Libro Primo: Delle persone e della famiglia
Titolo I: Delle persone fisiche
Art. 1 Capacità giuridica
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati
all'evento della nascita (462, 687, 715, 784).
(3° comma abrogato).
Art. 2 Maggiore età. Capacità di agire
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la
maggiore eta si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i
quali non sia stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia
di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è
abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal
contratto di lavoro.
Art. 3 (abrogato)
Art. 4 Commorienza
Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a
un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano
morte nello stesso momento.
Art. 5 Atti di disposizione del proprio corpo
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino
una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano
altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume
(1418).
Art. 6 Diritto al nome
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei
casi e con le formalità dalla legge indicati.
Art. 7 Tutela del diritto al nome
La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o
che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne
faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo
il risarcimento dei danni (2563).
L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno
o più giornali.
Art. 8 Tutela del nome per ragioni familiari
Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa
anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato,
abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne
d'essere protette.
Art. 9 Tutela dello pseudonimo
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato
l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.
Art. 10 Abuso dell'immagine altrui
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli
sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la
pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o
alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità
giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi
l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
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