Libro Quarto:
Delle obbligazioni
Titolo VI: Della gestione di affari
Art. 2028 Obbligo di continuare la
gestione
Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare
altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato
non sia in grado di provvedervi da se stesso.
L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore
prima che l'affare sia terminato, finche l'erede possa provvedere
direttamente.
Art. 2029 Capacità del gestore
Il gestore deve avere la capacità di contrattare (1425).
Art. 2030 Obbligazioni del gestore
Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un
mandato (1703 e seguenti).
Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto
il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni
ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa (1223 e
seguenti).
Art. 2031 Obblighi dell'interessato
Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato deve
adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve
tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e
rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi (1284)
dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte.
Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro
il divieto dell'interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla
legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Art. 2032 Ratifica dell'interessato
La ratifica (1339) dell'interessato produce, relativamente alla gestione,
gli effetti che sarebbero derivati da un mandato (1703 e seguenti), anche
se la gestione e stata compiuta da persona che credeva di gestire un
affare proprio.
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