Libro Quarto:
Delle obbligazioni
Titolo IX: Dei fatti illeciti
Art. 2043 Risarcimento per fatto
illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen.
185).
Art. 2044 Legittima difesa
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di
altri (Cod. Pen. 52).
Art. 2045 Stato di necessità
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla
necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave
alla persona (1447), e il pericolo non è stato da lui volontariamente
causato ne era altrimenti evitabile (Cod. Pen. 54), al danneggiato è
dovuta un'indennità, la cui misura e rimessa all'equo apprezzamento del
giudice (att. 194).
Art. 2046 Imputabilità del fatto dannoso
Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità
d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso (Cod. Pen. 85 e
seguenti), a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.
Art. 2047 Danno cagionato dall'incapace
In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod.
Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi e tenuto alla
sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il
fatto.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento
da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle
condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a
un'equa indennità.
Art. 2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e
dei maestri d'arte
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato
dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301,
390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414
e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica
all'affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e
apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro
vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla
responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.
Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto
illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a
cui sono adibiti.
Art. 2050 Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività
pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto
al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a
evitare il danno.
Art. 2051 Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia,
salvo che provi il caso fortuito (1218,1256).
Art. 2052 Danno cagionato da animali
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha
in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse
sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi
il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672).
Art. 2053 Rovina di edificio
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei
danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non e dovuta
a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione (1669; Cod. Pen. 677).
Art. 2054 Circolazione di veicoli
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del
veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il
danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria,
che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno
subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario (978 e
seguenti) o l'acquirente con patto di riservato dominio (1523 e seguenti),
è responsabile in solido (1292) col conducente, se non prova che la
circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili
dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del
veicolo.
Vedere anche Leggi Speciali su Assicurazioni
Art. 2055 Responsabilità solidale
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in
solido (1292) al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno
ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla
gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono
derivate (1299). Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Art. 2056 Valutazione dei danni
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le
disposizioni degli artt. 1223,1226 e 1227.
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle
circostanze del caso.
Art. 2057 Danni permanenti
Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può
essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e
della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia (1872 e
seguenti). In tal caso il giudice dispone le opportune cautele (att. 194).
Art. 2058 Risarcimento in forma specifica
Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora
sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il
risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma
specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore (att. 194).
Art. 2059 Danni non patrimoniali
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati
dalla legge (Cod. Proc. Civ. 89; Cod. Pen. 185, 598).
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