Codice Civile
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Libro Quarto:
Delle obbligazioni
Titolo III: Dei singoli contratti
Capo I: Della vendita
Sezione I: Disposizioni generali
Art. 1470 Nozione
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto (1376 e
seguenti, 1476) verso il corrispettivo di un prezzo (1448, 1473 e
seguente, 1498).
Art. 1471 Divieti speciali di
comprare
Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente
né per interposta persona:
gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o
degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro
ministero;
coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni
altrui (320 e seguenti, 357 e seguenti, 424 e seguenti), rispetto ai beni
medesimi;
i mandatari (1703), rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere,
salvo il disposto dell'Art. 1395.
Nei primi due casi l'acquisto è nullo (1421 e seguenti); negli altri è
annullabile (1441 e seguenti).
Art. 1472 Vendita di cose future
Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura (1348), l'acquisto della
proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto
della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si
acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati (820).
Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la
vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza.
Art. 1473 Determinazione del prezzo
affidata a un terzo
Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto
nel contratto o da eleggere posteriormente.
Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le parti non
si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su
richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del
luogo in cui è stato concluso il contratto (1349; att. 82, 170).
Art. 1474 Mancanza di determinazione
espressa del prezzo
Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e
le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di
determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità (o da
norme corporative), si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al
prezzo normalmente praticato dal venditore.
Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si
desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere
eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina.
Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano
le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da
essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un
terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo precedente (1561).
Art. 1475 Spese della vendita
Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie (1510) sono a
carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente (1196, 1539,
554).
§ 1 Delle obbligazioni del venditore
Art. 1476 Obbligazioni principali del
venditore
Le obbligazioni principali del venditore sono:
quella di consegnare la cosa al compratore;
quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se
l'acquisto non è effetto immediato del contratto (1376 e seguenti);
quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Art. 1477 Consegna della cosa
La cosa deve essere consegnata nello stato in sui si trovava al momento
della vendita. Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere
consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze (817) e i frutti (820
e seguente) dal giorno della vendita.
Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla
proprietà e all'uso della cosa venduta (1527).
Art. 1478 Vendita di cosa altrui
Se al momento del contratto (1326) la cosa venduta non era di proprietà
del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore
acquista la proprietà dal titolare di essa (att. 171).
Art. 1479 Buona fede del compratore
Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto (1453), se, quando
l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e
se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà.
Salvo il disposto dell'Art. 1223, il venditore è tenuto a restituire
all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o
è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti
legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il
deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare
suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato.
Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese
necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle
voluttuarie (att. 171).
Art. 1480 Vendita di cosa
parzialmente di altri
Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo
in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione
del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo precedente
quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato
la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario (1419);
altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al
risarcimento del danno (1233; att. 131).
Art. 1481 Pericolo di rivendica
Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo, quando ha ragione di
temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi
(948), salvo che il venditore presti idonea garanzia (1119). Il pagamento
non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo
della vendita.
Art. 1482 Cosa gravata da garanzie
reali o da altri vincoli
Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa
venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da
pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore
stesso ignorati.
Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del
quale, se la cosa non è liberata, il contratto è risoluto con obbligo del
venditore di risarcire il danno ai sensi dell'Art. 1479.
Se l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota
al compratore, questi non può chiedere la risoluzione del contratto, e il
venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.
Art. 1483 Evizione totale della cosa
Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di
diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a
risarcirlo del danno (1223 e seguenti) a norma dell'Art. 1479.
Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che
questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che
egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto
rimborsare all'attore.
Art. 1484 Evizione parziale
In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni
dell'Art. 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente (2921).
Art. 1485 Chiamata in causa del
venditore
Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla
cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia e
sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla
garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far
respingere la domanda. Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il
diritto del terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova che non
esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione.
Art. 1486 Responsabilità limitata
dal venditore
Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa mediante il pagamento di
una somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le conseguenze
della garanzia col rimborso della somma pagata, degli interessi e di tutte
le spese.
Art. 1487 Modificazione o esclusione
convenzionale della garanzia
I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e
possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia
alcuna.
Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre
tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E' nullo ogni
patto contrario (1266).
Art. 1488 Effetti dell'esclusione
della garanzia
Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli artt.
1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore può pretendere dal
venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle
spese.
Il venditore è esente anche da quest'obbligo quando la vendita è stata
convenuta a rischio e pericolo del compratore.
Art. 1489 Cosa gravata da oneri o da
diritti di godimento di terzi
Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non
apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati
dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza
può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo
secondo la disposizione dell'Art. 1480.
Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt.
1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.
Art. 1490 Garanzia per i vizi della
cosa venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi
che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in
modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il
venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa (1229).
Art. 1491 Esclusione della garanzia
Non è dovuta la garanzia (1490) se al momento del contratto il compratore
conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano
facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia
dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Art. 1492 Effetti della garanzia
Nei casi indicati dall'Art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta
la risoluzione del contratto (1453 e seguenti) ovvero la riduzione del
prezzo, salvo, che, per determinati vizi, gli usi escludano la
risoluzione.
La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha
diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso
fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o
trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.
Art. 1493 Effetti della risoluzione
del contratto
In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il
prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente
fatti per la vendita (1475).
Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in
conseguenza dei vizi.
Art. 1494 Risarcimento del danno
In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del
danno (1223), se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della
cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai
vizi della cosa.
Art. 1495 Termini e condizioni per
l'azione
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al
venditore entro otto giorni dalla scoperta (1511), salvo il diverso
termine stabilito dalle parti o dalla legge.
La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza
del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un
anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione
del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della
cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del
decorso dell'anno dalla consegna (1522; att. 172).
Art. 1496 Vendita di animali
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi
speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono,
si osservano le norme che precedono (1490 e seguenti).
Art. 1497 Mancanza di qualità
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali
per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la
risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla
risoluzione per inadempimento (1453 e seguenti), purché il difetto di
qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e
alla prescrizione stabilite dall'Art. 1495 (att. 172).
§ 2 Delle obbligazioni del compratore
Art. 1498 Pagamento del prezzo
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati
dal contratto.
In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve
avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue
(1477).
Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si
fa al domicilio del venditore (1182).
Art. 1499 Interessi compensativi sul
prezzo
Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta è consegnata al
compratore produca frutti (820) o altri proventi (1477), decorrono gli
interessi (1284) sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile.
§ 3 Del riscatto convenzionale
Art. 1500 Patto di riscatto
Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa
venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle
disposizioni che seguono.
Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la
vendita è nullo (1421 e seguenti) per l'eccedenza.
Art. 1501 Termini
Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella
vendita di beni mobili (1510 e seguenti) e di cinque anni in quella di
beni immobili (1537 e seguenti). Se le parti stabiliscono un termine
maggiore, essi si riduce a quello legale.
Il termine stabilito dalla legge è perentorio (2964) e non si può
prorogare.
Art. 1502 Obblighi del riscattante
Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a rimborsare al
compratore il prezzo, le spese (1475) e ogni altro pagamento
legittimamente fatto per la vendita, le spese per le riparazioni
necessarie e, nei limiti dell'aumentato, quelle che hanno aumentato il
valore della cosa (1150).
Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto
di ritenere la cosa. Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese
utili, può accordare una dilazione, disponendo, se occorrono, le opportune
cautele (1151, 1179).
Art. 1503 Esercizio del riscatto
Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato
non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto (2653) e non gli
corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle
spese e di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita.
Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il
venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta
reale entro otto giorni dalla scadenza del termine (1208 e seguenti).
Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere
fatta per iscritto, sotto pena di nullità (1350, 2725).
Art. 1504 Effetti del riscatto
rispetto ai subacquirenti
Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei
confronti del compratore può ottenere il rilascio della cosa anche dai
successivi acquirenti, purché il patto sia ad essi opponibile (2653, n.
3).
Se l'alienazione è stata notificata al venditore, il riscatto deve essere
esercitato in confronto del terzo acquirente.
Art. 1505 Diritti costituiti dal
compratore sulla cosa
Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa
esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata (2653 n. 3); ma
è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data
certa (2704) e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre
anni.
Art. 1506 Riscatto di parte indivisa
In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una
cosa, il comproprietario che chiede la divisione deve proporre la domanda
anche in confronto del venditore (1111).
Se la cosa non è comodamente divisibile e si fa luogo all'incanto, il
venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente
all'aggiudicazione decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo
stesso compratore.
Art. 1507 Vendita congiuntiva di
cosa indivisa
Se più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto,
una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il diritto di riscatto solo
sopra la quota che le spettava.
La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più eredi.
Il compratore, nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i venditori
o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto
dell'intera cosa; se essi non si accordano il riscatto può esercitarsi
soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa
per intero.
Art. 1508 Vendita separata di cosa
indivisa
Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per
intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono
separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro
spettava, e il compratore non può valersi della facoltà prevista
dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art. 1509 Riscatto contro gli eredi
del compratore
Qualora il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di riscatto si
può esercitare contro ciascuno di essi solo per la parte che gli spetta,
anche quando la cosa venduta è tuttora indivisa.
Se l'eredità è stata divisa e la cosa venduta è stata assegnata a uno
degli eredi, il diritto di riscatto non può esercitarsi contro di lui che
per la totalità.
Sezione II: Della vendita di cose mobili
§ 1 Disposizioni generali
Art. 1510 Luogo della consegna
In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve
avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le
parti ne erano a conoscenza (1182), ovvero nel luogo dove il venditore
aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da
un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna
rimettendo la cosa al vettore (1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737
e seguenti); le spese del trasporto sono a carico del compratore (1475).
Art. 1511 Denunzia nella vendita di
cose da trasportare
Nella vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro, il termine
(1495) per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre
dal giorno del ricevimento (att. 172).
Art. 1512 Garanzia di buon
funzionamento
Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon
funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario,
deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta
giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti). L'azione
si prescrive in sei mesi dalla scoperta.
Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine
per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon
funzionamento, salvo il risarcimento dei danni (1223 e seguenti).
Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon
funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso (att. 174).
Art. 1513 Accertamento dei difetti
In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore
o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'Art.
696, Cod. Proc. Civ. Il giudice, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) della
parte interessata, può ordinare il deposito (att. 77) o il sequestro della
cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta, determinandone le
condizioni.
La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di
contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato.
Art. 1514 Deposito della cosa
venduta
Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il
venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in
un locale di pubblico deposito (att. 77), oppure in altro locale idoneo
determinato dal pretore del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.
Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito
(1689 e seguente).
Art. 1515 Esecuzione coattiva per
inadempimento del compratore
Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo (1498), il
venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di
lui.
La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali
atti (att. 83) o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve
essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve
dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in
cui la vendita sarà eseguita.
Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica
autorità (o da norme corporative), ovvero risultante da listini di borsa o
da mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo
corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un
commissario nominato dal pretore. In tal caso il venditore deve dare al
compratore pronta notizia della vendita.
Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il
ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno (1536,
1551, 1686).
Art. 1516 Esecuzione coattiva per
inadempimento del venditore
Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a
norma del terzo comma dell'articolo precedente, e il venditore non adempie
la sua obbligazione (1476), il compratore può fare acquistare senza
ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone
indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente (att. 83).
Dell'acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore.
Il compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa
occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del
maggior danno (1223,1536, 1551).
Art. 1517 Risoluzione di diritto
La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima
della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro, nelle forme
di uso, la consegna della cosa (1477) o il pagamento del prezzo (1498), se
l'altra parte non adempie la propria obbligazione.
La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla
scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui
obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per
ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l'accetta.
Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente
articolo deve darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni (2964)
dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si
osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento
(1453 e seguenti).
Art. 1518 Normale determinazione del
risarcimento
Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma
del terzo comma dell'Art. 1515, e il contratto si risolve per
l'inadempimento di una delle parti, il risarcimento è costituito dalla
differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel
giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior
danno.
Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si
determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati
per le singole consegne.
Art. 1519 Restituzione di cose non
pagate
Se la vendita è stata fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo,
il venditore, in mancanza di pagamento, può riprendere il possesso delle
cose vendute, finché queste si trovano presso il compratore (1156), purché
la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e le cose si
trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa.
Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si può esercitare in
pregiudizio dei privilegi previsti dagli artt. 2764 e 2765, salvo che si
provi che il creditore, al tempo della introduzione di esse nella casa o
nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia,
conosceva che il prezzo era ancora dovuto.
La disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei
creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose, a
meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento,
conoscevano che il prezzo era ancora dovuto.
§ 2 Della vendita con riserva di gradimento, a prova, a campione
Art. 1520 Vendita con riserva di gradimento
Quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore,
la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato
al venditore (1353 e seguenti).
Se l'esame della cosa deve farsi presso il venditore, questi è liberato,
qualora il compratore non vi proceda nel termine stabilito dal contratto o
dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo fissato dal venditore.
Se la cosa si trova presso il compratore e questi non si pronunzia nel
termine sopra indicato, la cosa si considera di suo gradimento.
Art. 1521 Vendita a prova
La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva (1353 e
seguenti) che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui
è destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal
contratto o dagli usi.
Art. 1522 Vendita su campione e su
tipo di campione
Se la vendita è fatta su campione, s'intende che questo deve servire come
esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi
difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del
contratto (1453).
Qualora, però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve
servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità, si può
domandare la risoluzione soltanto se la difformità dal campione sia
notevole (1455).
In ogni caso l'azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione
stabilite dall'Art. 1495 (att. 172).
§ 3 Della vendita con riserva della proprietà
Art. 1523 Passaggio della proprietà e dei
rischi
Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista
la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma
assume i rischi dal momento della consegna.
Art. 1524 Opponibilità della riserva
di proprietà nei confronti di terzi
La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore, solo
se risulta da atto scritto avente data certa (2704) anteriore al
pignoramento. Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è
superiore alle lire trentamila, la riserva della proprietà è opponibile
anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia
trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale
nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa, quando è
acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è
stata eseguita (2762; att. 254 e seguente).
Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici
registri (2683 e seguenti).
Art. 1525 Inadempimento del
compratore
Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non
superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del
contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente
alle rate successive (1455; att. 176).
Art. 1526 Risoluzione del contratto
Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del
compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il
diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre il risarcimento del
danno (1223).
Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore
a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre
l'indennità convenuta (1384).
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia
configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la
proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento
dei canoni pattuiti (att. 176).
§ 4 Della vendita su documenti e con pagamento contro documenti
Art. 1527 Consegna
Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della
consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce
(1996) e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli
usi.
Art. 1528 Pagamento del prezzo
Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve
eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti
indicati dall'articolo precedente.
Quando i documenti sono regolari, il compratore non può rifiutare il
pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualità e allo
stato delle cose (1490), a meno che queste risultino già dimostrate.
Art. 1529 Rischi
Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati
al compratore è compresa la polizza di assicurazione per i rischi del
trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la
merce dal momento della consegna al vettore.
Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto
era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce, e le ha in mala
fede taciute al compratore.
Art. 1530 Pagamento contro documenti
a mezzo di banca
Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il
venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto
dalla banca stessa è constatato all'atto della presentazione dei documenti
nelle forme stabilite dagli usi (1268).
La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le
eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarità dei documenti e
quelle relative al rapporto di conferma del credito.
§ 5 Della vendita a termine di titoli di credito
Art. 1531 Interessi, dividendi e diritto di
voto
Nella vendita a termine di titoli di credito (1992), gli interessi e i
dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della
scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al
compratore.
Qualora la vendita abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto
spetta al venditore fino al momento della consegna (1550; att. 177).
Art. 1532 Diritto di opzione
Il diritto di opzione (2441) inerente ai titoli venduti a termine spetta
al compratore.
Il venditore, qualora il compratore gliene faccia richiesta in tempo
utile, deve mettere il compratore in grado di esercitare il diritto di
opzione, oppure deve esercitarlo per conto del compratore, se questi gli
ha fornito i fondi necessari.
In mancanza di richiesta da parte del compratore, il venditore deve curare
la vendita dei diritti di opzione per conto del compratore, a mezzo di un
agente di cambio o di un istituto di credito (1550; att. 251).
Art. 1533 Estrazione per premi o
rimborsi
Se i titoli venduti a termine sono soggetti a estrazione per premi o
rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione spettano al
compratore, qualora la conclusione (1326) del contratto sia anteriore al
giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione.
Il venditore, al solo effetto indicato dal comma precedente, deve
comunicare per iscritto al compratore una distinta numerica dei titoli
almeno un giorno prima dell'inizio dell'estrazione.
In mancanza di tale comunicazione, il compratore ha facoltà di acquistare,
a spese del venditore, i diritti spettanti a una quantità corrispondente
di titoli, dandone comunicazione al venditore prima dell'inizio della
estrazione.
Art. 1534 Versamenti richiesti sui
titoli
Il compratore deve fornire al venditore, almeno due giorni prima della
scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui
titoli non liberati (1550).
Art. 1535 Proroga dei contratti a
termine
Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione
del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello
corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.
Art. 1536 Inadempimento
In caso d'inadempimento della vendita a termine di titoli, si osservano le
norme degli artt. 1515 e 1516, salva, per i contratti di borsa,
l'applicazione delle leggi speciali.
Sezione III: Della vendita di cose immobili
Art. 1537 Vendita a misura
Quando un determinato immobile (812) è venduto con l'indicazione della sua
misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di
misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva
dell'immobile è inferiore a quella indicata nel contratto (att. 166).
Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il
compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di
recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte
della misura dichiarata.
Art. 1538 Vendita a corpo
Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo
dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata,
non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la
misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella
indicata nel contratto.
Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore
ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.
Art. 1539 Recesso dal contratto
Quando il compratore esercita il diritto di recesso, il venditore è tenuto
a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto (1475).
Art. 1540 Vendita cumulativa di più
immobili
Se due o più immobili sono stati venduti con lo stesso contratto per un
solo e medesimo prezzo, con l'indicazione della misura di ciascuno di
essi, e si trova che la quantità è minore nell'uno e maggiore nell'altro,
se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza; il diritto al
supplemento o alla diminuzione del prezzo spetta in conformità delle
disposizioni sopra stabilite.
Art. 1541 Prescrizione
Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla
diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un
anno dalla consegna dell'immobile (att. 178).
Sezione IV: Della vendita di eredità
Art. 1542 Garanzia
Chi vende un'eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a
garantire che la propria qualità di erede (477, 588).
Art. 1543 Forme
La vendita di un'eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di
nullità (1350, 2643).
Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte
sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno
dei diritti compresi nell'eredità.
Art. 1544 Obblighi del venditore
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche
credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredità, è tenuto
a rimborsare il compratore, salvo patto contrario.
Art. 1545 Obblighi del compratore
Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per
debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe
dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.
Art. 1546 Responsabilità per debiti
ereditari
Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido (1292 e
seguenti) col venditore a pagare i debiti ereditari (752).
Art. 1547 Altre forme di alienazione
di eredità
Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di
un'eredità a titolo oneroso. Nelle alienazioni a titolo gratuito la
garanzia è regolata dall'Art. 797.
Capo II: Del riporto
Art. 1548 Nozione
Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in
proprietà al riportatore titoli di credito (1992) di una data specie per
un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al
riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di
altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può
essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.
Art. 1549 Perfezione del contratto
Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli.
Art. 1550 Diritti accessori e
obblighi inerenti ai titoli
I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto
spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli artt. 1531,
1532,1533 e 1534.
Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore (att.
177).
Art. 1551 Inadempimento
In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni
degli artt. 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l'applicazione
delle leggi speciali.
Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine
stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò
che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.
Capo III: Della permuta
Art. 1552 Nozione
La permuta è il contratto (1321) che ha per oggetto il reciproco
trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un
contraente all'altro (1376).
Art. 1553 Evizione
Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa
data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite
per la vendita (1483 e seguenti), salvo in ogni caso il risarcimento del
danno (1223).
Art. 1554 Spese della permuta
Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a
carico di entrambi i contraenti in parti uguali.
Art. 1555 Applicabilità delle norme
sulla vendita
Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto
siano con questa compatibili (1470 e seguenti).
Capo IV: Del contratto estimatorio
Art. 1556 Nozione
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili
all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le
cose nel termine stabilito.
Art. 1557 Impossibilità di
restituzione
Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo,
se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per
causa a lui non imputabile (1218).
Art. 1558 Disponibilità delle cose
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose;
ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro (Cod.
Proc. Civ. 514, 671) finché non ne sia stato pagato il prezzo.
Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano
restituite.
Capo V: Della somministrazione
Art. 1559 Nozione
La somministrazione è il contratto (1321) con il quale una parte si
obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore
dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
Art. 1560 Entità della
somministrazione
Qualora non sia determinata l'entità della somministrazione, s'intende
pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha
diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione (1326) del contratto.
Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per
l'intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all'avente
diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il
quantitativo dovuto.
Se l'entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al
fabbisogno ed è stabilito un quantitativo minimo, l'avente diritto alla
somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se
questo supera il minimo stesso.
Art. 1561 Determinazione del prezzo
Nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere
determinato secondo le norme dell'Art. 1474, si ha riguardo al tempo della
scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere
eseguite.
Art. 1562 Pagamento del prezzo
Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto
all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.
Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo
le scadenze d'uso.
Art. 1563 Scadenza delle singole
prestazioni
Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito
nell'interesse di entrambe le parti (1184). Se l'avente diritto alla
somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole
prestazioni, egli deve comunicare la data al somministrante con un congruo
preavviso.
Art. 1564 Risoluzione del contratto
In caso d'inadempimento (1218) di una delle parti relativo a singole
prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se
l'inadempimento ha una notevole importanza (1455) ed è tale da menomare la
fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
Art. 1565 Sospensione della
somministrazione
Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e
l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere
l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso (1455, 1460).
Art. 1566 Patto di preferenza
Il patto con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare
la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo
contratto per lo stesso oggetto, è valido purché la durata dell'obbligo
non ecceda il termine di cinque anni. Se è convenuto un termine maggiore,
questo si riduce a cinque anni.
L'avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante
le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare,
sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello
richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di
preferenza (att. 1791).
Art. 1567 Esclusiva a favore del
somministrante
Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del
somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della
stessa natura, né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri
alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.
Art. 1568 Esclusiva a favore
dell'avente diritto alla somministrazione
Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell'avente diritto alla
somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui
l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né
indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano
oggetto del contratto.
L'avente diritto alla somministrazione, che assume l'obbligo di
promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha
l'esclusiva, risponde dei danni (1223) in caso di inadempimento a tale
obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo
che sia stato fissato.
Art. 1569 Contratto a tempo
indeterminato
Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti
può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in
quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto
riguardo alla natura della somministrazione.
Art. 1570 Rinvio
Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le
disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto
a cui corrispondono le singole prestazioni.
Capo VI: Della locazione
Sezione I: Disposizioni generali
Art. 1571 Nozione
La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere
all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo (1572 e seguenti),
verso un determinato corrispettivo (att. 180).
Art. 1572 Locazioni e anticipazioni
eccedenti l'ordinaria amministrazione
Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni è atto
eccedente l'ordinaria amministrazione (1350, n. 8, 2643, n. 8, 2923).
Sono altresì atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le anticipazioni
del corrispettivo della locazione per una durata superiore a un anno
(1605).
Art. 1573 Durata della locazione
Salvo diverse norme di legge (1607, 1629), la locazione non può stipularsi
per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo più
lungo o in perpetuo, e ridotta al termine suddetto.
Art. 1574 Locazione senza
determinazione di tempo
Quando le parti non hanno determinato la durata della locazione (1616),
questa s'intende convenuta:
se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per
l'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per la
durata di un anno, salvi gli usi locali;
se si tratta di camere o di appartamenti mobiliati, per la durata
corrispondente all'unità di tempo a cui è commisurata la pigione;
se si tratta di cose mobili, per la durata corrispondente all'unità di
tempo a cui è commisurato il corrispettivo;
se si tratta di mobili forniti dal locatore per l'arredamento di un fondo
urbano, per la durata della locazione del fondo stesso (2923).
Art. 1575 Obbligazioni principali del
locatore
Il locatore deve:
consegnare (1171) al conduttore la cosa locata in buono stato di
manutenzione;
mantenerla in istato da servire all'uso convenuto;
garantirne il pacifico godimento durante la locazione (1585 e seguenti).
Art. 1576 Mantenimento della cosa in buono
stato locativo
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni
necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico
del conduttore (1609, 1621).
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria
manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
Art. 1577 Necessità di riparazioni
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del
conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle
direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al
locatore.
Art. 1578 Vizi della cosa locata
Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne
diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il
conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del
corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente
riconoscibili.
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi
della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al
momento della consegna.
Art. 1579 Limitazioni convenzionali
della responsabilità
Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità del locatore per
i vizi della cosa non ha effetto (1229, 1421 e seguenti), se il locatore
li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da
rendere impossibile il godimento della cosa.
Art. 1580 Cose pericolose per la
salute
Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio
pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il
conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli
erano noti, nonostante qualunque rinunzia (1229).
Art. 1581 Vizi sopravvenuti
Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano in quanto
applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso
della locazione.
Art. 1582 Divieto d'innovazione
Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il
godimento da parte del conduttore.
Art. 1583 Mancato godimento per
riparazioni urgenti
Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non
possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve
tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della
cosa locata.
Art. 1584 Diritti del conduttore in
caso di riparazioni
Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della
durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il
conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata
all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato
godimento.
Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni
rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l'alloggio
del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo
le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Art. 1585 Garanzia per molestie
Il locatore è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che
diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che
pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.
Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di
avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in
nome proprio (1168).
Art. 1586 Pretese da parte di terzi
Se i terzi che arrecano le molestie pretendono di avere diritti sulla cosa
locata, il conduttore è tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto
pena del risarcimento dei danni.
Se i terzi agiscono in via giudiziale, il locatore è tenuto ad assumere la
lite, qualora sia chiamato nel processo. Il conduttore deve esserne
estromesso con la semplice indicazione del locatore, se non ha interesse a
rimanervi (Cod. Proc. Civ. 108).
Art. 1587 Obbligazioni principali
del conduttore
Il conduttore deve:
prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di
famiglia (1176) nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per
l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
dare il corrispettivo nei termini convenuti (1282).
Art. 1588 Perdita e deterioramento della
cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che
avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio,
qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile (1218
e seguenti,1256 e seguenti).
E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da
persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento
della cosa.
Art. 1589 Incendio di cosa
assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal
locatore o per conto di questo (1891), la responsabilità del conduttore
verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto
dall'assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta
per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in
confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono
salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione
dell'assicuratore (1916).
Art. 1590 Restituzione della cosa
locata
Il conduttore deve restituire (1177) la cosa al locatore nello stato
medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia
stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante
dall'uso della cosa in conformità del contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la
cosa in buono stato di manutenzione.
Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a
vetusta.
Le cose mobili (812) si devono restituire nel luogo dove sono state
consegnate.
Art. 1591 Danni per ritardata
restituzione
Il conduttore in mora (1219 e seguenti) a restituire la cosa è tenuto a
dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo
l'obbligo di risarcire il maggior danno (1223; Cod. Proc. Civ. 657 e
seguenti).
Art. 1592 Miglioramenti
Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non
ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se
però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare
un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo della spesa e
il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.
Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore
dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati
senza colpa grave del conduttore.
Art. 1593 Addizioni
Il conduttore che ha eseguito addizioni sulla cosa locata ha diritto di
toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza
nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le
addizioni stesse. In tal caso questi deve pagare al conduttore
un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore
delle addizioni al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne
costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo
precedente.
Art. 1594 Sublocazione o cessione
della locazione
Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa
locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore
(1406).
Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal
locatore o consentita dagli usi.
Art. 1595 Rapporti tra il locatore e
il subconduttore
Il locatore, senza pregiudizio dei suoi diritti verso il conduttore, ha
azione diretta contro il subconduttore per esigere il prezzo della
sublocazione, di cui questi sia ancora debitore al momento della domanda
giudiziale, e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni
derivanti dal contratto di sublocazione.
Il subconduttore non può opporgli pagamenti anticipati, salvo che siano
stati fatti secondo gli usi locali (2764).
Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la
nullità (1418) o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto
anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra
locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui (2909).
Art. 1596 Fine della locazione per
lo spirare del termine
La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del
termine, senza che sia necessaria la disdetta.
La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della
scadenza stabilita a norma dell'Art. 1574 una delle parti non comunica
all'altra disdetta nel termine (fissato dalle norme corporative o, in
mancanza, in quello) determinato dalle parti o dagli usi (954).
Art. 1597 Rinnovazione tacita del
contratto
La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il
conduttore rimane ed è lasciato nella detenzione della cosa locata o se,
trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non è stata comunicata la
disdetta a norma dell'articolo precedente.
La nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma
la sua durata è quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato
(1574).
Se è stata data licenza, il conduttore non può opporre la tacita
rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il
contratto.
Art. 1598 Garanzie della locazione
Le garanzie prestate da terzi non si estendono alle obbligazioni derivanti
da proroghe della durata del contratto.
Art. 1599 Trasferimento a titolo
particolare della cosa locata
Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data
certa (2704) anteriore all'alienazione della cosa (999).
La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni
mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne ha conseguito
il possesso in buona fede (1147, 1153).
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo
acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione
(2643 n. 8, 2644).
L'acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha
assunto l'obbligo verso l'alienante (2923).
Art. 1600 Detenzione anteriore al
trasferimento
Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore è
anteriore al trasferimento, l'acquirente non è tenuto a rispettare la
locazione che per una durata corrispondente a quella stabilita per le
locazioni a tempo indeterminato.
Art. 1601 Risarcimento del danno al
conduttore licenziato
Se il conduttore è stato licenziato dall'acquirente perché il contratto di
locazione non aveva data certa (2704) anteriore al trasferimento, il
locatore è tenuto a risarcirgli il danno (1223 e seguenti).
Art. 1602 Effetti dell'opponibilità
della locazione al terzo acquirente
Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno
del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto
di locazione.
Art. 1603 Clausola di scioglimento
del contratto in caso di alienazione
Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di
alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole valersi di tale
facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di
preavviso stabilito dal secondo comma dell'Art. 1596. In tal caso al
conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto
contrario (2923).
Art. 1604 Vendita della cosa locata
con patto di riscatto
Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di
licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto
irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto (1500 e
seguenti).
Art. 1605 Liberazione o cessione del
corrispettivo della locazione
La liberazione o la cessione del corrispettivo della locazione non ancora
scaduto non può opporsi al terzo acquirente della cosa locata, se non
risulta da atto scritto avente data certa (2704) anteriore al
trasferimento. Si può in ogni caso opporre il pagamento anticipato
eseguito in conformità degli usi locali. Se la liberazione o la cessione è
stata fatta per un periodo eccedente i tre anni e non è stata trascritta
(2643 n. 9, 2644), può essere opposta solo entro i limiti di un triennio;
se il triennio è già trascorso, può essere opposta solo nei limiti
dell'anno in corso nel giorno del trasferimento (2812, 2918, 2924).
Art. 1606 Estinzione del diritto del
locatore
Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con
effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa (2704)
sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il
triennio.
Sono salve le diverse disposizioni di legge.
Sezione II: Della locazione di fondi urbani (l)
Art. 1607 Durata massima della locazione di
case
La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la
durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.
(Vedere anche Legge 27 luglio 1978, n. 392, Leggi Speciali)
Art. 1608 Garanzie per il pagamento
della pigione
Nelle locazioni di case non mobiliate l'inquilino può essere licenziato se
non fornisce la casa di mobili sufficienti (2764) o non presta altre
garanzie (1179) idonee ad assicurare il pagamento della pigione.
Art. 1609 Piccole riparazioni a
carico dell'inquilino
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'Art. 1576 devono
essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da
deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da
caso fortuito (2764).
Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi
locali.
Art. 1610 Spurgo dei pozzi e di
latrine
Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.
Art. 1611 Incendio di casa abitata
da più inquilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili
verso il locatore del danno prodotto dall'incendio (1588),
proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita
anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente
alla parte da lui occupata (1589).
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che
l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se
alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua
abitazione.
Art. 1612 Recesso convenzionale del
locatore
Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto per
abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel
termine stabilito dagli usi locali (Cod. Proc. Civ. 657). (tacitamente
abrogato dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392, Leggi Speciali)
Art. 1613 Facoltà di recesso degli
impiegati pubblici
Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto
contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purché questo
non sia stato disposto su loro domanda.
Tale facoltà si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha
effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della
disdetta.
Art. 1614 Morte dell'inquilino
Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per
più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono
recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.
Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso
non inferiore a tre mesi.
Sezione III: Dell'affitto
§ 1 Disposizioni generali
Art. 1615 Gestione e godimento della cosa
produttiva
Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva,
mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformità
della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione.
A lui spettano i frutti (821) e le altre utilità della cosa.
Art. 1616 Affitto senza
determinazione di tempo
Se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto, ciascuna di esse
può recedere dal contratto dando all'altra un congruo preavviso.
Sono salve (le norme corporative e) gli usi che dispongano diversamente.
Art. 1617 Obblighi del locatore
Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue
pertinenze (817), in istato da servire all'uso e alla produzione a cui è
destinata.
Art. 1618 Inadempimenti
dell'affittuario
Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto, se l'affittuario
non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di
essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta
stabilmente la destinazione economica della cosa.
Art. 1619 Diritto di controllo
Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se
l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.
Art. 1620 Incremento della
produttività della cosa
L'affittuario può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di
reddito della cosa, purché esse non importino obblighi per il locatore o
non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi all'interesse della
produzione.
Art. 1621 Riparazioni
Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le
riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario (1576).
Art. 1622 Perdite determinate da
riparazioni
Se l'esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore determina
per l'affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale o,
nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito
complessivo, l'affittuario può domandare una riduzione del fitto in
ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo
scioglimento del contratto.
Art. 1623 Modificazioni sopravvenute
del rapporto contrattuale
Se, in conseguenza di una disposizione di legge, (di una norma
corporativa), o di un provvedimento dell'autorità riguardanti la gestione
produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in
modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio,
può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto (1467) ovvero,
secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto. Sono salve le
diverse disposizioni della legge (della norma corporativa) o del
provvedimento dell'autorità.
Art. 1624 Divieto di subaffitto.
Cessione dell'affitto
L'affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore.
La facoltà di cedere l'affitto comprende quella di subaffittare; la
facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l'affitto.
Art. 1625 Clausola di scioglimento
del contratto in caso di alienazione
Se si è convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso di alienazione,
l'acquirente che voglia dare licenza all'affittuario deve osservare la
disposizione dell'Art. 1616.
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere
data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell'anno agrario
in corso alla scadenza del termine di preavviso.
Art. 1626 Incapacità o insolvenza
dell'affittuario
L'affitto si scioglie per l'interdizione, l'inabilitazione (414 e
seguenti) o l'insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia
prestata idonea garanzia (1179) per l'esatto adempimento degli obblighi
dell'affittuario.
Art. 1627 Morte dell'affittuario
Nel caso di morte dell'affittuario, il locatore e gli eredi
dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal
contratto mediante disdetta comunicata all'altra parte con preavviso di
sei mesi.
Se l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per
la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.
§ 2 Dell'affitto di fondi rustici
Art. 1628 Durata minima dell'affitto
(Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del
contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata
inferiore si estende al periodo minimo così stabilito).
Art. 1629 Fondi destinati al
rimboschimento
L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere
stipulato per un termine massimo di novantanove anni.
Art. 1630 Affitto senza
determinazione di tempo
L'affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di
colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinché l'affittuario
possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento
delle colture praticate nel fondo.
Se il fondo non è soggetto ad avvicendamento di colture, l'affitto si
reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti (820).
L'affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato
disdetta con preavviso di sei mesi. (Sono salve le diverse disposizioni
delle norme corporative).
Art. 1631 Estensione del fondo
Per l'affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel
caso di eccesso o di difetto dell'estensione del fondo rispetto alla
misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati
secondo le norme contenute nel capo della vendita (1537).
Artt. 1632-1634 (abrogati)
Art. 1635 Perdita fortuita dei
frutti negli affitti pluriennali
Se, durante l'affitto convenuto per più anni, almeno la metà dei frutti di
un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l'affittuario può
domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei
precedenti raccolti.
Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la
riduzione e determinata alla fine dell'affitto, eseguito il conguaglio con
i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice può dispensare
provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto in
proporzione della perdita sofferta. La riduzione non può mai eccedere la
metà del fitto.
In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l'affittuario abbia
conseguiti o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta.
Al perimento è equiparata la mancata produzione dei frutti.
Art. 1636 Perdita fortuita dei
frutti negli affitti annuali
Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita
per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l'affittuario può essere
esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore
alla metà.
Art. 1637 Accollo di casi fortuiti
L'affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi
fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai
luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente
ritenere probabili.
E' nullo il patto (1421 e seguenti) col quale l'affittuario si assoggetta
ai casi fortuiti straordinari.
Art. 1638 Espropriazione per
pubblico interesse
In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione
temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal
locatore la parte d'indennità a questo corrisposta per i frutti non
percepiti o per il mancato raccolto.
Art. 1639 Canone di affitto
Il fitto può consistere anche in una quota ovvero in una quantità fissa o
variabile dei frutti del fondo locato.
Art. 1640 Scorte morte
Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state
consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con determinazione
della specie, qualità e quantità, devono, anche se stimate essere
restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella stessa specie,
qualità e quantità e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e
attrezzi, nello stesso stato d'uso. L'eccedenza o la deficienza deve
essere regolata in danaro, secondo il valore corrente al tempo della
riconsegna. La dotazione necessaria non può essere distratta e deve essere
mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi.
La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio
dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma che rappresenti il
valore delle scorte presso il locatore salvo l'obbligo di questo di
restituirla al tempo della riconsegna delle scorte.
Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore,
l'affittuario ne acquista la proprietà, e, alla fine dell'affitto, deve
restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente
valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna,
ovvero parte dell'uno e parte delle altre.
Sono salve (le diverse disposizioni delle norme corporative o) le diverse
pattuizioni delle parti.
Art. 1641 Scorte vive
Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione
del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano
le disposizioni degli articoli seguenti, salvi (le norme corporative o) i
patti diversi.
Art. 1642 Proprietà del bestiame
consegnato
Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con
indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell'età e
del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al
locatore. Tuttavia l'affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve
mantenere nel fondo la dotazione necessaria.
Art. 1643 Rischio della perdita del
bestiame
Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario dal
momento in cui questi lo ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito
(1637).
Art. 1644 Accrescimenti e frutti del
bestiame
L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame,
l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva (1615).
Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del
fondo.
Art. 1645 Riconsegna del bestiame
Nel caso previsto dall'Art. 1642, al termine del contratto l'affittuario
deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso,
qualità, età e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualità o
di quantità contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto
riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve
restituire bestiame di uguale valore. Se vi è eccedenza o deficienza nel
valore del bestiame, ne è fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo
il valore al tempo della riconsegna.
La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio
dell'affitto l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che
rappresenta il valore del bestiame.
Si applica altresì la disposizione del terzo comma dell'Art. 1640.
Sono salvi (le disposizioni delle norme corporative e) i patti diversi.
Art. 1646 Rapporti fra gli
affittuari uscente e subentrante
L'affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra
nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i
lavori dell'anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al
precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo
dei foraggi e per le raccolte che restano da fare.
Per l'ulteriore determinazione dei rapporti tra l'affittuario uscente e
l'affittuario subentrante si osservano (le disposizioni delle norme
corporative e, in mancanza) gli usi locali.
§ 3 Dell'affitto a coltivatore diretto (l)
(Vedere anche Legge 3 maggio 1982, n. 203,
Leggi Speciali)
Art. 1647 Nozione
Quando l'affitto ha per oggetto un fondo che l'affittuario coltiva col
lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia, si
applicano le norme che seguono (sempre che il fondo non superi i limiti di
estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati
dalle norme corporative) (2079).
Art. 1648 Casi fortuiti ordinari
Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, può
disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario,
le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la
perdita di almeno la metà dei frutti del fondo.
Art. 1649 Subaffitto
Se il locatore consente il subaffitto, questo è considerato come locazione
diretta tra il locatore e il nuovo affittuario.
Artt. 1650-1651 (abrogati)
Art. 1652 Anticipazioni al'affittuario
Qualora l'affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è
tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e
antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.
Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al
saggio legale (1284).
Artt. 1653-1654 (abrogati)
Capo VII: Dell'appalto
Art. 1655 Nozione
L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Art. 1656 Subappalto
L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del
servizio, se non è stato autorizzato dal committente (1670).
Art. 1657 Determinazione del
corrispettivo
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno
stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle
tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice
(2225).
Art. 1658 Fornitura della materia
La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita
dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o
dagli usi (2223).
Art. 1659 Variazioni concordate del
progetto
L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute
dell'opera se il committente non le ha autorizzate.
L'autorizzazione si deve provare per iscritto (2725).
Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il
prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a
compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.
Art. 1660 Variazioni necessarie del
progetto
Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare
variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di
determinate le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del
prezzo.
Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo
convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere,
secondo le circostanze, un equa indennità.
Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal
contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
Art. 1661 Variazioni ordinate dal
committente
Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro
ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto.
L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche
se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.
La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni,
pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli
modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole
categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera
medesima.
Art. 1662 Verifica nel corso di
esecuzione dell'opera
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di
verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si
accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite
dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo
termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni;
trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo
il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).
Art. 1663 Denuncia dei difetti della
materia
L'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti
della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e
possono comprometterne la regolare esecuzione.
Art. 1664 Onerosità o difficoltà
dell'esecuzione
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati
aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali
da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo
complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una
revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per
quella differenza che eccede il decimo (1467).
Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti
da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che
rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi
ha diritto a un equo compenso.
Art. 1665 Verifica e pagamento
dell'opera
Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare
l'opera compiuta.
La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo
mette in condizione di poterla eseguire.
Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente
tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne
comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera
accettata.
Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si
considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.
Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al
pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente
(att. 181).
Art. 1666 Verifica e pagamento di
singole partite
Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può
chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso
l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera
eseguita.
Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non
produce questo effetto il versamento di semplici acconti (att. 181).
Art. 1667 Difformità e vizi
dell'opera
L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera
(1668). La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e
le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili,
purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti
dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza (2964), denunziare
all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla
scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le
difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della
consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre
far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati
denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi
i due anni dalla consegna (att. 181).
Art. 1668 Contenuto della garanzia
per difetto dell'opera
Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a
spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente
diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa
dell'appaltatore (1223).
Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto
inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione
del contratto (2226; att. 181).
Art. 1669 Rovina e difetti di cose
immobili
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro
natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento,
l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in
tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi
difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei
suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla
scoperta.
Il diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia.
Art. 1670 Responsabilità lei
subappaltatori
L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori,
deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro
sessanta giorni dal ricevimento.
Art. 1671 Recesso unilaterale dal
contratto
Il committente può recedere dal contratto (16603), anche se è stata
iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché
tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e
del mancato guadagno (1372, 2227).
Art. 1672 Impossibilità di
esecuzione dell'opera
Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta
impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle
parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei
limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per
l'opera intera.
Art. 1673 Perimento o deterioramento
della cosa
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è
deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il
committente sia in mora a verificarla (1207), il perimento o il
deterioramento e a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito
la materia.
Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il
perimento o il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto
riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico
dell'appaltatore.
Art. 1674 Morte dell'appaltatore
Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore,
salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo
determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal
contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la
buona esecuzione dell'opera o del servizio.
Art. 1675 Diritti e obblighi degli
eredi dell'appaltatore
Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore, il
committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite,
in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e
le spese sostenute gli sono utili.
Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua
indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve
le norme che proteggono le opere dell'ingegno (2578).
Art. 1676 Diritti degli ausiliari
dell'appaltatore verso il committente
Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività
per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione
diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino
alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel
tempo in cui essi propongono la domanda (2900).
Art. 1677 Prestazione continuativa o
periodica di servizi
Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodi che di
servizi si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e
quelle relative al contratto di somministrazione (1559 e seguenti).
Capo VIII: Del trasporto
Sezione I: Disposizioni generali
Art. 1678 Nozione
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo
(2761, 2951), a trasferire persone o cose (1683 e seguenti) da un luogo a
un altro (1378).
Art. 1679 Pubblici servizi di linea
Coloro che per concessione amministrativa (2597) esercitano servizi di
linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le
richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari
dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate
nell'atto di concessione e rese note al pubblico (2951).
I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di
più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso
maggiore.
Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è
obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia
richiesta.
Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque
deroga alle medesime è nulla (1421 e seguenti), e alla clausola difforme è
sostituita la norma delle condizioni generali (1339, 1419).
Art. 1680 Limiti di applicabilità
delle norme
Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via
d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non
siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.
Sezione II: Del trasporto di persone
Art. 1681 Responsabilità del vettore
Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento
nell'esecuzione del trasporto (1218 e seguenti), il vettore risponde dei
sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e
della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se
non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno
(2951).
Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i
sinistri che colpiscono il viaggiatore (1229).
Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto
gratuito (2951).
Art. 1682 Responsabilità del vettore
nei trasporti cumulativi
Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio
percorso. Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del
viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.
Sezione III: Del trasporto di cose
Art. 1683 Indicazioni e documenti che
devono essere forniti al vettore
Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del
destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e
il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per
eseguire il trasporto.
Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il
mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da
trasportare.
Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o
dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità
dei documenti.
Art. 1684 Lettera di vettura e
ricevuta di carico
Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di
vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate
nell'articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto. Su
richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della
lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata
rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse
indicazioni.
Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di
vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola
"all'ordine" (2008 e seguenti).
Art. 1685 Diritti del mittente
Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle
cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello
originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di
rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine.
Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della
lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre
delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il
duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste
devono essere sottoscritte dal vettore.
Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui
esse sono passate a disposizione del destinatario (1378).
Art. 1686 Impedimenti e ritardi
nell'esecuzione del trasporto
Se l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o
soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve
chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia
delle cose consegnategli.
Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al
mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore può depositare
le cose a norma dell'Art. 1514 (att. 77), o se sono soggette a rapido
deterioramento, può farle vendere a norma dell'Art. 1515. Il vettore deve
informare prontamente il mittente del deposito o della vendita (att. 83).
Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato
iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del
percorso compiuto, salvo che l'interruzione del trasporto sia dovuta alla
perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.
Art. 1687 Riconsegna delle merci
Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione (1177) del
destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal
contratto o, in mancanza, dagli usi.
Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore
deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate.
Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve
esibirla al destinatario.
Art. 1688 Termine di resa
Il termine di resa, quando sono indicati più termini parziali è
determinato dalla somma di questi.
Art. 1689 Diritti del destinatario
I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al
destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto
il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede
la riconsegna al vettore.
Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non
verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto (2761) e
degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui
l'ammontare del}e somme dovute sia controverso, il destinatario deve
depositare la differenza contestata presso un istituto di credito (att.
251).
Art. 1690 Impedimenti alla
riconsegna
Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la
riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare
immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell'Art.
1686.
Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del
destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione di questa, ovvero se il
destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può
depositarle a norma dell'Art. 1514 o, se sono soggette a rapido
deterioramento, può farle vendere a norma dell' Art. 1515 per conto
dell'avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del
deposito o della vendita (att. 83).
Art. 1691 Lettera di vettura o
ricevuta di carico all'ordine
Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di
vettura all'ordine o la ricevuta di carico all'ordine, i diritti nascenti
dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo
(2009 e seguenti).
In tal caso il vettore è esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'arrivo
delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel
luogo di destinazione, e l'indicazione risulti dal duplicato della lettera
di vettura o dalla ricevuta di carico.
Il possessore del duplicato della lettera di vettura all'ordine o della
ricevuta di carico all'ordine, deve restituire il titolo al vettore
all'atto della riconsegna delle cose trasportate.
Art. 1692 Responsabilità del vettore
nei confronti del mittente
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i
propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il
deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente
dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a
quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il
destinatario (2951).
Art. 1693 Responsabilità per perdita
e avaria
Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose
consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in
cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria
è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o
del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del
destinatario (1218).
Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che
le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.
Art. 1694 Presunzioni di fortuito
Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per
eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del
trasporto, dipendono da caso fortuito (att. 181 e seguenti).
Art. 1695 Calo naturale
Per le cose che data la loro particolare natura, sono soggette durante il
trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo
delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il
mittente o il destinatario provi che la diminuzione non è avvenuta in
conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso non
poteva giungere alla misura accertata.
Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.
Art. 1696 Calcolo del danno in caso
di perdita o di avaria
Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo
corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna
(15153).
Art. 1697 Accertamento della perdita
e dell'avaria
Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della
riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate.
Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano
nei modi stabiliti dall'Art. 696 Cod. Proc. Civ.
Art. 1698 Estinzione dell'azione nei
confronti del vettore
Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di
quanto è dovuto al vettore (1689-2) estingue le azioni derivanti dal
contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le
azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento
della riconsegna, purché in quest'ultimo caso il danno sia denunziato
appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento (2964; att.
182).
Art. 1699 Trasporto con rispedizione
della merce
Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le
proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal
mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si
presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli
obblighi di uno spedizioniere (1737 e seguenti).
Art. 1700 Trasporto cumulativo
Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi
con unico contratto, i vettori rispondono in solido (1292 e seguenti) per
l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo
di destinazione.
Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in
regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se
risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori,
questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al
risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai
percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel
proprio percorso.
Art. 1701 Diritto di accertamento
dei vettori successivi
I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di
vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento
in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazioni, si presume che
le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.
Art. 1702 Riscossione dei crediti da
parte dell'ultimo vettore
L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei
rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per
l'esercizio del privilegio sulle cose trasportate (2761).
Se egli omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, è
responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva
l'azione contro il destinatario.
Capo IX: Del mandato
Sezione I: Disposizioni generali
Art. 1703 Nozione
Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o
più atti giuridici per conto dell'altra.
Art. 1704 Mandato con rappresentanza
Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del
mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo
libro (1387 e seguenti).
Art. 1705 Mandato senza
rappresentanza
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli
obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno
avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante,
sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti
dall'esecuzione del manda, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti
attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.
Art. 1706 Acquisti del mandatario
Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal
mandatario che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai
terzi per effetto del possesso di buona fede (1153 e seguenti).
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili
iscritti in pubblici registri (812 e seguenti), il mandatario è obbligato
a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le
norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre (2652, n. 2, 2690
n. 1, 2932; att. 183).
Art. 1707 Creditori del mandatario
I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni
che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome
proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato
risulti da scrittura avente data certa (2704) anteriore al pignoramento,
ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici
registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di
ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo (2915;
att. 183).
Art. 1708 Contenuto del mandato
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali stato conferito, ma
anche quelli che sono necessari al loro compimento.
Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria
amministrazione, se non sono indicati espressamente.
Art. 1709 Presunzione di onerosità
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso (2761), se non è
stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o
agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.
§ 1 Delle obbligazioni del mandatario
Art. 1710 Diligenza del mandatario
Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato (2392-1, 2407-1) con la
diligenza del buon padre di famiglia (1176); ma se il mandato è gratuito,
la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze
sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del
mandato.
Art. 1711 Limiti del mandato
Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che
esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo
ratifica.
Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora
circostanze ignote al mandante, e tali che non possono essergli comunicate
in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe
dato la sua approvazione.
Art. 1712 Comunicazione
dell'eseguito mandato
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del
mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale
comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura
dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è
discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
Art. 1713 Obbligo di rendiconto
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e
rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (Cod. Proc. Civ.
263 e seguenti).
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi
in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave (1229).
Art. 1714 Interessi sulle somme
riscosse
Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali (1284)
sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal
giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero
impiegarle secondo le istruzioni ricevute.
Art. 1715 Responsabilità per le
obbligazioni dei terzi
In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome
non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte
dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza
di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del
contratto.
Art. 1716 Pluralità di mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a
operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte.
Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire
congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare (2203). In questo
caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia
agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti
dall'omissione o dal ritardo. Se più mandatari hanno comunque operato
congiuntamente, essi sono obbligati in solido (1292 e seguenti) verso il
mandante.
Art. 1717 Sostituto del mandatario
Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se
stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la
natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la
persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal
mandatario.
Art. 1718 Custodia delle cose e
tutela dei diritti del mandante
Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state
spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di
fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono
giunte con ritardo.
Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a
norma dell'Art. 1515 (att. 83).
Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare
immediato avviso al mandante.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non
accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico
rientri nell'attività professionale del mandatario.
§ 2 Delle obbligazioni del mandante
Art. 1719 Mezzi necessari per l'esecuzione
del mandato
Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario
i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle
obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.
Art. 1720 Spese e compenso del
mandatario
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli
interessi legali (1284) dal giorno in cui sono state fatte, e deve
pagargli il compenso che gli spetta (2761).
Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a
causa dell'incarico.
Art. 1721 Diritto del mandatario sui
crediti
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli
affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di
questo (2761).
§ 3 Dell'estinzione del mandato
Art. 1722 Cause di estinzione
Il mandato si estingue:
per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario,
dell'affare per il quale è stato conferito;
per revoca da parte del mandante;
per rinunzia del mandatario;
per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione (414 e seguenti) del
mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il
compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue,
se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso
delle parti o degli eredi (att. 184).
Art. 1723 Revocabilità del mandato
Il mandante può revocare il mandato; ma se era stata pattuita
l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.
Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si
estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente
stabilito o ricorra una giusta causa di revoca (2259); non si estingue per
la morte o per la sopravvenuta incapacità (1425) del mandante.
Art. 1724 Revoca tacita
La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di
questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono
effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario (1334 e
seguente).
Art. 1725 Revoca del mandato oneroso
La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un
determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni (1223 e
seguenti), se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento
dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.
Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al
risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra
una giusta causa.
Art. 1726 Revoca del mandato
collettivo
Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un
affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta
da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa (2609).
Art. 1727 Rinunzia del mandatario
Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i
danni (1223 e seguenti) al mandante. Se il mandato è a tempo
indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al
risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.
In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il
mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da
parte del mandatario.
Art. 1728 Morte o incapacità del
mandante o del mandatario
Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta
(1425) del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve
continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.
Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità (414
e seguente) del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o
lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente
il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti
richiesti dalle circostanze.
Art. 1729 Mancata conoscenza della
causa di estinzione
Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l'estinzione del
mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi (1396).
Art. 1730 Estinzione del mandato
conferito a più mandatari
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a
operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione
concerne uno solo dei mandatari.
Sezione II: Della commissione
Art. 1731 Nozione
Il contratto di commissione e un mandato (1703 e seguenti) che ha per
oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in
nome del commissionario.
Art. 1732 Operazioni a fido
Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di
pagamento in conformità degli usi del luogo in cui compie l'operazione, se
il committente non ha disposto altrimenti.
Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto
del committente o quando non è autorizzato dagli usi, il committente può
esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario
di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione.
Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al
committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti
l'operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto
del comma precedente.
Art. 1733 Misura della provvigione
La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è
stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è
compiuto l'affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità.
Art. 1734 Revoca della commissione
Il committente può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il
commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario
una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese
sostenute e dell'opera prestata.
Art. 1735 Commissionario contraente
in proprio
Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi
un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell'Art.
1515, se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario
può fornire al prezzo suddetto le cose che deve comperare, o può
acquistare per se le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo
diritto alla provvigione (1395).
Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che
acquista per sé non può praticare un prezzo inferiore a quello corrente
nel giorno in cui compie l'operazione, se questo è superiore al prezzo
fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve
comprare non può praticare un prezzo superiore a quello corrente, se
questo è inferiore al prezzo fissato dal committente.
Art. 1736 Star del credere
Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo "star del
credere" risponde nei confronti del committente per l'esecuzione
dell'affare.
In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una
maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo
gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi, provvede
il giudice secondo equità.
Sezione III: Della spedizione
Art. 1737 Nozione
Il contratto di spedizione è un mandato (1703 e seguenti) col quale lo
spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto
del mandante, un contratto di trasporto (1678) e di compiere le operazioni
accessorie (1374 e seguenti).
Art. 1738 Revoca
Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col
vettore, il mittente può revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo
spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso
per l'attività prestata (1725).
Art. 1739 Obblighi dello
spedizioniere
Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della
merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente
e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo
(1711).
Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo
spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose
spedite.
I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere
devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.
Art. 1740 Diritti dello
spedizioniere
La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione
dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe
professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la
spedizione (2761, 2951).
Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite
dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti
giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati
preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.
Art. 1741 Spedizioniere vettore
Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del
trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore
(1683 e seguenti).
Capo X: Del contratto di agenzia
(Vedere anche Legge 3 maggio 1985, Leggi
Speciali sul Commercio)
Art. 1742 Nozione
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di
promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di
contratti in una zona determinata.
Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall'altra una copia del
contratto dalla stessa sottoscritto. (Comma aggiunto dall'art 1, Decr. Lgs
10 settembre 1991, n. 303).
Art. 1743 Diritto di esclusiva
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella
stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere
l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari
di più imprese in concorrenza tra loro (1567 e seguenti).
Art. 1744 Riscossioni
L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa
facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni
senza speciale autorizzazione.
Art. 1745 Rappresentanza dell'agente
Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il
tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali
sono validamente fatti all'agente.
L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari (Cod. Proc. Civ. 670 e
seguenti) nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono
necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.
Art. 1746 Obblighi dell'agente
L'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle
istruzioni ricevute (1711) e fornire al preponente le informazioni
riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni
altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario
(1731 e seguenti), in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto
di agenzia.
Art. 1747 Impedimento dell'agente
L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare
immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento
del danno (1223).
Art. 1748 Diritti dell'agente ed
obblighi del preponente
L'agente ha diritto alla provvigione (2751 n. 6) solo per gli affari che
hanno avuto regolare esecuzione. Se l'affare ha avuto esecuzione parziale,
la provvigione spetta all'agente in proporzione della parte eseguita. La
provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal
preponente, che devono avere esecuzione nella zona riservata all'agente,
salvo che sia diversamente pattuito.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo
scioglimento del contratto se la conclusione è effetto soprattutto
dell'attività da lui svolta.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Il preponente deve porre a disposizione dell'agente la documentazione
necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le
informazioni necessarie all'esecuzione del contratto; in particolare
avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che
il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a
quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente
deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole,
dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare
procuratogli.
Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni
dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel
corso del quale esse sono state acquisite. L'estratto conto indica gli
elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle
provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono
essere effettivamente pagate all'agente.
L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le
informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie
per verificare l'importo delle provvigioni liquidate.
NOTA La parte dal 3° comma in poi è stata aggiunta dall'Art. 2, Decr. Lgs
10 settembre 1991, n. 303. Validità dal 1° gennaio 1994.
Art. 1749 Mancata esecuzione del
contratto
La provvigione spetta all'agente anche per affari che non hanno avuto
esecuzione per causa imputabile al preponente.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in
parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte
ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata (dalle
norme corporative), dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità
(2751).
Art. 1750 Durata del contratto o
recesso
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere
eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si
trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti
può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un
termine stabilito.
Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per
il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno
iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il
quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto
anno e per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il
preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico
dell'agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso
deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.
NOTA Articolo così sostituito dall'Art. 3 Decr. Lgs 10 settembre 1991, n.
303. Validità dal 1° gennaio 1994. Precedente testo dell'Art. 1750: Art.
1750 - Recesso dal contratto - Se il contratto di agenzia è a tempo
indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto (1373),
dandone preavviso all'altra nel termine stabilito (dalle norme corporative
o) dagli usi.
Il termine di preavviso può essere sostituito dal pagamento di una
corrispondente indennità".
Art. 1751 Indennità in caso di
cessazione del rapporto
All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a
corrispondere all'agente un'indennità se ricorra almeno una delle seguenti
condizioni:
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente
sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva
ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le
circostanze del caso in particolare delle provvigioni che l'agente perde e
che risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennità non è dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile
all'agente la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione
anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia
giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze
attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non
può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un
terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.
L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad
un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle
retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il
contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in
questione.
La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto
all'eventuale risarcimento dei danni. L'agente decade dal diritto
all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno
dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente
l'intenzione di far valere i propri diritti. Le disposizioni di cui al
presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.
NOTA Articolo così sostituito dall'Art. 4 Decr. Lgs 10 settembre 1991, n.
303. Validità dal 1° gennaio 1993. Precedente testo dell'Art. 1751: Art.
1751 - Indennità per lo scioglimento del contratto - All'atto dello
scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente è tenuto a
corrispondere all'agente un'indennità proporzionale all'ammontare delle
provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita
dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o,
in mancanza, dal giudice secondo equità (2120, 2751 bis n. 3, 2948 n. 5).
Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per
effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente
(2123).
L'indennità è dovuta anche se il rapporto di agenzia è sciolto per
invalidità permanente e totale dell'agente.
Nel caso di morte dell'agente l'indennità spetta agli eredi (2122)".
Art. 1751 bis Patto di non
concorrenza
Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo
scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare
la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era
stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i
due anni successivi all'estinzione del contratto.
NOTA Articolo aggiunto dall'Art. 5, Decr.Lgs 10 settembre 1991, n. 303.
Validità dal 1° gennaio 1994.
Art. 1752 Agente con rappresentanza
Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui
all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione
dei contratti (1387 e seguenti).
Art. 1753 Agenti di assicurazione
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di
assicurazione, in quanto non siano derogate (dalle norme corporative o)
dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività
assicurativa (1903).
Capo XI: Della mediazione
Art. 1754 Mediatore
E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la
conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da
rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Art. 1755 Provvigione
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (2950),
se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su
ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di
usi, sono determinate dal giudice secondo equità.
Art. 1756 Rimborso delle spese
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle
spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state
eseguite anche se l'affare non è stato concluso.
Art. 1757 Provvigione nei contratti
condizionali o invalidi
Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla
provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla
provvigione non viene meno col verificarsi della condizione (1353 e
seguenti).
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto
è annullabile (1425 e seguenti) o rescindibile (1447 e seguenti), se il
mediatore non conosceva la causa d'invalidità.
Art. 1758 Pluralità di mediatori
Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi
ha diritto a una quota della provvigione.
Art. 1759 Responsabilità del
mediatore
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note,
relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono
influire sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle
scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite
(2008 e seguenti).
Art. 1760 Obblighi del mediatore
professionale
Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:
conservare i campioni delle merci vendute sopra campione (1522), finché
sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce;
rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con
l'indicazione della serie e del numero;
annotare su apposito libro (2214 e seguenti) gli estremi essenziali del
contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia
da lui sottoscritta di ogni annotazione.
Art. 1761 Rappresentanza del
mediatore
Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla
(1388) negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il
suo intervento.
Art. 1762 Contraente non nominato
Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde
dell'esecuzione del contratto (1405) e, quando lo ha eseguito, subentra
nei diritti verso il contraente non nominato (1203 e seguenti). Se dopo la
conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta
all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può
agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del
mediatore.
Art. 1763 Fideiussione del mediatore
Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti (936 e
seguenti).
Art. 1764 Sanzioni
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'Art. 1760 è punito
con l'ammenda da L. 10.000 a L. l.000.000 (c.p. 26) (ora sanzione
amministrativa).
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione
fino a sei mesi (c.p. 35) Alle stesse pene è soggetto il mediatore che
presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o
della quale conosce lo stato d'incapacità.
Art. 1765 Leggi speciali
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Capo XII: Del deposito
Sezione I: Del deposito in generale
Art. 1766 Nozione
Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa
mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Art. 1767 Presunzione di gratuità
Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del
depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà
delle parti.
Art. 1768 Diligenza nella custodia
Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di
famiglia (1176, 2051).
Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con
minor rigore (1710).
Art. 1769 Responsabilità del
depositario incapace
Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa nei
limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In ogni
caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa
finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il
rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo (2041 e
seguente).
Art. 1770 Modalità della custodia
Il depositario non può servirsi della cosa depositata ne darla in deposito
ad altri, senza il consenso del depositante.
Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la
custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al
depositante appena è possibile.
Art. 1771 Richiesta di restituzione
e obbligo di ritirare la cosa
Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede,
salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario (1184,
2930).
Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante
riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del
depositante (1184). Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice
può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.
Art. 1772 Pluralità di depositanti e
di depositari
Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la
restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite
dall'autorità giudiziaria.
La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più
eredi, se la cosa non è divisibile (1314 e seguenti).
Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la
restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne
pronta notizia agli altri.
Art. 1773 Terzo interessato nel
deposito
Se la cosa è stata depositata anche nell'interesse di un terzo e questi ha
comunicato al depositante e al depositario la sua adesione (1411), il
depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il
consenso del terzo.
Art. 1774 Luogo di restituzione e
spese relative
Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo
in cui doveva essere custodita (1182).
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
Art. 1775 Restituzione dei frutti
Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia
percepiti (821,1779).
Art. 1776 Obblighi dell'erede del
depositario
L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che
ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il
corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il
depositante subentra nel diritto dell'alienante (1203 e seguenti).
Art. 1777 Persona a cui deve essere
restituita la cosa
Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona
indicata per riceverla (1188, 1836), e non può esigere che il depositante
provi di esserne proprietario.
Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa (948)
o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento
del danno, denunziare la controversia al depositante, e può ottenere di
essere estromesso (Cod. Proc. Civ. 109) dal giudizio indicando la persona
del medesimo (1586). In questo caso egli può anche liberarsi dall'obbligo
di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a
spese del depositante.
Art. 1778 Cosa proveniente da reato
Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la
persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto
presso di sé.
Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi
dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione
(2906).
Art. 1779 Cosa propria del
depositario
Il depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli
appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto (1253 e
seguenti).
Art. 1780 Perdita non imputabile
della detenzione della cosa
Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un
fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione di
restituire la cosa (1256 e seguenti), ma deve, sotto pena di risarcimento
del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha
perduto la detenzione.
Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto
stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti
a quest'ultimo (1259).
Art. 1781 Diritti del depositario
Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte
per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal
deposito e a pagargli il compenso pattuito (1802, 2761).
Art. 1782 Deposito irregolare
Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose
fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne
acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa
specie e qualità (1834).
In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al
mutuo (1813 e seguenti).
Sezione II: Del deposito in albergo
Art. 1783 Responsabilità per le cose
portate in albergo
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o
sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone
dell'alloggio;
le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo
ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di
tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo
ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo,
durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello
in cui il cliente dispone dell'alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di
quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di
cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
Art. 1784 Responsabilità per le cose
consegnate e obblighi dell'albergatore
La responsabilità dell'albergatore è illimitata:
quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di
accettare.
L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro
contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli
soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto
dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano
valore eccessivo o natura ingombrante. L'albergatore può esigere che la
cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
Art. 1785 Limiti di responsabilità
L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione
o la sottrazione sono dovuti:
al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o
che gli rendono visita;
a forza maggiore;
alla natura della cosa.
Art. 1785-bis Responsabilità per colpa dell'albergatore
L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite
previsto dall'ultimo comma dell'Art. 1783, quando il deterioramento, la
distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo
sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia e dei suoi
ausiliari.
Art. 1785-ter Obbligo di denuncia
del danno
Fuori del caso previsto dall'Art. 1785-bis, il cliente non potrà valersi
delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento,
la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con
ritardo ingiustificato.
Art. 1785-quater Nullità
Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare
preventivamente la responsabilità dell'albergatore.
Art. 1785-quinquies Limiti di
applicazione
Le disposizioni della presente Sezione non si applicano ai veicoli, alle
cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.
Art. 1786 Stabilimenti e locali
assimilati agli alberghi
Le norme di questa Sezione si applicano anche agli imprenditori di case di
cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari,
pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.
Sezione III: Del deposito nei magazzini generali
Art. 1787 Responsabilità dei magazzini
generali
I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci
depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria è
derivata dal caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di
esse o dell'imballaggio (1218).
Art. 1788 Diritti del depositante
Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare
i campioni d'uso.
Art. 1789 Vendita delle cose
depositate
I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla
vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono
ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a
tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e
in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la
vendita si osservano le modalità stabilite dall'Art. 1515 (att. 83).
Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai
magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi
diritto.
Art. 1790 Fede di deposito
I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una
fede di deposito delle merci depositate (1996).
La fede di deposito deve indicare:
il cognome e il nome o la ditta (2563 e seguenti) e il domicilio (43) del
depositante;
il luogo del deposito;
la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a
individuarle;
se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata
assicurata.
Art. 1791 Nota di pegno
Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute
le indicazioni richieste dall'articolo precedente.
La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico
registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.
Art. 1792 Intestazione e
circolazione dei titoli
La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del
depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia
congiuntamente sia separatamente, mediante girata (2009 e seguenti).
Art. 1793 Diritti del possessore
Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto
alla riconsegna delle cose depositate (1777, 1996); egli ha altresì
diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in
più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito
distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.
Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose
depositate (2784 e seguenti). Il possessore della sola fede di deposito
non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le
condizioni indicate dall'Art. 1795; egli può valersi della facoltà
concessa dall'Art. 1788.
Art. 1794 Prima girata della nota di
pegno
La prima girata (2009 e seguenti) della sola nota di pegno deve indicare
l'ammontare del credito e degli interessi (1282) nonché la scadenza. La
girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede
di deposito e controfirmata dal giratario.
La girata della nota di pegno che non indica l'ammontare del credito
vincola, a favore del possessore di buona fede (1147), tutto il valore
delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo
possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta,
l'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore
di mala fede della nota di pegno.
Art. 1795 Diritti del possessore
della sola fede di deposito
Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate
anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno,
depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al
creditore pignoratizio (1771).
Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci
fungibili, il possessore della sola fede di deposito può ritirare anche
parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma
proporzionale all'ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e
alla quantità delle merci ritirate.
Art. 1796 Diritti del possessore
della nota di pegno insoddisfatto
Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla
scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può
far vendere le cose depositate in conformità dell'Art. 1515, decorsi otto
giorni da quello della scadenza.
Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno
è surrogato nei diritti di questo (1203 e seguenti), e può procedere alla
vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza (1515;
att. 83).
(vedere anche Leggi Speciali, Titoli di credito).
Art. 1797 Azione nei confronti dei
giranti
Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se
prima non ha proceduto alla vendita del pegno.
I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono quelli
stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta
la vendita delle cose depositate.
Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro i
giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni
dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate. Egli
conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito e
contro il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni (2934 e
seguenti)
Capo XIII: Del sequestro convenzionale
Art. 1798 Nozione
Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone
affidano a un terzo (1140) una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla
quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la
restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita
(1773).
Art. 1799 Obblighi, diritti e poteri del sequestratario
Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal
contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.
Art. 1800 Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro
Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle
norme del deposito (1768 e seguenti).
Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose
mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta
notizia agli interessati.
Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di
amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato (1703 e
seguenti).
Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a
quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574).
Art. 1801 Liberazione del sequestratario
Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non può essere
liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.
Art. 1802
Compenso e rimborso delle spese al sequestratario
Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito
diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra
erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa
(2761).
Capo XIV:
Del comodato
Art. 1803 Nozione
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa
mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso
determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il
comodato è essenzialmente gratuito.
Art. 1804 Obbligazioni del comodatario
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la
diligenza del buon padre di famiglia (1176). Egli non può servirsene che
per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può
concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del
comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può
chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del
danno.
Art. 1805 Perimento della cosa
Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a
cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo
salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più
lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta
per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe
perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse
restituita a tempo debito (1221).
Art. 1806 Stima
Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a
carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
Art. 1807 Deterioramento per effetto dell'uso
Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata
consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del
deterioramento.
Art. 1808 Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese
straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano
necessarie e urgenti (2756).
Art. 1809 Restituzione
Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza
del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in
conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia
cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto
bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
Art. 1810 Comodato senza determinazione di durata
Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la
cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non
appena il comodante la richiede.
Art. 1811 Morte del comodatario
In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto
un termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.
Art. 1812 Danni al comodatario per vizi della cosa
Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il
comodante e tenuto al risarcimento (1223) qualora, conoscendo i vizi della
cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.
Capo XV:
Del mutuo
Art. 1813 Nozione
Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una
determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si
obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità
(1782).
Art. 1814 Trasferimento della proprietà
Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario (1782).
Art. 1815 Interessi
Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli
interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano
le disposizioni dell'Art. 1284.
Se sono convenuti interessi usurari (Cod. Pen. 644 e seguenti), la
clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale
(1284, 1419; att. 185).
Art. 1816 Termine per la restituzione fissato dalle parti
Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe
le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario
(1184).
Art. 1817 Termine per la restituzione fissato dal giudice
Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal
giudice, avuto riguardo alle circostanze.
Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine
per il pagamento è pure fissato dal giudice (1183).
Art. 1818 Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione
Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è
divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al
debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e
al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.
Art. 1819 Restituzione rateale
Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il
mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il
mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione
dell'intero.
Art. 1820 Mancato pagamento degli interessi
Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il
mutuante può chiedere la risoluzione del contratto (1453 e seguenti).
Art. 1821 Danni al mutuatario per vizi delle cose
Il mutuante e responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi
delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.
Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui,
conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.
Art. 1822
Promessa di mutuo
Chi ha promesso (1351) di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della
sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono
divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli
sono offerte idonee garanzie (1461).
Capo XVI:
Del conto corrente
Art. 1823 Nozione
Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad
annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse,
considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.
Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non e richiesto
il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto
e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato.
Art. 1824 Crediti esclusi dal conto corrente
Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di
compensazione (1243 e seguenti). Qualora il contratto intervenga tra
imprenditori (2082 e seguenti), s'intendono esclusi dal conto i crediti
estranei alle rispettive imprese.
Art. 1825 Interessi
Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto
o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale (1282, 1284).
Art. 1826 Spese e diritti di commissione
L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il
rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse. Tali
diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria.
Art. 1827 Effetti dell'inclusione nel conto
L'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio
delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva.
Se l'atto è dichiarato nullo (1418 e seguenti), annullato (1425 e
seguenti), rescisso (1447 e seguenti) o risoluto (1453 e seguenti), la
relativa partita si elimina dal conto.
Art. 1828 Efficacia della garanzia dei crediti iscritti
Se il credito incluso nel conto e assistito da una garanzia reale (1960 e
seguenti, 2784 e seguenti, 2808 e seguenti) o personale (1936 e seguenti),
il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente
a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito
garantito.
La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato
solidale (1292).
Art. 1829 Crediti verso terzi
Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di
un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola "salvo
incasso". In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la
scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto
reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può
eliminare la partita dal conto anche dopo aver infruttuosamente esercitato
le azioni contro il debitore.
Art. 1830 Sequestro o pignoramento del saldo
Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l'eventuale
saldo del conto spettante al suo debitore, l'altro correntista non può,
con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore (2917). Non si
considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti
prima del sequestro o del pignoramento.
Art. 1831 Chiusura del conto
La chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze
stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni
semestre, computabile dalla data del contratto.
Art. 1832 Approvazione del conto
L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende
approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o
altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze.
L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori
di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni.
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza (2964 e
seguenti), entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto
relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo
di raccomandata.
Art. 1833 Recesso dal contratto
Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere
dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci
giorni prima.
In caso d'interdizione, d'inabilitazione (414 e seguenti), d'insolvenza o
di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto
di recedere dal contratto.
Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove
partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza
del periodo stabilito dall'Art. 1831.
Capo XVII:
Dei contratti bancari
Sezione I:
Dei depositi bancari
Art. 1834 Depositi di danaro
Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista
la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria
(1272), alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del
depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle
parti o dagli usi (1782).
Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede
della banca presso la quale si e costituito il rapporto.
Art. 1835 Libretto di deposito a risparmio
Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i
prelevamenti si devono annotare sul libretto.
Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare
addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e
depositante.
E' nullo (1421 e seguenti) ogni patto contrario.
Art. 1836 Legittimazione del possessore
Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza
dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è
liberata, anche se questi non è il depositante (1777,1992, 2003).
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito
pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o
in altro modo contrassegnato.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 1837 (abrogato)
Art. 1838
Deposito dei titoli in amministrazione
La banca che assume il deposito di titoli in amministrazione deve
custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi, verificare i
sorteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso di capitale, curare
le riscossioni per conto del depositante, e in generale provvedere alla
tutela dei diritti inerenti ai titoli. Le somme riscosse devono essere
accreditate al depositante.
Se per i titoli depositati si deve provvedere al versamento di decimi
(2344, 2452) o si deve esercitare un diritto di opzione (2441), la banca
deve chiedere in tempo utile istruzioni al depositante e deve eseguirle,
qualora abbia ricevuto i fondi all'uopo occorrenti. In mancanza
d'istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del
depositante a mezzo di un agente di cambio.
Alla banca spetta un compenso nella misura stabilita dalla convenzione o
dagli usi, nonché il rimborso delle spese necessarie da essa fatte.
E' nullo il patto col quale si esonera la banca dall'osservare,
nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza (1176, 1229).
Sezione II:
Del servizio bancario delle cassette di sicurezza
Art. 1839 Cassette di sicurezza
Nel servizio delle cassette di sicurezza (1321), la banca risponde (1176)
verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità
della cassetta, salvo il caso fortuito.
Art. 1840 Apertura della cassetta
Se la cassetta è intestata a più persone, l'apertura di essa e consentita
singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione.
In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca
che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura della
cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le
modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.
Art. 1841 Apertura forzata della cassetta
Quando il contratto e scaduto, la banca, previa intimazione
all'intestatario e decorsi sei mesi dalla data della medesima, può
chiedere al pretore l'autorizzazione ad aprire la cassetta. L'intimazione
può farsi anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e
con le cautele che il pretore ritiene opportune.
Il pretore può dare le disposizioni necessarie per la conservazione degli
oggetti rinvenuti e può ordinare la vendita di quella parte di essi che
occorra al soddisfacimento di quanto e dovuto alla banca per canoni e
spese.
Sezione III:
Dell'apertura di credito bancario
Art. 1842 Nozione
L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si
obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per
un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Art. 1843 Utilizzazione del credito
Se non è convenuto altrimenti, l'accreditato può utilizzare in più volte
il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti
ripristinare la sua disponibilità.
Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la
sede della banca dove è costituito il rapporto.
Art. 1844 Garanzia
Se per l'apertura di credito è data una garanzia reale (1960 e seguenti,
2784 e seguenti, 2808 e seguenti) o personale (1936 e seguenti), questa
non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che
l'accreditato cessa di essere debitore della banca.
Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento
di garanzia o la sostituzione del garante (1461, 1850, 1867, 1877, 2743).
Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il
credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere
dal contratto.
Art. 1845 Recesso dal contratto
Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della
scadenza del termine, se non per giusta causa.
Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la
banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la
restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può
recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal
contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.
Sezione IV:
Dell'anticipazione bancaria
Art. 1846 Disponibilità delle cose date in pegno
Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci (2784 e
seguenti), la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha
rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate (2792).
Il patto contrario deve essere provato per iscritto (2725).
Art. 1847 Assicurazione delle merci
La banca deve provvedere per conto del contraente (1891) all'assicurazione
delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione di
esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.
Art. 1848 Spese di custodia
La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle
spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne abbia
acquistato la disponibilità.
Art. 1849 Ritiro dei titoli o delle merci
Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in
parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale
delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la
disposizione dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo
risulti insufficientemente garantito (1795).
Art. 1850 Diminuzione della garanzia
Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a
quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al debitore
un supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida che, in
mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno
(1461). Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può
procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell'Art. 2797.
La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col
ricavato della vendita.
Art. 1851 Pegno irregolare a garanzia di anticipazione
Se, a garanzia di uno o più crediti, sono vincolati depositi di danaro,
merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata
conferita alla banca la facoltà di disporre, la banca deve restituire solo
la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei
crediti garantiti. L'eccedenza e determinata in relazione al valore delle
merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.
Sezione V:
Delle operazioni bancarie in conto corrente
Art. 1852 Disposizione da parte del correntista
Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie
siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi
momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del
termine di preavviso eventualmente pattuito.
Art. 1853 Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti
Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti,
ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano
reciprocamente, salvo patto contrario (1241 e seguenti).
Art. 1854 Conto corrente intestato a più persone
Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le
medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono
considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto (1292 e
seguenti).
Art. 1855 Operazione a tempo indeterminato
Se l'operazione regolata in conto corrente e a tempo indeterminato,
ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel
termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.
Art. 1856 Esecuzione d'incarichi
La banca risponde secondo le regole del mandato (1703 e seguenti) per
l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. Se
l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della
banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo
corrispondente (1717).
Art. 1857 Norme applicabili
Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli
artt. 1826, 1829 e 1832.
Sezione VI:
Dello sconto bancario
Art. 1858 Nozione
Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione
dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi
non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito
stesso (1260 e seguenti).
Art. 1859 Sconto di cambiali
Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario
(2009 e seguenti), la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai
diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della
somma anticipata.
Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della
provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole "senza
accettazione".
Art. 1860 Sconto di tratte documentate
La banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso
privilegio del mandatario finché il titolo rappresentativo è in suo
possesso (2761).
Capo XVIII:
Della rendita perpetua
Art. 1861 Nozione
Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all'altra il
diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica (2948) di una
somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale
corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della cessione di un
capitale.
La rendita perpetua può essere costituita anche quale onere
dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un
capitale (793).
Art. 1862 Norme applicabili
L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle
norme stabilite per la vendita (1470 e seguenti).
L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme
stabilite per la donazione (769 e seguenti).
Art. 1863 Rendita fondiaria e rendita semplice
E' fondiaria la rendita costituita mediante alienazione di un immobile. E'
semplice quella costituita mediante cessione di un capitale.
Art. 1864 Garanzia della rendita semplice
La rendita semplice deve essere garantita con ipoteca (2808) sopra un
immobile; altrimenti il capitale e ripetibile.
Art. 1865 Diritto di riscatto della rendita perpetua
La rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore, nonostante
qualunque convenzione contraria. Le parti possono tuttavia convenire che
il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima
di un certo termine, il quale non può eccedere i dieci anni nella rendita
semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.
Può anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne
dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non può eccedere
l'anno.
Se sono convenuti termini più lunghi, essi si riducono nei limiti sopra
stabiliti.
Art. 1866 Esercizio del riscatto
Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua
mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della
rendita annua sulla base dell'interesse legale (1284).
Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.
Art. 1867 Riscatto forzoso
Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto:
se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita (1219);
se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare
quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza (1461,1844,
1850);
se, per effetto di alienazione (769 e seguenti, 1470 e seguenti) o di
divisione (713 e seguenti), il fondo su cui è garantita la rendita è
diviso fra più di tre persone.
Art. 1868 Riscatto per insolvenza del debitore
Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d'insolvenza del
debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita
la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito (1273) o si dichiari
pronto ad assumerlo.
Art. 1869 Altre prestazioni perpetue
Le disposizioni degli artt. 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano a
ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche
per atto di ultima volontà.
Art. 1870 Ricognizione
Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o
possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare,
se questi lo richiede, un nuovo documento (2720), trascorsi nove anni
dalla data del precedente (att. 186).
Art. 1871 Rendite dello Stato
Le disposizioni di questo capo non si applicano alle rendite emesse dallo
Stato.
Capo XIX:
Della rendita vitalizia
Art. 1872 Modi di costituzione
La rendita vitalizia (2057) può essere costituita a titolo oneroso,
mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante cessione di
capitale (1350).
La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione (769 e
seguenti) o per testamento (587 e seguenti), e in questo caso si osservano
le norme stabilite dalla legge per tali atti (602 e seguenti, 782).
Art. 1873 Determinazione della durata
La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del
beneficiario o di altra persona. Essa può costituirsi anche per la durata
della vita di più persone.
Art. 1874 Costituzione a favore di più persone
Se la rendita e costituita a favore di più persone, la parte spettante al
creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario
(674 e seguenti).
Art. 1875 Costituzione a favore di un terzo
La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo (1411 e seguenti),
quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme
stabilite per la donazione (782 e seguenti, 809).
Art. 1876 Rendita costituita su persone già defunte
Il contratto e nullo, (1418 e seguenti) se la rendita e costituita per la
durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva già
cessato di vivere.
Art. 1877 Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso
Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può
chiedere la risoluzione del contratto (1453 e seguenti), se il promittente
non gli da o diminuisce le garanzie pattuite (1461).
Art. 1878 Mancanza di pagamento delle rate scadute
In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore
della rendita, anche se e lo stesso stipulante, non può domandare la
risoluzione del contratto (1453 e seguenti), ma può far sequestrare e
vendere (Cod. Proc. Civ. 501 e seguenti, 670 e seguenti) i beni del suo
debitore affinché col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una
somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita (vedere anche
Leggi Speciali, Fallimento).
Art. 1879 Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta
Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi dal
pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se
rinunzia alla ripetizione delle annualità pagate.
Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata
costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione (1469).
Art. 1880 Modalità del pagamento della rendita
La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore
in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale
e costituita.
Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si
acquista dal giorno in cui e scaduta.
Art. 1881 Sequestro o pignoramento della rendita
Quando la rendita vitalizia e costituita a titolo gratuito, si può
disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro (Cod. Proc.
Civ. 670 e seguenti) entro i limiti del bisogno alimentare del creditore
(433).
Capo XX:
Dell'assicurazione
Sezione I:
Disposizioni generali
Art. 1882 Nozione
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento
di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti
convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un
capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita
umana.
Art. 1883 Esercizio delle assicurazioni
L'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di
diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle
norme stabilite dalle leggi speciali.
Art. 1884
Assicurazioni mutue
Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in
quanto compatibili con la specialità del rapporto (2546 e seguenti).
Art. 1885 Assicurazioni contro i rischi della navigazione
Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle
norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice della
navigazione (Cod. Nav. 514 e seguenti, 446 e seguenti).
Art. 1886 Assicurazioni sociali
Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In
mancanza si applicano le norme del presente capo.
Art. 1887 Efficacia della proposta
La proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma (1329) per il
termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita
medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione
della proposta (1932).
Art. 1888 Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (2725).
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di
assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del
contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la
presentazione o la restituzione dell'originale (att. 187).
Art. 1889 Polizze all'ordine e al portatore
Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo
trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con
gli effetti della cessione (2003 e seguenti).
Tuttavia l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la
prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza,
anche se questi non è l'assicurato (1992).
In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si
applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine
(2016 e seguenti; att. 187).
Art. 1890 Assicurazione in nome altrui
Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il
potere, l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o
il verificarsi del sinistro (1399, 2031 seguente).
Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti
dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della
ratifica o del rifiuto di questa.
Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui
l'assicuratore ha avuto notizia (1335) del rifiuto della ratifica.
Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta,
il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi
quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che
dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il
contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza
espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al
contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del
contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute
dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di
conservazione (2756).
Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a
circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non
lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero
stato delle cose, sono causa di annullamento (1441 e seguenti) del
contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade (2964 e seguenti) dal diritto d'impugnare il
contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza
della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere
esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in
corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al
premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che
sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a
pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido
per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la
dichiarazione inesatta o la reticenza (1932).
Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni
inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma
l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione
da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto
l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o
la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia
dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in
proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe
stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno
conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative
al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli
artt. 1892 e 1893 (1391,1932).
Art. 1895
Inesistenza del rischio
Il contratto è nullo (1418 e seguenti) se il rischio non è mai esistito o
ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Art. 1896 Cessazione del rischio durante l'assicurazione
Il contratto si scioglie (1453 e seguenti) se il rischio cessa di esistere
dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al
pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia
comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al
periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della
conoscenza (1335) sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento
posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi
nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
Art. 1897 Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una
diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento
della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un
premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o
della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può
esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro
due mesi (2964) dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese (1932;
att. 187).
Art. 1898 Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei
mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di
cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento
della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito
l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato (1926).
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per
iscritto all'assicurato entro un mese (2964) dal giorno in cui ha ricevuto
l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza (1335) dell'aggravamento del
rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale
che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo
quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per
l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in
corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la
comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde
qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe
consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al
momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto
del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe
stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto
stesso (1932; att. 187).
Art. 1899 Durata dell'assicurazione
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della
conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della
durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le
parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facoltà
di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi, che può darsi anche
mediante raccomandata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna
proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni (1932; att.
187).
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla
vita (1919 e seguenti).
Art. 1900 Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o
dei dipendenti
L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa
grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto
contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa
grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere
(2047 e seguenti).
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri
conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario,
compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi
comuni all'assicuratore.
Art. 1901 Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita
dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro
del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi,
l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo
giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di
diritto (1453 e seguenti) se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal
giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la
riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio
relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.
La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita (1919 e
seguenti, 1924,1932; att. 187).
Art. 1902 Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa
La fusione e la concentrazione di aziende tra più imprese assicuratrici
non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il
contratto continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o
che incorpora le imprese preesistenti. Per i trasferimenti di portafoglio
si osservano le leggi speciali. Nel caso di liquidazione coatta
amministrativa dell'impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione
si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali
anche per ciò che riguarda il privilegio a favore della massa degli
assicurati (att. 187).
Art. 1903 Agenti di assicurazione
Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono
compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei
contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia
pubblicata nelle forme richieste dalla legge (1753).
Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome
dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti
nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorità giudiziaria del luogo
in cui ha sede l'agenzia presso la quale e stato concluso il contratto
(1932; att. 187; Cod. Proc. Civ. 77).
Sezione II:
Dell'assicurazione contro i danni
Art. 1904 Interesse all'assicurazione
Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo (1418 e seguenti) se,
nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un
interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.
Art. 1905 Limiti del risarcimento
L'assicuratore e tenuta a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal
contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.
L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e espressamente
obbligato.
Art. 1906 Danni cagionati da vizio della cosa
Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da
vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato.
Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario,
risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora
il vizio non fosse esistito.
Art. 1907 Assicurazione parziale
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata
aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in
proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente
convenuto.
Art. 1908 Valore della cosa assicurata
Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o
danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del
sinistro.
Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo
della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto
dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate
contenuta nella polizza o in altri documenti.
Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in
relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della
maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
Art. 1909 Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose
L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa
assicurata non è valida (1441 e seguenti) se vi e stato dolo da parte
dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi
del periodo di assicurazione in corso.
Se non vi e stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto
fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il
contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale
riduzione del premio.
Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni
presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le
assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non
sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve
darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a
ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun
assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le
somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per
la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i
rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene
ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1911 Coassicurazione
Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi
alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate,
ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata
soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico e il
contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.
Art. 1912 Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari
Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni
determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da
tumulti popolari.
Art. 1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente
autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui
il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è
necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla
conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle
operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto
contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914 Obbligo di salvataggio
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il
danno (1227). Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico
dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello
che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare,
unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non
si e raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono
state fatte inconsideratamente (att. 187).
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle
cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o
diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono
stati adoperati inconsideratamente (1900-3).
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e
per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto
dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del
valore assicurato.
Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del
salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo,
l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del
pregiudizio sofferto (att. 187).
Art. 1916
Diritto di surrogazione dell'assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato (1203), fino alla
concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i
terzi responsabili (1589).
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato
dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o a affini
dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato
al diritto di surrogazione (1589).
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
NOTA Il secondo comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte
Costituzionale (21 maggio 1975, n. 117) per ciò che riguarda il non
annoverare , fra le persone nei confronti delle quali non è ammessa la
surrogazione, il coniuge dell'assicurato.
Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore e obbligato
a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto
accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in
dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto (2952). Sono esclusi
i danni derivanti da fatti dolosi (2767).
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare
direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed e obbligato al
pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro
l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della
somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una
somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si
ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo
interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa
l'assicuratore (1932; Cod. Proc. Civ. 196)
(Vedere anche Leggi Speciali, Assicurazione obbligatoria).
Art. 1918
Alienazione delle cose assicurate
L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del
contratto di assicurazione.
L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e
all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane
obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data
dell'alienazione.
I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se
questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione entro
dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione,
non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende
subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi
relativi al periodo di assicurazione in corso.
L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia
dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di
quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.
Se è stata emessa una polizza all'ordine (2008) o al portatore (2003,
1889), nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore,
e così quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto.
Sezione III:
Dell'assicurazione sulla vita
Art. 1919
Assicurazione sulla vita propria o di un terzo
L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un
terzo.
L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se
questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione
del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto (2725).
Art. 1920 Assicurazione a favore di un terzo
E' valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo (1411 e
seguenti).
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di
assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata
all'assicuratore, o per testamento (587 e seguente, 649); essa e efficace
anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a
designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a
favore di una determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai
vantaggi dell'assicurazione (1411, 1923).
Art. 1921 Revoca del beneficio
La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali
può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può
tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che,
verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare
del beneficio (1411).
Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa
non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di
voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la
dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto
all'assicuratore (att. 188).
Art. 1922 Decadenza dal beneficio
La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto
qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato (801).
Se la designazione e irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità,
essa può essere revocata nei casi previsti dall'Art. 800 (att. 188).
Art. 1923
Diritti dei creditori e degli eredi
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non
possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare (Cod. Proc. Civ.
491 e seguenti, 670 e seguenti).
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla
revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (2901 e
seguenti) e quelle relative alla collazione (737 e seguenti),
all'imputazione (747) e alla riduzione (555 e seguenti) delle donazioni.
Art. 1924 Mancato pagamento dei premi
Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore
può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal
giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il
premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due
commi dell'Art. 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle
singole rate.
Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza
previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla
scadenza, il contratto è risoluto di diritto (1453 e seguenti), e i premi
pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le
condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della
somma assicurata.
Art. 1925 Riscatto e riduzione della polizza
Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di
riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in
grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o
di riduzione dell'assicurazione.
Art. 1926
Cambiamento di professione dell'assicurato
I cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato non fanno
cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il rischio
in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del
contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione (1898).
Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose
fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe consentito
l'assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma
assicurata è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in
confronto di quello che sarebbe stato stabilito.
Se l'assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore,
questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli
effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il
premio.
Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due
sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici giorni successivi, deve
dichiarare se intende accettare la proposta.
Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto e risoluto, salvo
il diritto dell'assicuratore al premio relativo al periodo di
assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto. Il
silenzio dell'assicurato vale come adesione alla proposta
dell'assicuratore.
Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono
farsi anche mediante raccomandata (att. 187).
Art. 1927 Suicidio dell'assicurato
In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due
anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al
pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario. L'assicuratore
non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per
mancato pagamento dei premi (1901), non sono decorsi due anni dal giorno
in cui la sospensione e cessata.
Sezione IV:
Della riassicurazione
Art. 1928
Prova
I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti
assicurativi devono essere provati per iscritto (2725).
I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i
contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati
secondo le regole generali (2697 e seguenti, 2952).
Art. 1929 Efficacia del contratto
Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il
riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio
a favore della massa degli assicurati.
Art. 1930 Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta
amministrativa
In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il
riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al
riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti (1241
e seguenti; att. 187).
Art. 1931 Compensazione dei crediti e debiti
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del
riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine
della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più
contratti di riassicurazione, si compensano di diritto (1241 e seguenti;
att. 187).
Sezione V:
Disposizioni finali
Art. 1932
Norme inderogabili
Le disposizioni degli artt. 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899
secondo comma, 1901, 1903 secondo comma, 1914 secondo comma, 1915 secondo
comma, 1917 terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non
in senso più favorevole all'assicurato.
Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono
sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge (1339,
1419).
Capo XXI:
Del giuoco e della scommessa
Art. 1933 Mancanza di azione
Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa,
anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.
Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato
dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata
alcuna frode (2034). La ripetizione e ammessa in ogni caso se il perdente
è un incapace (414 e seguente, 1191).
Art. 1934
Competizioni sportive
Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell'articolo precedente,
anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che
addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra
competizione sportiva.
Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la
posta eccessiva.
Art. 1935 Lotterie autorizzate
Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state
legalmente autorizzate.
Capo XXII:
Della fideiussione
Sezione I:
Disposizioni generali
Art. 1936 Nozione
E' fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore,
garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Art. 1937 Manifestazione della volontà
La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.
Art. 1938 Fideiussione per obbligazioni future o condizionali
La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale
o futura (1353), con la previsione in quest'ultimo caso dell'importo
massimo garantito.
NOTA Comma così sostituito dall'Art. 10 della Lelle 17 febbraio 1992, n.
154, riportata tra le Leggi Speciali).
Art. 1939 Validità della fideiussione
La fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale
(1255), salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace.
Art. 1940 Fideiussore del fideiussore
La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come
per il suo fideiussore.
Art. 1941 Limiti della fideiussione
La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto al debitore, né può
essere prestata a condizioni più onerose.
Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno
onerose.
La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è
valida nei limiti dell'obbligazione principale.
Art. 1942 Estensione della fideiussione
Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori
del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore
della causa promossa contro il debitore principale e alle spese
successive.
Art. 1943 Obbligazione di prestare fideiussione
Il debitore obbligato a dare un fideiussore (1179) deve presentare persona
capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione (2740) e
che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in
cui la fideiussione si deve prestare (att. 189).
Quando il fideiussore e divenuto insolvente, deve esserne dato un altro,
tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal
creditore.
Sezione II:
Dei rapporti tra creditore e fideiussore
Art. 1944 Obbligazione del fideiussore
Il fideiussore e obbligato in solido col debitore principale al pagamento
del debito (1292 e seguenti, 1410).
Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare
prima dell'esclusione del debitore principale. In tal caso il fideiussore,
che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio
dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da
sottoporre ad esecuzione (2268). Salvo patto contrario, il fideiussore è
tenuto ad anticipare le spese necessarie.
Art. 1945 Eccezioni opponibili dal fideiussore
Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che
spettano al debitore principale (1239), salva quella derivante
dall'incapacità (1247, 1939).
Art. 1946 Fideiussione prestata da più persone
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a
garanzia di un medesimo debito (1292), ciascuna di esse e obbligata per
l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della
divisione.
Art. 1947 Beneficio della divisione
Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che
sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il
creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.
Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto
valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale
insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle
insolvenze sopravvenute.
Art. 1948 Obbligazione del fideiussore del fideiussore
Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non
nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo
siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.
Sezione III:
Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale
Art. 1949 Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore
Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il
creditore aveva contro il debitore (1203).
Art. 1950 Regresso contro il debitore principale
Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale,
benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione (1936).
Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il
fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le
istanze proposte contro di lui.
Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate
dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in
misura superiore al saggio legale (1284), il fideiussore ha diritto a
questi fino al rimborso del capitale (1224).
Se il debitore è incapace (414 e seguente, 1939), il regresso del
fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo
vantaggio (2041 e seguente).
Art. 1951 Regresso contro più debitori principali
Se vi sono più debitori principali obbligati in solido, il fideiussore che
ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere
integralmente ciò che ha pagato.
Art. 1952 Divieto di agire contro il debitore principale
Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere
omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato
ugualmente il debito.
Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore
principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al
creditore principale all'atto del pagamento.
In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l'azione per la
ripetizione contro il creditore.
Art. 1953 Rilievo del fideiussore
Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore
perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le
garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali
ragioni di regresso (1179), nei casi seguenti:
quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
quando il debitore è divenuto insolvente;
quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un
tempo determinato;
quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;
quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un
termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima
di un tempo determinato.
Sezione IV:
Dei rapporti fra più fideiussori
Art. 1954 Regresso contro gli altri fideiussori
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per
un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli
altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è
insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'Art. 1299
(1239).
Sezione V:
Dell'estinzione della fideiussione
Art. 1955 Liberazione del fideiussore per fatto del creditore
La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere
effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti (1949), nel pegno
(2784 e seguenti), nelle ipoteche (2808 e seguenti) e nei privilegi (2745
e seguenti) del creditore.
Art. 1956 Liberazione del fideiussore per obbligazione futura
Il fideiussore per un'obbligazione futura (1938) è liberato se il
creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito
al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano
divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del
credito (1461, 1844, 1850, 1877). Non è valida la preventiva rinuncia del
fideiussore ad avvalersi della liberazione.
(Comma aggiunto dall'Art. 10, Legge 17 febbraio 1992, n. 154, riportata
tra le Leggi Speciali).
Art. 1957 Scadenza dell'obbligazione principale
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione
principale, purché il creditore entro sei mesi (2964; att. 190) abbia
proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza
continuate (1267).
La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha
espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine
dell'obbligazione principale.
In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta
entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei
confronti del fideiussore (2943 e seguenti; att. 190).
Capo XXIII:
Del mandato di credito
Art. 1958 Effetti del mandato di credito
Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico,
a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato
l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro (1938).
Colui che ha accettato l'incarico non può rinunziarvi, ma chi l'ha
conferito può revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno (1223)
all'altra parte.
Art. 1959 Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo
Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui
che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente
più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato
l'incarico non può essere costretto ad eseguirlo (1461).
Si applica inoltre la disposizione dell'Art. 1956.
Capo XXIV:
Dell'anticresi
Art. 1960 Nozione
L'anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a
consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il
creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti e
quindi al capitale (1194).
Art. 1961 Obblighi del creditore anticretico
Il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è obbligato a pagare
i tributi e i pesi annui dell'immobile ricevuto in anticresi.
Egli ha l'obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon
padre di famiglia (1176). Le spese relative devono essere prelevate dai
frutti.
Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni tempo,
restituire l'immobile al debitore, purché non abbia rinunziato a tale
facoltà.
Art. 1962
Durata dell'anticresi
L'anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del
suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi, sia
divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.
In ogni caso l'anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni
(att. 191).
Se e stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine
suddetto.
Art. 1963 Divieto del patto commissorio
E' nullo (1421 e seguenti) qualunque patto, anche posteriore alla
conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà
dell'immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito
(2744).
Art. 1964 Compensazione dei frutti con gli interessi
Salva la disposizione dell'Art. 1448, è valido il patto col quale le parti
convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in
parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito
e rientrare nel possesso dell'immobile (att. 192).
Capo XXV:
Della transazione
Art. 1965 Nozione
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche
concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una
lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere
anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e
della contestazione delle parti.
Art. 1966 Capacità a transigere e disponibilità dei diritti
Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti
che formano oggetto della lite (320, 493).
La transazione e nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa
disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti
(2113).
Art. 1967 Prova
La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n.
12 dell'Art. 1350 (2725).
Art. 1968 Transazione sulla falsità di documenti
La transazione nei giudizi civili di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e
seguenti) non produce alcun effetto, se non e stata omologata dal
tribunale, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 5).
Art. 1969 Errore di diritto
La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo
alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti (1429).
Art. 1970 Lesione
La transazione non può essere impugnata per causa di lesione (1447 e
seguenti).
Art. 1971 Transazione su pretesa temeraria
Se una della parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa,
l'altra può chiedere l'annullamento della transazione (1425 e seguenti).
Art. 1972 Transazione su un titolo nullo
E' nulla (1421 e seguenti) la transazione relativa a un contratto illecito
(1343 e seguenti), ancorché le parti abbiano trattato della nullità di
questo.
Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un
titolo nullo, l'annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che
ignorava la causa di nullità del titolo.
Art. 1973 Annullabilità per falsità di documenti
E' annullabile (1425 e seguenti) la transazione fatta, in tutto o in
parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti
falsi.
Art. 1974 Annullabilità per cosa giudicata
E' pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza
passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), della quale le parti o una di
esse non avevano notizia.
Art. 1975
Annullabilità per scoperta di documenti
La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli
affari che potessero esservi tra loro non può impugnarsi per il fatto che
posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano
ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati
dall'altra parte.
La transazione è annullabile (1442), quando non riguarda che un affare
determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle
parti non aveva alcun diritto.
Art. 1976 Risoluzione della transazione per inadempimento
La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere
richiesta se il rapporto preesistente e stato estinto per novazione (1230
e seguenti), salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente
stipulato (1453 e seguenti).
Capo XXVI:
Della cessione dei beni ai creditori
Art. 1977 Nozione
La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore
incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue
attività e di ripartire tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro
crediti.
Art. 1978 Forma
La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità
(1350, 2649, 2687).
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli
artt. 1264 e 1265 (2725).
Art. 1979 Poteri dei creditori cessionari
L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari. Questi
possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai
beni medesimi (att. 193).
Art. 1980 Effetti della cessione
Il debitore non può disporre dei beni ceduti. I creditori anteriori alla
cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche
su tali beni.
I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune
attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre
attività prima di aver liquidato quelle cedute (att. 193).
Art. 1981 Spese
I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito (1332)
devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il
diritto di prelevarne l'importo sul ricavato di essa.
Art. 1982 Riparto
I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei
rispettivi crediti, salve le cause di prelazione (2741). Il residuo spetta
al debitore (att. 193).
Art. 1983 Controllo del debitore
Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il
rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la
gestione dura più di un anno (Cod. Proc. Civ. 263-266; att. Cod. Proc.
Civ. 109, 178, 193).
Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al
debitore.
Art. 1984 Liberazione del debitore
Se non vi è patto contrario, il debitore e liberato verso i creditori solo
dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della
liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto (att. 193).
Art. 1985 Recesso dal contratto
Il debitore può recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale
e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito
alla cessione (1332). Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.
Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione (att. 193).
Art. 1986 Annullamento e risoluzione del contratto
La cessione può essere annullata (1425) se il debitore, avendo dichiarato
di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero
se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti. La cessione
può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali (1453 e
seguenti).
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