Libro Secondo: Delle successioni
Titolo V: Delle donazioni
Capo I: Disposizioni generali
Art. 769 Definizione
La donazione è il contratto (782, 1321 e seguenti) col quale, per spirito
di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di
questa di un suo diritto (1376) o assumendo verso la stessa una
obbligazione.
Art. 770 Donazione rimuneratoria
E' donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in
considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione (797,
805).
Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di
servizi resi o comunque in conformità agli usi (742, 809).
Art. 771 Donazione di beni futuri
La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante (1348).
Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi (1419 e seguenti)
salvo che si tratti di frutti non ancora separati (820). Qualora oggetto
della donazione sia un'universalità di cose (816) e il donante ne conservi
il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella
donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che
dall'atto risulti una diversa volontà.
Art. 772 Donazione di prestazioni periodiche
La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla
morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volontà.
Art. 773 Donazione a più donatari
La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta
per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.
E' valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari
non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri (676).
Capo II: Della capacità di disporre e di ricevere per donazione
Art. 774 Capacità di donare
Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di
disporre dei propri beni (2, 394, 424, 427). E' tuttavia valida la
donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di
matrimonio a norma degli artt. 165 e 166.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato
autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale (397).
Art. 775 Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di
volere
La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere
stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di
volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata
su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa (428).
L'azione si prescrive (2962) in cinque anni dal giorno in cui la donazione
è stata fatta (428, 1442 e seguenti).
Art. 776 Donazione fatta dall'inabilitato
La donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza
d'inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere
annullata (799, 1442) se fatta dopo che è stato promosso il giudizio
d'inabilitazione (427).
Il curatore dell'inabilitato per prodigalità (415) può chiedere
l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori
all'inizio del giudizio d'inabilitazione.
Art. 777 Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci
Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da
essi rappresentata. Sono consentite, con le forme abilitative richieste,
le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti
dell'interdetto o dell'inabilitato.
Art. 778 Mandato a donare
E' nullo (1421 e seguenti) il mandato con cui si attribuisce ad altri la
facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto
della donazione.
E' peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà
tra più persone designate dal donante o appartenenti i determinate
categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal
donante stesso.
E' del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo
determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore
dal donante stesso stabiliti.
Art. 779 Donazione a favore del tutore o protutore
E' nulla (1418 e seguenti) la donazione a favore di chi è stato tutore o
protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto
(385 e seguenti) o sia estinta l'azione per il rendimento del conto
medesimo.
Si applicano le disposizioni dell'Art. 599.
Art. 780 (abrogato)
Art. 781 Donazione tra coniugi
(Art. dichiarato illegittimo: C. Cost. 27 giugno 1973, n. 91)
I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna
liberalità, salve quelle conformi agli usi (1418 e seguenti).
Capo III: Della forma e degli effetti della donazione
Art. 782 Forma della donazione
La donazione deve essere fatta per atto pubblico (2699), sotto pena di
nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle
specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della
donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal
donatario e dal notaio.
L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico
posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento
in cui l'atto di accettazione è notificato al donante. Prima che la
donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono
revocare la loro dichiarazione.
Se la donazione è fatta a una persona giuridica, il donante non può
revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda
diretta a ottenere dall'autorità governativa l'autorizzazione ad accettare
(17). Trascorso un anno dalla notificazione senza che l'autorizzazione sia
stata concessa, la dichiarazione può essere revocata.
Art. 783 Donazioni di modico valore
La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili (812) è
valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.
La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni
economiche del donante.
Art. 784 Donazione a nascituri
La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito,
ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo
della donazione benché non ancora concepiti (462).
L'accettazione della donazione a favore di nascituri, benché non
concepiti, è regolata dalle disposizioni degli artt. 320 e 321.
Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati
spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a
prestare idonea garanzia (1179). I frutti (820) maturati prima della
nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un
nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti
sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.
Art. 785 Donazione in riguardo di matrimonio
La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio (165 e
seguenti, 437), sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o
di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza
bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il
matrimonio (805).
L'annullamento del matrimonio (117 e seguenti) importa la nullità della
donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona
fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato (Cod. Proc.
Civ. 324) della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il
coniuge di buona fede (128) non è tenuto a restituire i frutti percepiti
anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio (1 148).
La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli
rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.
Art. 786 Donazione a ente non riconosciuto
La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se
entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il
riconoscimento (att. 2-3). La notificazione produce gli effetti indicati
dall'ultimo comma dell'Art. 782.
Salvo diversa disposizione del donante, i frutti (820) maturati prima del
riconoscimento sono riservati al donatario.
Art. 787 Errore sul motivo della donazione
La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto
o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha
determinato il donante alla liberalità (1428 e seguenti).
Art. 788 Motivo illecito
Il motivo illecito rende nulla (799) la donazione quando risulta dall'atto
ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità (1345, 1418 e
seguenti).
Art. 789 Inadempimento o ritardo nell'esecuzione
Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la
donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.
Art. 790 Riserva di disporre di cose determinate
Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto
compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e
muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli
eredi.
Art. 791 Condizione di riversibilità
Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il
caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del
donatario e dei suoi discendenti.
Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della
riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma
anche dei suoi discendenti.
Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto
a favore di altri si considera non apposto.
Art. 792 Effetti della riversibilità
Il patto di riversibilità produce l'effetto di risolvere tutte le
alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni
peso o ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote
(2817, 2832) o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni
del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la
donazione è stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale da cui
l'ipoteca risulta.
E' valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di
riserva spettante al coniuge superstite (540 e seguenti) sul patrimonio
del donatario, compresi in esso i beni donati.
Art. 793 Donazione modale
La donazione può essere gravata da un onere.
Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore
della cosa donata. Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il
donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.
La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di
donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi (2652, n. 1).
Art. 794 Onere illecito o impossibile
L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia
nulla (1421 e seguenti) la donazione se ne ha costituito il solo motivo
determinante. (788).
Art. 795 Divieto di sostituzione
Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei
limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà (688 e seguenti).
La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione.
Art. 796 Riserva di usufrutto
E' permesso al donante di riservare l'usufrutto (978 e seguenti, 1002-3)
dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra
persona o anche di più persone, ma non successivamente (698).
Art. 797 Garanzia per evizione
Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che
questi può soffrire delle cose donate (1483 e seguenti), nei casi seguenti
(168, 180):
se ha espressamente promesso la garanzia;
se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;
se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione
rimuneratoria (770), nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla
concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle prestazioni
ricevute dal donante.
Art. 798 Responsabilità per vizi della cosa
Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della
cosa, a meno che il donante sia stato in dolo (1490 e seguenti).
Art. 799 Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle
La nullità della donazione da qualunque causa dipenda, non può essere
fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la
causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione
o vi hanno dato volontaria esecuzione (590, 1444).
Capo IV: Della revocazione delle donazioni
Art. 800 Cause di revocazione
La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di
figli.
Art. 801 Revocazione per ingratitudine
La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta (2652)
che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai nn. 1, 2 e
3 dell'Art. 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il
donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o
gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt.
433, 435 e 436 (att. 141).
Art. 802 Termini e legittimazione ad agire
La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta
dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro
l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che
consente la revocazione (2964 e seguenti).
Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona
del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il
termine per proporre l'azione è di un anno (2964) dal giorno in cui gli
eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione (att. 141).
Art. 803 Revocazione per sopravvenienza di figli
Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o
discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate
per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo
del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un
figlio naturale (250 e seguenti), fatto entro due anni dalla donazione,
salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia
dell'esistenza del figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il figlio donante era già
concepito al tempo della donazione.
Art. 804 Termine per l'azione
L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta
entro cinque anni (2964 e seguenti) dal giorno della nascita dell'ultimo
figlio o discendente legittimo ovvero della notizia dell'esistenza del
figlio o discendente ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio
naturale.
Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio
o del discendente.
Art. 805 Donazioni irrevocabili
Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, ne per sopravvenienza di
figli, le donazioni rimuneratorie (770) e quelle fatte in riguardo di un
determinato matrimonio (785).
Art. 806 Inammissibilità della rinunzia preventiva
Non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per
ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
Art. 807 Effetti della revocazione
Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il
donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i
frutti relativi, a partire dal giorno della domanda (1148; Cod. Proc. Civ.
163).
Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto
riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno
della domanda stessa.
Art. 808 Effetti nei riguardi dei terzi
La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non
pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla
domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa (2652, n. 1).
Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha
costituito sui beni donati diritti reali (959, 981, 1021 e seguenti) che
ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione
di valore sofferta dai beni stessi.
Art. 809 Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di
liberalità
Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti
dall'art. 769 (1237, 1411, 1875, 1920), sono soggette alle stesse norme
che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e
per sopravvenienza di figli (800 e seguenti), nonché a quelle sulla
riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari
(553 e seguenti).
Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo
comma dell'art. 770 e a quelle che a norma dell'art. 742 non sono soggette
a collazione.
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