Libro Primo: Delle persone e della famiglia
Titolo V: Della parentela e dell'affinità
Art. 74 Parentela
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso
stipite.
Art. 75 Linee della parentela
Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra;
in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non
discendono l'una dall'altra.
Art. 76 Computo dei gradi
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le
generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da
uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro
parente, sempre restando escluso lo stipite.
Art. 77 Limite della parentela
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572),
salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Art. 78 Affinità
L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi,
egli è affine dell'altro coniuge.
L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui
deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434). Cessa
se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87,
n. 4.
INDICE
|