Libro Secondo: Delle successioni
Titolo IV: Della divisione
Capo I: Disposizioni generali
Art. 713 Facoltà di domandare la divisione
I coeredi possono sempre domandare la divisione (715 e seguenti, 1111 e
seguenti, 2646; Cod. Proc. Civ. 784 e seguenti).
Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età,
il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia
trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato. Egli può anche
disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia
luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il
quinquennio.
Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi
circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi,
consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine
minore di quello stabilito dal testatore.
Art. 714 Godimento separato di parte dei beni
Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto
separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata
l'usucapione per effetto di possesso esclusivo (1102, 1158 e seguenti).
Art. 715 Casi d'impedimento alla divisione
Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito (462), la divisione
non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la
divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla
legittimità (244 e seguenti) o sulla filiazione naturale (263 e seguenti)
di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a
succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura
amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto
comma dell'Art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede
(600).
L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le
opportune cautele.
La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati
alla successione vi sono nascituri non concepiti (462).
Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote,
l'autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni
ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune
cautele nell'interesse dei nascituri.
Art. 716 (abrogato)
Art. 717 Sospensione della divisione per ordine del giudice
L'autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per
un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità
o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole
pregiudizio al patrimonio ereditario (1111).
Art. 718 Diritto ai beni in natura
Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e
immobili dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti
(1114).
Art. 719 Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari
Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordano nella
necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari (752
e seguenti), si procede (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti) alla vendita
all'incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui
alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti
(2646).
Quando occorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i
soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei
legatari o dei creditori (721, 723).
Art. 720 Immobili non divisibili
Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui
frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia
o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi
senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi
per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi
aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi,
se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei
coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto (2646; Cod.
Proc. Civ. 748).
Art. 721 Vendita degli immobili
I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano
concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.
Art. 722 Beni indivisibili nell'interesse della produzione
nazionale
In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le
disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in
cui nell'eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili
nell'interesse della produzione nazionale (846 e seguenti).
Art. 723 Resa dei conti
Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede
ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato
attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni
ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i
condividenti.
Art. 724 Collazione e imputazione
I coeredi tenuti a collazione, a norma del Capo II di questo Titolo (737 e
seguenti), conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.
Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore
verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza
dei rapporti di comunione.
Art. 725 Prelevamenti
Se i beni donati non sono conferiti in natura (746, 750), o se vi sono
debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma
dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria
beni in proporzione delle loro rispettive quote (1113).
I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della
stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.
Art. 726 Stima e formazione delle parti
Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella
massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.
Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti
sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.
Art. 727 Norme per la formazione delle porzioni
Salvo quanto è disposto dagli artt. 720 e 722, le porzioni devono essere
formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili,
immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità
di ciascuna quota (1114).
Si deve tuttavia evitare per quanto è possibile, il frazionamento delle
biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica,
scientifica o artistica.
Art. 728 Conguagli in danaro
L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un
equivalente in danaro (2817, n. 2).
Art. 729 Assegnazione o attribuzione delle porzioni
L'assegnazione delle porzioni eguali e fatta mediante estrazione a sorte.
Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia,
rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può
procedere per estrazione a sorte (2646, 2685).
Art. 730 Deferimento delle operazioni a un notaio
Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col
consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in
mancanza di accordo, è fatta con decreto dal pretore del luogo dell'aperta
successione (456).
Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono
riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell'autorità
giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.
Art. 731 Suddivisione tra stirpi
Le norme sulla divisione dell'intero asse si osservano anche nelle
suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.
Art. 732 Diritto di prelazione
Il coerede, che vuole alienare (1542 e seguenti) a un estraneo la sua
quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione,
indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di
prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine (2964) di
due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione,
i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni
successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria
(1502).
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la
quota è assegnata a tutti in parti uguali.
Art. 733 Norme date dal testatore per la divisione
Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le
porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che
l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal
testatore.
Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di
persona da lui designata che non sia erede o legatario (706): la divisione
proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorità
giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla
volontà del testatore o manifestamente iniqua.
Art. 734 Divisione fatta dal testatore
Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella
divisione anche la parte non disponibile (536 e seguenti).
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni
lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti
conformemente alla legge (566 e seguenti), se non risulta una diversa
volontà del testatore.
Art. 735 Preterizione di eredi e lesione di legittima
La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei
legittimari (536) o degli eredi istituiti è nulla.
Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l'azione
di riduzione contro gli altri coeredi (553 e seguenti).
Art. 736 Consegna dei documenti
Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i
documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.
I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne
ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti
che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi
documenti, se la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni
all'intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti
gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a
ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è
determinata con decreto dal pretore del luogo dell'aperta successione
(456), su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri.
Capo II: Della collazione
Art. 737 Soggetti tenuti alla collazione
I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed
il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi
tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o
indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della
quota disponibile (556).
Art. 738 Limiti della collazione per il coniuge
Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al
coniuge.
Art. 739 Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede.
Donazioni a coniugi
L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o
al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il
vantaggio.
Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è
discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a
collazione.
Art. 740 Donazioni fatte all'ascendente dell'erede
Il discendente che succede per rappresentazione (467) deve conferire ciò
che è stato donato all'ascendente anche nel caso in cui abbia rinunziato
all'eredità di questo.
Art. 741 Collazione di assegnazioni varie
E' soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi
discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli
all'esercizio di un'attività produttiva o professionale, per soddisfare
premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per
pagare i loro debiti.
Art. 742 Spese non soggette a collazione
Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e
quelle sostenute per malattia, ne quelle ordinarie fatte per abbigliamento
o per nozze.
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o
professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono
notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche
del defunto (809).
Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma
dell'Art. 770.
Art. 743 Società contratta con l'erede
Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società
contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le
condizioni sono state regolate con atto di data certa (2704).
Art. 744 Perimento della cosa donata
Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al
donatario (1256).
Art. 745 Frutti e interessi
I frutti (820) delle cose e gli interessi sulle somme soggette a
collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la
successione (456).
Art. 746 Collazione d'immobili
La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o
con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi
conferisce.
Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto
con l'imputazione.
Art. 747 Collazione per l'imputazione
La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile
al tempo dell'aperta successione (456).
Art. 748 Miglioramenti, spese e deterioramenti
In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle
migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo
dell'aperta successione (456, 1150).
Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da
lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.
Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua
colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile.
Il coerede che conferisce un immobile in natura può ritenerne il possesso
sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e
miglioramenti (1152).
Art. 749 Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato
Nel caso in cui l'immobile è stato alienato dal donatario, i miglioramenti
e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma
dell'articolo precedente.
Art. 750 Collazione di mobili
La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del
valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione (456, att. 1353).
Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il
donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto
secondo il prezzo corrente (1474) al tempo dell'aperta successione.
Se si tratta di cose che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo
dell'aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si
trovano.
La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di
credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo
corrente è stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e
alle mercuriali del tempo dell'aperta successione.
Art. 751 Collazione del danaro
La collazione del danaro donato (1923) si fa prendendo una minore quantità
del danaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della
specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca
dell'aperta successione (1277 e seguenti).
Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro
danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari,
in proporzione delle rispettive quote.
Capo III: Del pagamento dei debiti
Art. 752 Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi
I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari
in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia
altrimenti disposto (1295, 1315).
Art. 753 Immobili gravati da rendita redimibile
Ogni coerede, quando i beni immobili dell'eredità sono gravati con ipoteca
da una prestazione di rendita redimibile (1865 e seguenti), può chiedere
che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda
alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone,
decide l'autorità giudiziaria.
Se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui si trova, l'immobile
gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri
beni immobili, detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla
prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita (1866),
salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi
per l'affrancazione.
Alla prestazione della rendita è tenuto solo l'erede, nella cui quota cade
detto immobile, con l'obbligo di garantire (1119) i coeredi.
Art. 754 Pagamento dei debiti e rivalsa
Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi
ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria (1295,
1315 e seguenti) e ipotecariamente per l'intero (2809). Il coerede che ha
pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi
soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'Art. 752,
quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori (1201 e
seguenti).
Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui
personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro
creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.
Art. 755 Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede
In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è
ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.
Art. 756 Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti
Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori
l'azione ipotecaria sul fondo legato (2858 e seguenti) e l'esercizio del
diritto di separazione (512 e seguenti); ma il legatario che ha estinto il
debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del
creditore contro gli eredi (1203, 2866).
Capo IV: Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote
Art. 757 Diritto dell'erede sulla propria quota
Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni
componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per
acquisto all'incanto (719, 720), e si considera come se non avesse mai
avuto la proprietà degli altri beni ereditari (2646, 2825).
Art. 758 Garanzie tra coeredi
I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni
derivanti da causa anteriore alla divisione (1483 e seguenti).
La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa
nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria
colpa.
Art. 759 Evizione subita da un coerede
Se alcuno dei coeredi subisce evizione (1483), il valore del bene evitto,
calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i
coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente, in
proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al
tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo
della divisione (att. 140).
Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere
egualmente ripartita tra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli
eredi solventi.
Art. 760 Inesigibilità di crediti
Non è dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito
assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo
che è stata fatta la divisione (1267).
La garanzia della solvenza del debitore di una rendita (1864) è dovuta per
i cinque anni successivi alla divisione.
Capo V: Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione
Art. 761 Annullamento per violenza o dolo
La divisione può essere annullata quando è l'effetto di violenza o di dolo
(1434 e seguenti). L'azione si prescrive (2941 e seguente) in cinque anni
dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto
(1442).
Art. 762 Omissione di beni ereditari
L'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della
divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.
Art. 763 Rescissione per lesione
La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere
stato leso oltre il quarto (1448 e seguenti).
La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore
(734 e seguente), quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei
coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso
spettante.
L'azione si prescrive (2941 e seguente) in due anni dalla divisione.
Art. 764 Atti diversi dalla divisione
L'azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia
per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.
L'azione non è ammessa contro la transazione (1965 e seguenti) con la
quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o
dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo
incominciata alcuna lite.
Art. 765 Vendita del diritto ereditario fatta al coerede
L'azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto
ereditario (477, 1542 e seguenti) fatta senza frode a uno dei coeredi, a
suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi
(14484).
Art. 766 Stima dei beni
Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il
loro stato e valore al tempo della divisione.
Art. 767 Facoltà del coerede di dare il supplemento
Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione può
troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento
della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri
coeredi che si sono a lui associati (1450).
Art. 768 Alienazione della porzione ereditaria
Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più
ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l'alienazione è
seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza cessata.
Il coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita
è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in
rapporto alla quota.
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