Libro Secondo: Delle successioni
Titolo II: Delle successioni legittime
Art. 565 Categorie dei successibili
Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai
discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai
collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le
regole stabilite nel presente Titolo.
Capo I: Della successione dei parenti
Art. 566 Successione dei figli legittimi e naturali
Al padre ed alla madre succedono (459) i figli legittimi e naturali, in
parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'Art. 537.
Art. 567 Successione dei figli legittimati e adottivi
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati (280 e seguenti) e gli
adottivi (291 e seguenti, 309, 314-326).
I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante
(300-2).
Art. 568 Successione dei genitori
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro
discendenti (467 e seguenti), succedono (459) il padre e la madre in
eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
Art. 569 Successione degli ascendenti
A colui che muore senza lasciare prole, ne genitori, ne fratelli o sorelle
o loro discendenti (467 e seguenti), succedono per una metà gli ascendenti
della linea paterna e per l'altra meta gli ascendenti della linea materna.
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al
più vicino senza distinzione di linea.
Art. 570 Successione dei fratelli e delle sorelle
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, ne altri ascendenti,
succedono (459) i fratelli e le sorelle in parti uguali.
I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota
che conseguono i germani.
Art. 571 Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle
germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per
capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di
essi, sia minore della metà.
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la
metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva
in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi. Se entrambi i
genitori non possono o non vogliono (463, 521) venire alla successione, e
vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo
determinato dall'Art. 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei
genitori in mancanza dell'altro.
Art. 572 Successione di altri parenti
Se alcuno muore senza lasciare prole, ne genitori, né altri ascendenti, ne
fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del
parente o dei parenti prossimi (76), senza distinzione di linea.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado (77, 586).
Art. 573 Successione dei figli naturali
Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano
quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata (250
e seguenti), salvo quanto è disposto dall'Art. 580.
Art. 574-576 (abrogati)
Art. 577 Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo
immediato del suo genitore
Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo
genitore che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non
lascia ne coniuge, ne discendenti o ascendenti, ne fratelli o sorelle o
loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado
(Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costit., con Sent. 14 aprile
1969, n. 79).
Art. 578 Successione dei genitori al figlio naturale
Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità
è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è
stato dichiarato figlio (250 e seguenti).
Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori,
l'eredità spetta per metà a ciascuno di essi. Se uno solo dei genitori ha
legittimato il figlio (280 e seguenti), l'altro è escluso dalla
successione.
Art. 579 Concorso del coniuge e dei genitori
Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne genitori, sopravvive
il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo.
Se vi sono genitori, l'eredita è devoluta per due terzi al coniuge e per
l'altro terzo ai genitori (538).
Art. 580 Diritti dei figli naturali non riconoscibili
Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla
educazione, a norma dell'Art. 279, spetta un assegno vitalizio pari
all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero
diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la
capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente,
in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.
Capo II: Della successione del coniuge
Art. 581 Concorso del coniuge con i figli
Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli
legittimi e naturali (257), il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità,
se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri
casi.
Art. 582 Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e
sorelle
Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con
ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali (459),
ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo caso la parte residua
è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le
disposizioni dell'Art. 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto
a un quarto della eredità.
Art. 583 Successione del solo coniuge
In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o
sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.
Art. 584 Successione del coniuge putativo
Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei
coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al
coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la
disposizione del secondo comma dell'Art. 540.
Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità
si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.
Art. 585 Successione del coniuge separato
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata
in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con
sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo
comma dell'Art. 548.
Capo III: Della successione dello stato
Art. 586 Acquisto dei beni da parte dello Stato
In mancanza di altri successibili (459, 572) l'eredità è devoluta allo
Stato (473). L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione
e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti
ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
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