Libro Quarto:
Delle obbligazioni
Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa
Art. 2041 Azione generale di
arricchimento
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è
tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che
l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della
domanda.
Art. 2042 Carattere sussidiario dell'azione
L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può
esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto
(1185, 1188, 1190, 1443, 1502, 1769).
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