
pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità
nell'interesse di tutti i creditori e legatari.
A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione,
deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione (456),
invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito
dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di
credito.
L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è
noto il domicilio o la residenza ed e pubblicato nel foglio degli annunzi
legali della provincia.
Art. 499 Procedura di liquidazione
Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di
credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le
attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se
l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i
privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate
sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal
giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di
graduazione previsto dal comma seguente.
L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di
graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di
prelazione (2741 e seguenti). Essi sono preferiti ai legatari. Tra i
creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è ripartito
in proporzione dei rispettivi crediti. Qualora, per soddisfare i
creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto
di un legato di specie (649), sulla somma che residua dopo il pagamento
dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.
Art. 500 Termine per la liquidazione
L'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può
assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per
formare lo stato di graduazione (Cod. Proc. Civ. 749).
Art. 501 Reclami
Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata
ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e
provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli
annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami trenta giorni
dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene
definitivo.
Art. 502 Pagamento dei creditori e dei legatari
Divenuto definitivo lo stato di graduazione (501) o passata in giudicato
la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori
e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo
esecutivo contro l'erede (Cod. Proc. Civ. 474).
La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei
creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione (1179).
I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro
l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei
creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa
azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato e divenuto
definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui
reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.
Art. 503 Liquidazione promossa dall'erede
Anche quando non vi e opposizione di creditori o di legatari, l'erede può
valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti
(att. 132).
Il pagamento fatto a creditori privilegiati ipotecari non impedisce
all'erede di valersi di questa procedura.
Art. 504 Liquidazione nel caso di più eredi
Se vi sono più eredi con beneficio d'inventario, ciascuno può promuovere
la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi al notaio nel termine
che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che
non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.
Art. 505 Decadenza dal beneficio
L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'Art.
498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine
stabilito dall'Art. 500, decade dal beneficio d'inventario.
Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto
dall'Art. 503 dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di
credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di
liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma
dell'Art. 500.
La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di
creditori privilegiati o ipotecari. In ogni caso la decadenza dal
beneficio d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori del
defunto e dai legatari.
Art. 506 Procedure individuali
Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'Art. 498, non
possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori.
Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo
che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve
essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall'Art.
499.
I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio del
termine, quando il credito e munito di garanzia reale (2747, 2796, 2808)
su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della
liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il
soddisfacimento integrale del credito.
Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo
comma dell'Art. 498 e sospeso il decorso degl'interessi dei crediti
chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la
liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.
Art. 507 Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari
L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per
presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto
di liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei
creditori e dei legatari.
A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'Art. 498, dare avviso
ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza
(43); deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle
successioni (att. 52, 53), annotarla in margine alla trascrizione
prescritta dal secondo comma dell'Art. 484, e trascriverla presso gli
uffici dei registri immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili
ereditari e presso gli uffici dove sono registrati i beni mobili (2663).
Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di
disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto
rispetto ai creditori e ai legatari (2649). L'erede deve consegnare i beni
al curatore nominato secondo le norme dell'articolo seguente. Eseguita la
consegna, egli resta liberato da ogni responsabilità per i debiti
ereditari (1177, 2930).
Art. 508 Nomina del curatore
Trascritta la dichiarazione di rilascio, il pretore del luogo dell'aperta
successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o
anche d'ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione
secondo le norme degli artt. 498 e seguenti.
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle
successioni (att. 52, 53).
Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i
creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, spettano
all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono
presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell'Art. 502.
Art. 509 Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o
legatari
Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni
di credito, l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario, ma
nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il pretore del luogo
dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari,
sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito,
può nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione
dell'eredità secondo le norme degli artt. 499 e seguenti. Dopo la nomina
del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere.
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle
successioni (att. 52, 53), annotato a margine della trascrizione
prescritta dal secondo comma dell'Art. 484, e trascritto negli uffici dei
registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e
negli uffici dove sono registrati i beni mobili (2663).
L'erede perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al
curatore. Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il
decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e
ai legatari (2649).
Art. 510 Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati
L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati
giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato
diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.
Art. 511 Spese
Le spese dell'apposizione dei sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguente),
dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con
beneficio d'inventario sono a carico dell'eredità.
Capo VI: Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede
Art. 512 Oggetto della separazione
La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il
soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei
legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede
(490).
Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno
altre garanzie (2741, 2772) sui beni del defunto.
La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno
esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.
Art. 513 Separazione contro i legatari di specie
I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto
ai beni che formano oggetto di legato di specie (649).
Art. 514 Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti
I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto
di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari
che non l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non
separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari
non separatisti.
Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono
concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte
del patrimonio non e stata separata, il valore di questa si aggiunge al
prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei
concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai
creditori e ai legatari non separatisti (att. 54). Quando la separazione è
esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai
legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma
precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti
(756).
Restano salve in ogni caso le cause di prelazione (2741 e seguenti).
Art. 515 Cessazione della separazione
L'erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i
legatari, e dando cauzione (1179) per il pagamento di quelli il cui
diritto è sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è
contestato.
Art. 516 Termine per l'esercizio del diritto alla separazione
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre
mesi dall'apertura della successione.
Art. 517 Separazione riguardo ai mobili
Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante
domanda giudiziale. La domanda si propone con ricorso al pretore del luogo
dell'aperta successione, il quale ordina l'inventario, se non e ancora
fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni
stessi.
Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione
comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.
Art. 518 Separazione riguardo agli immobili
Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla
separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato
sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti
per iscrivere le ipoteche (2827 e seguenti), indicando il nome del defunto
e quello dell'erede, se è conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione
stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione
non è necessario esibire il titolo.
Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi,
prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed
iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori.
Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle
ipoteche (2808 e seguenti).
Capo VII: Della rinunzia all'eredità
Art. 519 Dichiarazione di rinunzia
La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un
notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta
la successione, e inserita nel registro delle successioni (att. 52, 53,
133). La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si
sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di
alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma
precedente.
Art. 520 Rinunzia condizionata, a termine o parziale
E' nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte
(475).
Art. 521 Retroattività della rinunzia
Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato
chiamato.
Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a
lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile (556), salve le
disposizioni degli artt. 551 e 552.
Art. 522 Devoluzione nelle successioni legittime
Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a
coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di
rappresentazione (467 e seguenti) e salvo il disposto dell'ultimo comma
dell'Art. 571. Se il rinunziante e solo, l'eredità si devolve a coloro ai
quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
Art. 523 Devoluzione nelle successioni testamentarie
Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una
sostituzione (688) e se non ha luogo il diritto di rappresentazione
(4672), la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'Art.
674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell'Art. 677.
Art. 524 Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi
creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome
e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari
fino alla concorrenza dei loro crediti (2652, 2740). Il diritto dei
creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia (2934 e seguenti).
Art. 525 Revoca della rinunzia
Fino a che il diritto di accettare l'eredità non e prescritto (480) contro
i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se
non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle
ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.
Art. 526 Impugnazione per violenza o dolo
La rinunzia all'eredità si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o
di dolo (1434 e seguenti).
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la
violenza o e stato scoperto il dolo (1442).
Art. 527 Sottrazione di beni ereditari
I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti
all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano
eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.
Capo VIII: Dell'eredità giacente
Art. 528 Nomina del curatore
Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non e nel possesso di beni
ereditari (458 e seguenti), il pretore del mandamento in cui si e aperta
la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio,
nomina un curatore dell'eredità.
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e pubblicato
per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto
nel registro delle successioni (att. 52, 53).
Art. 529 Obblighi del curatore
Il curatore e tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a
esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte
contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali
o presso un istituto di credito designato dal pretore il danaro che si
trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili,
e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.
Art. 530 Pagamento dei debiti ereditari
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati,
previa autorizzazione del pretore (Cod. Proc. Civ. 783).
Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore
non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione
dell'eredità secondo le norme degli artt. 498 e seguenti (att. 134-2).
Art. 531 Inventario, amministrazione e rendimento dei conti
Le disposizioni della Sezione II del Capo V di questo Titolo, che
riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento di conti da
parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni al curatore
dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità per
colpa (491).
Art. 532 Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità
Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata.
Art. 533 Nozione
L'erede può (2652, 2690) chiedere il riconoscimento della qualità
ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a
titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la
restituzione dei beni medesimi.
L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione rispetto ai
singoli beni (1158 e seguenti).
Art. 534 Diritti dei terzi
L'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo
di erede o senza titolo. Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di
convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali
provino di avere contrattato in buona fede.
La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai
beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto a titolo di
erede (2648) e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti
anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del
legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro
l'erede apparente (2652, n. 7).
Art. 535 Possessore di beni ereditari
Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di
beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese,
i miglioramenti e le addizioni (1148 e seguenti).
Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa
dell'eredità, è solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o il
corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo è ancora dovuto,
l'erede subentra nel diritto di conseguirlo (2038).
E possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni
ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova
se l'errore dipende da colpa grave (1147).
Capo IX: Dei legittimari
Sezione I: Dei diritti riservati ai legittimari
Art. 536 Legittimari
Le persone a favore delle quali la legge riserva (457, 549) una quota di
eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli
legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A favore dei discendenti (77) dei figli legittimi o naturali, i quali
vengono alla successione in luogo di questi (467), la legge riserva gli
stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.
Art. 537 Riserva a favore dei figli legittimi e naturali
Salvo quanto disposto dall'Art. 542, se il genitore lascia un figlio solo,
legittimo o naturale (459, 231, 573), a questi è riservata la metà del
patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi
in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.
I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili
ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano.
Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze
personali e patrimoniali.
Art. 538 Riserva a favore degli ascendenti legittimi
Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti
legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo
quanto disposto dall' Art. 544.
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi
secondo i criteri previsti dall'Art. 569.
Art. 539 (abrogato)
Art. 540 Riserva a favore del coniuge
A favore del coniuge (459) è riservata la metà del patrimonio dell'altro
coniuge, salve le disposizioni dell'Art. 542 per il caso di concorso con i
figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i
diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (144), e di
uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia
sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed
eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Art. 541 (abrogato)
Art. 542 Concorso di coniuge e figli
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o
naturale (459, 231, 258) a quest'ultimo è riservato un terzo del
patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è
complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un
quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli,
legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali. Si applica il terzo
comma dell'Art. 537.
Art. 543 (abrogato)
Art. 544 Concorso di ascendenti legittimi e coniuge
Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma
ascendenti legittimi e il coniuge (459), a quest'ultimo è riservata la
metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita
ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri
previsti dall'Art. 569.
Art. 545-547 (abrogati)
Art. 548 Riserva a favore del coniuge separato
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata
in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), ai sensi del secondo comma dell' Art.
151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge
cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha
diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della
successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno
è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli
eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della
prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel
caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.
Art. 549 Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari
Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai
legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel Titolo IV di
questo libro (733 e seguenti).
Art. 550 Lascito eccedente la porzione disponibile
Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia
(1872) il cui reddito eccede quello della porzione disponibile (556), i
legittimari (536), ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della
disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale
disposizione o di abbandonare (1350) la nuda proprietà della porzione
disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile
abbandonata, non acquista la qualità di erede (588).
La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto
della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.
Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché la
disposizione testamentaria abbia esecuzione.
Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita o
della nuda proprietà è stato disposto con donazione.
Art. 551 Legato in sostituzione di legittima
Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima,
egli può rinunziare al legato (649 e seguenti) e chiedere la legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un
supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello
della legittima, e non acquista la qualità di erede (588). Questa
disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente
attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione
indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima
spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla
disponibile.
Art. 552 Donazione e legati in conto di legittima
Il legittimario che rinunzia all'eredità (519 e seguenti), quando non si
ha rappresentazione (467), può sulla disponibile ritenere le donazioni o
conseguire i legati a lui fatti (521-2); ma quando non vi è stata espressa
dispensa dall'imputazione (564-2), se per integrare la legittima spettante
agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le
donazioni (554 e seguenti), restano salve le assegnazioni, fatte dal
testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il
legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati
fatti a quest'ultimo.
Sezione II: Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Art. 553 Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso
con legittimari
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la
successione legittima (457), nel concorso di legittimari con altri
successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono
proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota
riservata (537 e seguenti) ai legittimari, i quali però devono imputare a
questa, ai sensi dell'Art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù
di donazioni o di legati.
Art. 554 Riduzione delle disposizioni testamentarie
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva
disporre sono soggette a riduzione (557 e seguenti) nei limiti della quota
medesima (2652).
Art. 555 Riduzione delle donazioni
Le donazioni (809, 1923), il cui valore eccede la quota della quale il
defunto poteva disporre (172), sono soggette a riduzione fino alla quota
medesima (att. 135).
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di
cui è stato disposto per testamento.
Art. 556 Determinazione della porzione disponibile
Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre
si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo
della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i
beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro
valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 e
sull'asse così formato si calcola la quota ii cui il defunto poteva
disporre (537 e seguenti, 737; att. 135-2).
Art. 557 Soggetti che possono chiedere la riduzione
La riduzione delle donazioni (809) e delle disposizioni lesive della
porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai
loro eredi o aventi causa (537 e seguenti).
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante né
con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione
(458).
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né
approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori
del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato
con il beneficio d'inventario (484 e seguenti).
Art. 558 Modo di ridurre le disposizioni testamentarie
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente,
senza distinguere tra eredi e legatari.
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto
a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in
quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota
riservata ai legittimari.
Art. 559 Modo di ridurre le donazioni
Le donazioni (809) si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via
alle anteriori.
Art. 560 Riduzione del legato o della donazione d'immobili
Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile
(812), la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte
occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire
comodamente (720).
Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario
ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione
disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il
diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza
non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto
l'immobile, compensando in danaro i legittimari.
Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto
l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione
disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.
Art. 561 Restituzione degli immobili
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni
peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati,
salvo il disposto del n. 8 dell'Art. 2652. La stessa disposizione si
applica per i mobili iscritti in pubblici registri (2683, 2690).
I frutti (820) sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale
(1148).
Art. 562 Insolvenza del donatario soggetto a riduzione
Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi
aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere
richiesta contro l'acquirente, e il donatario è in tutto o in parte
insolvente (2652), il valore della donazione che non si può recuperare dal
donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le
ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il
donatario insolvente.
Art. 563 Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a
riduzione
Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno
alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa
l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi
acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai
donatari medesimi, la restituzione degli immobili (2652, n. 8).
L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di
data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti
può anche essere richiesta la restituzione dei beni mobili, oggetto della
donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede (1153 e seguenti).
Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le
cose donate pagando l'equivalente in danaro.
Art. 564 Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione
Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario
(484 e seguenti) non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei
legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone
chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità. Questa
disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio
d'inventario e che ne è decaduto (439 e seguenti).
In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di
disposizioni testamentarie, deve imputare (737 e seguenti) alla sua
porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia
stato espressamente dispensato (553; att. 1352).
Il legittimario che succede per rappresentazione (467 e seguenti) deve
anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al
suo ascendente (740; att. 1352).
La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori. Ogni cosa, che,
secondo le regole contenute nel Capo II del Titolo IV di questo libro, è
esente da collazione, è pure esente da imputazione.
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