Libro Primo: Delle persone e della famiglia
Titolo II: Delle persone giuridiche
Capo I: Disposizioni generali
Art. 11 Persone giuridiche pubbliche
Le Province e i Comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone
giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come
diritto pubblico (824 e seguenti).
Art. 12 Persone giuridiche private
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato
acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso
con decreto del Presidente della Repubblica.
Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività
nell'ambito della Provincia, il Governo può delegare ai prefetti la
facoltà di riconoscerli con loro decreto (att. 1, 2).
Art. 13 Società
Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2247 e
seguenti).
Capo II: Delle associazioni e delle fondazioni
Art. 14 Atto costitutivo
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico
(1350, 2643).
La fondazione può essere disposta anche con testamento (600).
Art. 15 Revoca dell'atto costitutivo della fondazione
L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non
sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto
iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Art. 16 Atto costitutivo e statuto. Modificazioni
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione
dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché
le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche
determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi
degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi
di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme
relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e,
per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28).
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere
approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 12
(att. 4).
Art. 17 Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e
legati
La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare
donazioni o eredita, né conseguire legati senza l'autorizzazione
governativa (473, 782; att. 5-7).
Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno
effetto.
Art. 18 Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del
mandato (1710 e seguenti). E' però esente da responsabilità quello degli
amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il
danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per
compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (2392).
Art. 19 Limitazioni del potere di rappresentanza
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal
registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo
che si provi che essi ne erano a conoscenza (1353, 2298, 2384).
Art. 20 Convocazione dell'assemblea delle associazioni
L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori
una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la
necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli
associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono,
la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale (att. 8).
Art. 21 Deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la
presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la
deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la
loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è
altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati
(11).
Art. 22 Azioni di responsabilità contro gli amministratori
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni
per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono
esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (2941).
Art. 23 Annullamento e sospensione delle deliberazioni
Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo
o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente,
di qualunque associato o del pubblico ministero.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai
terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione medesima (1445, 2377).
Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli
amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che
l'ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata,
quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere
motivato ed è notificato agli amministratori (att. 10).
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon
costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa (att. 9).
Art. 24 Recesso ed esclusione degli associati
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia
consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto
l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di
recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha
effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre
mesi prima.
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che
per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro
sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque
abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i
contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio
dell'associazione.
Art. 25 Controllo sull'amministrazione delle fondazioni
L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza
sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla
sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le
disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;
annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le
deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione,
all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e
nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non
agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o
della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai
terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione medesima (1445, 2377).
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro
responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono
esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi
amministratori.
Art. 26 Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione
L'autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più
fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando,
per quanto è possibile, la volontà del fondatore.
Art. 27 Estinzione della persona giuridica
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la
persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è
divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono
venuti a mancare.
L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di
qualunque interessato o anche d'ufficio (att. 10).
Art. 28 Trasformazione delle fondazioni
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o
il patrimonio e divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché
dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione,
allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.
La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono
considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona
giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si
applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più
famiglie determinate (att. 10).
Art. 29 Divieto di nuove operazioni
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato
loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona
giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha
ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata
dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione
medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità
personale e solidale (1292).
Art. 30 Liquidazione
Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento
dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le
norme di attuazione del codice (att. 11-21).
Art. 31 Devoluzione dei beni
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione,
sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede
l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini
analoghi, se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni
dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste
mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro
credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati
devoluti, entro l'anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e
nei limiti di ciò che hanno ricevuto (2964 e seguenti).
Art. 32 Devoluzione dei beni con destinazione particolare
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono
stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello
proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso
onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.
Art. 33 Registrazione delle persone giuridiche
In ogni provincia e istituito un pubblico registro delle persone
giuridiche (att. 22 e seguenti).
Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo, quella del
decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la
durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e
il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai
quali è attribuita la rappresentanza.
La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.
Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata,
benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con
la persona giuridica, delle obbligazioni assunte (1292).
Art. 34 Registrazione di atti
Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto
costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità
governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi
secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli
ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i
provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il
cognome e il nome dei liquidatori.
Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere
opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
Art. 35 Disposizione penale
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni
prescritte dagli artt. 33 e 34, nel termine e secondo le modalità
stabiliti dalle norme di attuazione del codice (att. 25 e seguenti) sono
puniti con l'ammenda da L. 20.000 a L. 1.000.000.
Capo III: Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non
riconosciute
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non
riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli
associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai
quali, secondo questi accordi, e conferita la presidenza o la direzione (Cod.
Proc. Civ. 75, 78).
Art. 37 Fondo comune
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi
costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche questa dura, i
singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né
pretendere la quota in caso di recesso.
Art. 38 Obbligazioni
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione
i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle
obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le
persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc.
Civ. 19).
Art. 39 Comitati
I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori di opere
pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono
regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e stabilito nelle leggi
speciali.
Art. 40 Responsabilità degli organizzatori
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti
sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei
fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
Art. 41 Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i
suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni
assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni
promesse.
Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente (Cod. Proc.
Civ. 75).
Art. 42 Diversa destinazione dei fondi
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia
più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi,
l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è
stata disciplinata al momento della costituzione.
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