Codice Civile
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Libro Quarto:
Delle obbligazioni
Titolo V: Dei titoli di credito
Capo I: Disposizioni generali
Art. 1992 Adempimento della prestazione
Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso
indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle
forme prescritte dalla legge.
Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei
confronti del possessore, è liberato anche se questi non e il titolare del
diritto.
Art. 1993 Eccezioni opponibili
Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a
questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul
contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità
della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento
dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per
l'esercizio dell'azione.
Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui
rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se,
nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno
del debitore medesimo.
Art. 1994 Effetti del possesso di
buona fede
Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito (1147,
1153), in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non
è soggetto a rivendicazione (948).
Art. 1995 Trasferimento dei diritti
accessori
Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori
che sono ad esso inerenti.
Art. 1996 Titoli rappresentativi
I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto
alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle
medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo (1684,
1691, 1790 e seguente; Cod. Nav. 463, 961).
Art. 1997 Efficacia dei vincoli sul
credito
Il pegno (2784 e seguenti), il sequestro, il pignoramento (Cod. Proc. Civ.
670 e seguenti, 491 e seguenti) e ogni altro vincolo sul diritto
menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non
hanno effetto se non si attuano sul titolo.
Art. 1998 Titoli con diritto a premi
Nel caso di usufrutto (978 e seguenti) di titoli di credito il godimento
dell'usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie
prodotte dal titolo (981).
Il premio è investito a norma dell'Art. 1000.
Nel pegno di titoli di credito (2784 e seguenti) Ia garanzia non si
estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo.
Art. 1999 Conversione dei titoli
I titoli di credito al portatore (2003) possono essere convertiti
dall'emittente in titoli nominativi (2021), su richiesta e a spese del
possessore.
Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa
dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al
portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la
propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell'Art.
2022.
Art. 2000 Riunione e frazionamento
dei titoli
I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo
multiplo, su richiesta e a spese del possessore.
I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di
taglio minore.
Art. 2001 Rinvio a disposizioni
speciali
Le . norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente
disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.
I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli
equivalenti sono regolati da leggi speciali.
Art. 2002 Documenti di
legittimazione e titoli impropri
Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a
identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il
trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della
cessione.
Capo II: Dei titoli al portatore
Art. 2003 Trasferimento del titolo e
legittimazione del possessore
Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del
titolo (1994).
Il possessore del titolo al portatore e legittimato all'esercizio del
diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo (1992).
Art. 2004 Limitazione della libertà
di emissione
Il titolo di credito contenente l'obbligazione di pagare una somma di
danaro non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla
legge.
Art. 2005 Titolo deteriorato
Il possessore di un titolo deteriorato che non sia più idoneo alla
circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di
ottenere dall'emittente un titolo equivalente, verso la restituzione del
primo e il rimborso delle spese.
Art. 2006 Smarrimento e sottrazione
del titolo
Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l'ammortamento dei
titoli al portatore smarriti o sottratti.
Tuttavia chi denunzia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione d'un
titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione
e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del
titolo (2946).
Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo
prima del termine suddetto è liberato, salvo che si provi che egli
conoscesse il vizio del possesso del presentatore.
Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore (2346 e
seguenti), il denunziante può essere autorizzato dal tribunale, previa
cauzione (Cod. Proc. Civ. 119), se del caso, a esercitare i diritti
inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a
quando i titoli non vengano presentati da altri. E salvo, in ogni caso,
l'eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.
Art. 2007 Distruzione del titolo
Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha
diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un
titolo equivalente.
Le spese sono a carico del richiedente.
Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le
disposizioni dell'articolo precedente.
Capo III: Dei titoli all'ordine
Art. 2008 Legittimazione del possessore
Il possessore di un titolo all'ordine e legittimato all'esercizio del
diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate (1992,
283).
Art. 2009 Forma della girata
La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.
E valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario.
La girata al portatore vale come girata in bianco.
Art. 2010 Girata condizionale o
parziale
Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta. E nulla
la girata parziale.
Art. 2011 Effetti della girata
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo (1995).
Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata col
proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare di nuovo il
titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne
una nuova.
Art. 2012 Obblighi del girante
Salvo diversa disposizione di legge (1797) o clausola contraria risultante
dal titolo, il girante non e obbligato per l'inadempimento della
prestazione da parte dell'emittente.
Art. 2013 Girata per incasso o per
procura
Se alla girata e apposta una clausola che importa conferimento di una
procura per incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti
al titolo, ma non può girare il titolo, fuorché per procura.
L'emittente può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni
opponibili al girante.
L'efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la
sopravvenuta incapacità del girante.
Art. 2014 Girata a titolo di pegno
Se alla girata e apposta una clausola che importa costituzione di pegno,
il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la
girata da lui fatta vale solo come girata per procura.
L'emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate
sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario,
ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell'emittente.
Art. 2015 Cessione del titolo
all'ordine
L'acquisto di un titolo all'ordine con un mezzo diverso dalla girata
produce gli effetti della cessione (1260 e seguenti).
Art. 2016 Procedura d'ammortamento
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il
possessore può farne denunzia al debitore e chiedere l'ammortamento del
titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo
è pagabile (Cod. Proc. Civ. 125).
Il ricorso (Cod. Proc. Civ.125) deve indicare i requisiti essenziali del
titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a
identificarlo.
Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla
verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto
l'ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni
dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore.
Se alla data della pubblicazione il titolo non e ancora scaduto, il
termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.
Il decreto deve essere notificato (Cod. Proc. Civ. 137) al debitore e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del
ricorrente.
Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della
notificazione del decreto libera il debitore.
Art. 2017 Opposizione del detentore
L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che
ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi (Cod. Proc.
Civ. 163,137) al ricorrente e al debitore. L'opposizione non e ammissibile
senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.
Se l'opposizione e respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto
l'ammortamento.
Art. 2018 Diritti del ricorrente
durante il termine per l'opposizione
Durante il termine stabilito dall'Art. 2016, il ricorrente può compiere
tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo e
scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione (Cod.
Proc. Civ. 119) o chiedere il deposito giudiziario della somma.
Art. 2019 Effetti dell'ammortamento
Trascorso senza opposizione il termine indicato dall'Art. 2016, il titolo
non ha più efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto
l'ammortamento.
Chi ha ottenuto l'ammortamento, su presentazione del decreto e di un
certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu
interposta opposizione, può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia
in bianco o non sia ancora scaduto, può ottenere un duplicato.
Art. 2020 Leggi speciali
Le norme di questa Sezione si applicano ai titoli all'ordine regolati da
leggi speciali in quanto queste non dispongano diversamente.
Capo IV: Dei titoli nominativi
Art. 2021 Legittimazione del possessore
Il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del
diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore
contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente.
Art. 2022 Trasferimento
Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del
nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col
rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve
essere fatta annotazione nel registro.
Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona, o
il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria
identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un
notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio è
richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il
suo diritto mediante atto autentico (2703).
Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la
responsabilità dell'emittente. L'emittente che esegue il trasferimento nei
modi indicati dal presente articolo e esonerato da responsabilità, salvo
il caso di colpa.
Art. 2023 Trasferimento mediante
girata
Salvo diverse disposizioni della legge, il titolo nominativo può essere
trasferito anche mediante girata (2009) autenticata (2703) da un notaio o
da un agente di cambio.
La girata deve essere datata e sottoscritta dal girante e contenere
l'indicazione del giratario. Se il titolo non e interamente liberato, e
necessaria anche la sottoscrizione del giratario.
Il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti
dell'emittente fino a che non ne sia fatta annotazione nel registro. Il
giratario che si dimostra possessore del titolo in base a una serie
continua di girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento
nel registro dell'emittente.
Art. 2024 Vincoli sul credito
Nessun vincolo sul credito produce effetti nei confronti dell'emittente e
dei terzi, se non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e
nel registro (1997).
Per l'annotazione si osserva il disposto del secondo comma dell'Art. 2022.
Art. 2025 Usufrutto
Chi ha l'usufrutto (978 e seguenti) del credito menzionato in un titolo
nominativo ha diritto di ottenere un titolo separato da quello del
proprietario.
Art. 2026 Pegno
La costituzione in pegno (2784 e seguenti) di un titolo nominativo può
farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola "in
garanzia" o altra equivalente (2014).
Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non
mediante girata per procura (2013).
Art. 2027 Ammortamento
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo,
l'intestatario o il giratario di esso può farne denunzia all'emittente e
chiedere l'ammortamento del titolo in conformità delle norme relative ai
titoli all'ordine.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative,
durante il termine stabilito dall'Art. 2016 il ricorrente può esercitare i
diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una
cauzione.
L'ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del
detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo (2019).
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