Libro Primo: Delle persone e della famiglia
Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta
Capo I: Dell'assenza
Art. 48 Curatore dello scomparso
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o
dell'ultima sua residenza (43) e non se ne hanno più notizie, il tribunale
dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza su istanza degli interessati
o dei presunti successori legittimi, o del pubblico ministero, può
nominare un curatore che rappresenti, la persona in giudizio o nella
formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in
cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla
conservazione del patrimonio dello scomparso (Cod. Proc. Civ. 721).
Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del
curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli
atti che il medesimo non può fare.
Art. 49 Dichiarazione di assenza
Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti
successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni
dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al
tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata
l'assenza (Cod. Proc. Civ. 722 e seguenti).
Art. 50 Immissione nel possesso temporaneo dei beni
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su
istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina
l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono.
Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse
morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi
eredi (479) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei
beni.
I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti
dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi
all'esercizio temporaneo di questi diritti.
Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da
obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di
esse salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'art.
434.
Per ottenere l'immissione nel possesso l'esercizio temporaneo dei diritti
o la liberazione temporanea delle obbligazioni si deve dare cauzione nella
somma determinata dal tribunale, se taluno non sia in grado di darla il
tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle
persone e alla loro parentela con l'assente.
Art. 51 Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente
Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime
patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal
tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi
secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio
dell'assente.
Art. 52 Effetti della immissione nel possesso temporaneo
L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduto dalla
formazione dell'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori
l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in
giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti
nell'articolo seguente.
Art. 53 Godimento dei beni
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo
dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri
devono riservare all'assente il terzo delle rendite.
Art. 54 Limiti alla disponibilità dei beni
Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni
non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per
necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.
Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego
delle somme ricavate.
Art. 55 Immissione di altri nel possesso temporaneo
Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a
cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o eguale a
quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi
associare; ma non ha diritto ai frutti (820, 1148) se non dal giorno della
domanda giudiziale.
Art. 56 Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza
Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata
l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza,
salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del
patrimonio a norma dell'art. 48.
I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno
della loro costituzione in mora (1219) continuano a godere i vantaggi
attribuiti dagli artt. 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'art. 54
restano irrevocabili.
Se l'assenza e stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il
diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'art.
53.
Art. 57 Prova della morte dell'assente
Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la
successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano
i suoi eredi o legatari.
Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma
dell'articolo precedente.
Capo II: Della dichiarazione di morte presunta
Art. 58 Dichiarazione di morte presunta dell'assente
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia
dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del
pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi
dell'art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente
nel giorno a cui risale l'ultima notizia.
In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi
nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente.
Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la
dichiarazione di assenza.
Art. 59 Termine per la rinnovazione dell'istanza
L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che
siano decorsi almeno due anni.
Art. 60 Altri casi di dichiarazione di morte presunta
Oltre che nel caso indicato nell'art. 58, può essere dichiarata la morte
presunta nei casi seguenti: quando alcuno è scomparso in operazioni
belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito
di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano
più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del
trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno
in cui sono cessate le ostilità;
quando alcuno e stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato
o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni
dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre
anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si
siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace
ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
quando alcuno e scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di
lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non e
conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è
conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio e avvenuto.
Art. 61 Data della morte presunta
Nei casi previsti dai nn. 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza
determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa
nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il
giorno a cui risale l'ultima notizia.
Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta
alla fine del giorno indicato.
Art. 62 Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60 può
essere domandata quando non si e potuto procedere agli accertamenti
richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.
Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza
del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi
dell'art. 50.
Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione
di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso (49 e
seguenti; Cod. Proc. Civ. 726).
Art. 63 Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che
ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i
loro successori possono disporre liberamente dei beni.
Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la
liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono
l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle
obbligazioni.
Si estinguono inoltre le obbligazioni. alimentari indicate nel quarto
comma dell'art. 50.
In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state
imposte.
Art. 64 Immissione nel possesso e inventario
Se non v'e stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi
diritto indicati nei capoversi dell'art. 50 o i loro successori conseguono
il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata
eseguibile la sentenza menzionata nell'art. 58.
Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario
dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti).
Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono
per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati
dall'art. 60.
Art. 65 Nuovo matrimonio del coniuge
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge
può contrarre nuovo matrimonio (68, 117).
Art. 66 Prova dell'esistenza della persona di cui è stata
dichiarata la morte presunta
La persona di cui e stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è
provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha
diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia
tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito (73).
Essa ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni
considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63.
Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma
di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati i
suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento
delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma
dell'art. 63 per il tempo anteriore alla data della morte.
Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni
(1158 e seguenti; 2934 e seguenti).
Art. 67 Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte
La dichiarazione di esistenza della persona di cui e stata dichiarata la
morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti,
su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in
contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu
dichiarata la morte presunta.
Art. 68 Nullità del nuovo matrimonio
Il matrimonio contratto a norma dell'art. 65 è nullo, qualora la persona
della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata
l'esistenza.
Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo (128).
La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la
morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio
(117).
Capo III: Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si
ignora l'esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta
Art. 69 Diritti spettanti alla persona
di cui si ignora l'esistenza
Nessuno e ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si
ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto
e nato.
Art. 70 Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui
si ignora l'esistenza
Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in
parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione e devoluta a
coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il
diritto di rappresentazione (467 e seguenti).
Coloro ai quali e devoluta la successione devono innanzi tutto procedere
all'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti) e devono dare
cauzione (1179; Cod. Proc. Civ. 50, 725).
Art. 71 Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si
ignora l'esistenza
Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di
eredità (533 e seguenti) né gli altri diritti spettanti alla persona di
cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti
della prescrizione (2934 e seguenti) o dell'usucapione (1158 e seguenti).
La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della
costituzione in mora (821, 1219).
Art. 72 Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è
stata dichiarata la morte presunta
Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in
parte una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta (58 e
seguenti), coloro ai quali, in sua mancanza, e devoluta la successione
devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ.
769).
Art. 73 Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è
stata dichiarata la morte presunta
Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è
provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i
suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredita (533
e seguenti) e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i
beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il
prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso
e stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione
(1158 e seguenti; 2934 e seguenti).
Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 71.
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